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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33058/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/01/2021 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 05/02/2020 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per tentativo di estorsione e per furto aggravato.

Deduce: 2') n)\

1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2), con particolare riguardo all'erronea contestazione delle aggravanti di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod.pen., all'art. 61, n. 2, cod.pen. e all'art. 625, n. 2, cod.pen.

Il ricorrente premette che Gennaro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 625-bis cod.pen. perché si è introdotto in un'abitazione privata per sottrarre un tablet e un telefonino.

Aggiunge che entrambi i giudici di merito hanno sottovalutato diversi elementi e le conseguenti richieste di questa difesa che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti.

Il ricorrente sostiene, in particolare, la non configurabilità dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod.pen., perché Gennaro al momento del furto non poteva avere programmato la successiva estorsione, non potendo immaginare che sarebbe stato contattato al telefono dalla persona offesa e che questa si sarebbe recata presso sua madre per chiedere la restituzione di quanto sottrattole.

Altre considerazioni vengono sviluppate anche in relazione all'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod.pen.

A tal riguardo il ricorrente sostiene che la "persona offesa e gli agenti sentiti non hanno descritto alcun danno sul primo infisso, poiché era normalmente tenuto aperto, mentre nessuno ha saputo dire se vi fosse qualche danno alla porta di ingresso all'abitazione (ubicata al primo piano), che si presentava aperta".

Si deduce, dunque, l'assenza di prove circa l'uso di violenza sulle cose per impossessarsi del tablet, nemmeno sul portone del condomino, né sulla porta d'ingresso dell'abitazione, con la conseguente qualificazione ai sensi dell'art. 624- bis, comma primo, cod.pen..

1.2. Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta e alla negazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 e n. 6, cod.pen..

Il ricorrente sume che la Corte di appello è incorsa nel vizio di travisamento dei fatti con riguardo all'attenuante del risarcimento integrale del danno, non considerando che la madre di Gennaro aveva risarcito il furto del cellulare pagando cento euro e che lo stesso Gennaro aveva restituito il tablet.

Non era dovuto, invece, il risarcimento del danno della porta, che non era stata danneggiata da Gennaro.

Aggiunge che andava riconosciuta anche l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, avendo riguardo al valore della refurtiva e al fatto che la vittima non ha subito alcun danno economico.Il ricorrente conclude osservando che il riconoscimento delle attenuanti in questione avrebbe permesso una più corretta determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché è la pedissequa reiterazione delle medesime questioni contenute nell'atto di appello e disattese dalla Corte di merito.

In riferimento a tali ipotesi, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ri- petizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto ap- parenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di es- si come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.b.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a so- stegno di ogni richiesta.

A ciò deve aggiungersi e rimarcare che le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è illustrata sulla base di questioni di diritto, ma in forza di una ricostruzione degli accadimenti alternativa a quella dei giudici di merito, basata su una valutazione degli elementi processuali che non illustrano mai censure di legittimità.

In mancanza di censure di legittimità e davanti alla proposta di una valuta- zione alternativa delle emergenze processuali, vale allora ricordare che «è inam- missibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamenta- re l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della de- cisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 3 Un‘) causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/01/2021 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 05/02/2020 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per tentativo di estorsione e per furto aggravato. Deduce: 2') n)\ 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2), con particolare riguardo all'erronea contestazione delle aggravanti di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod.pen., all'art. 61, n. 2, cod.pen. e all'art. 625, n. 2, cod.pen. Il ricorrente premette che Gennaro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 625-bis cod.pen. perché si è introdotto in un'abitazione privata per sottrarre un tablet e un telefonino. Aggiunge che entrambi i giudici di merito hanno sottovalutato diversi elementi e le conseguenti richieste di questa difesa che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti. Il ricorrente sostiene, in particolare, la non configurabilità dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod.pen., perché Gennaro al momento del furto non poteva avere programmato la successiva estorsione, non potendo immaginare che sarebbe stato contattato al telefono dalla persona offesa e che questa si sarebbe recata presso sua madre per chiedere la restituzione di quanto sottrattole. Altre considerazioni vengono sviluppate anche in relazione all'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod.pen. A tal riguardo il ricorrente sostiene che la "persona offesa e gli agenti sentiti non hanno descritto alcun danno sul primo infisso, poiché era normalmente tenuto aperto, mentre nessuno ha saputo dire se vi fosse qualche danno alla porta di ingresso all'abitazione (ubicata al primo piano), che si presentava aperta". Si deduce, dunque, l'assenza di prove circa l'uso di violenza sulle cose per impossessarsi del tablet, nemmeno sul portone del condomino, né sulla porta d'ingresso dell'abitazione, con la conseguente qualificazione ai sensi dell'art. 624- bis, comma primo, cod.pen.. 1.2. Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta e alla negazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 e n. 6, cod.pen.. Il ricorrente sume che la Corte di appello è incorsa nel vizio di travisamento dei fatti con riguardo all'attenuante del risarcimento integrale del danno, non considerando che la madre di Gennaro aveva risarcito il furto del cellulare pagando cento euro e che lo stesso Gennaro aveva restituito il tablet. Non era dovuto, invece, il risarcimento del danno della porta, che non era stata danneggiata da Gennaro. Aggiunge che andava riconosciuta anche l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, avendo riguardo al valore della refurtiva e al fatto che la vittima non ha subito alcun danno economico.Il ricorrente conclude osservando che il riconoscimento delle attenuanti in questione avrebbe permesso una più corretta determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è la pedissequa reiterazione delle medesime questioni contenute nell'atto di appello e disattese dalla Corte di merito. In riferimento a tali ipotesi, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ri- petizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto ap- parenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di es- si come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.b.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a so- stegno di ogni richiesta. A ciò deve aggiungersi e rimarcare che le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è illustrata sulla base di questioni di diritto, ma in forza di una ricostruzione degli accadimenti alternativa a quella dei giudici di merito, basata su una valutazione degli elementi processuali che non illustrano mai censure di legittimità. In mancanza di censure di legittimità e davanti alla proposta di una valuta- zione alternativa delle emergenze processuali, vale allora ricordare che «è inam- missibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamenta- re l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della de- cisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 3 Un‘) causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa del
Decreto Cassazione n. 33058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris