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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28160/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.

N. 2346-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 4287/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dopo avere venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA], con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA],un terreno edificabile posto a confine con la di lei proprietà, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertata la violazione dei confini a presidio della sua proprietà, conseguenti all’indebito ampliamento effettuato dal convenuto della superficie acquistata.

Posto che nella recinzione di quest’area era stato aperto anche un cancello che insisteva su una strada sterratadi proprietà di essa attrice , proponeva anche un’ actio negatoria servitutis.

Con la stessa domanda la stessa instava per la cessazione dell’illegittima occupazione del fondo a danno della sua proprietà, oltre alla condanna al ripristino dello status quo ante.

Analoga domanda (avente ad oggetto stesso petitum e causa petendi), in altro giudizio, veniva avanzata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali la stessa aveva venduto, con rogito del 14.10.1970, un ulteriore e confinante suolo edificatorio di sua proprietà.

2. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo entrambi di avere acquistato per usucapione la proprietà eccedente rispetto alla misura dichiarata negli atti di acquisto o in subordine il diritto di servitù sulle porzioni contese.

3. I giudizi venivano riuniti dopo l’esperimento di attività istruttoria separata , compresa lo svolgimento di c.t.u.

Dopo la Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -3- riunione, il Tribunale incaricava altro c.t.u. di redigere una nuova relazione peritale.

4. Con sentenza n. 259/2009 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava le richieste dell’attrice, ritenendo fondate le eccezioni dei convenuti.

5. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Sig.ra NicolinaFranco, contestando il decisum sulla scorta delle risultanze istruttorie non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure, sostenendo l’inattendibilità e l’incongruenza delle deposizioni dei testi di parte convenuta e, di contro, l’inosservanza da parte del Tribunale di quanto dichiarato dai testi di parte attrice.

6. Con sentenza n. 4297/17, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva le censure formulate in ordine alla non provata usucapione delle zone di terreno a confine.

Ribaltando le osservazioni svolte dal giudice di primo grado –avuto riguardo alla valutazione delle testimonianze rese nel giudizio – riconosceva l’illegittima occupazione delle stesse.

Conseguentemente, condannava gli appellati alla restituzione delle superfici di proprietà delle Castaldo risultate occupate e dichiarava tale proprietà libera dalla servitù di passaggio in atti, disponendo la demolizione de i cancelli aventi affaccio sulla strada che grava sulla proprietà Franco (ora Castaldi).

Escludeva la condanna de i convenuti alla rimessione in pristino della strada, ritenendo non provata alcuna modifica di questa per opera degli stessi.

Non riconosceva infine all’attrice il risarcimento del danno da occupazione illegittima, non avendo quest’ultima allegato o, comunque, provato alcun tipo di pregiudizio patrimoniale sofferto quale conseguenza dell’illegittima occupazione.

Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -4-

7. Avverso tale decisione propongono un unico ricorso per Cassazione i coniugi Aucelli-Rotondi e il Sig. [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive doglianze a tre motivi di censura.

8. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e CastaldoAntonella.

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

10. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata a cagione dell’omessa declaratoria d’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una delle plurime rationes decidendi della sentenza di primo grado (artt.360 comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 324, 342 e 112 c.p.c.).

2. - Con il secondo motivo contestano la nullità della sentenza impugnata in forza del vizio di ultrapetizione nel quale è incorsa la Corte territoriale, violando la natura devolutiva dell’appello (art. 360 comma 1 n. 4 in relazione agli artt. 342 e 112 c.p.c.).

3. - I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione.

3.1. -Sostengono i ricorrenti che la decisione di primo grado sarebbe fondata su due autonome rationes decidendi : l’avvenuta dimostrazione del possesso ad usucapionem e il riconoscimento da parte dell’attrice dello stato dei luoghi e quindi dell’asserita occupazione di parte del terreno di sua proprietà ad opera dei convenuti, visto che sei anni prima della causa aveva richiesto al Comune il permesso di recingere il suo Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -5- fondo allineandosi alla linea di confine tracciata dai convenuti stessi.

Posto che gli attuali resistenti hanno impugnato solo la prima ratio, troverebbe applicazione – secondo gl i istanti - il consolidato principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile(o per difetto di interesse o per il passaggio in giudicato del capo non appellato)la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.

Anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte distrettuale, dedicando un passaggio esplicito alla confutazione della seconda ratio decidendi ( “ A fronte di ciò risulta decisamente irrilevante la circostanza che l'attrice nel 1990 -e quindi diversi anni prima di introdurre i giudizi di cui si tratta, di dare incarico ai propri periti e verosimilmente di avvedersi di quanto ha poi lamentato - possa aver richiesto l'autorizzazione comunale per recingere un'altra sua proprietà vicina, assumendo quale termine di riferimento sul lato posteriore proprio la situazione dei luoghi a tutt'oggi presente”) avrebbe violato il principio della natura devolutiva dell’appello e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decidendo extra petita, con conseguente violazione delle norme denunciate. 3. 2.- I motivi s ono infondati .

Contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, l’affermazione del primo giudice relativa alla “piena contezza” da parte della Franco dello stato dei luoghi non costituisce ratio autonoma e capace da sola di sorreggere l’esito del giudizio.

Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -6- La circostanza che sei anni prima dell’avvio del giudizio la Franco avesse chiesto di potere recingere il fondo allineandosi alla recinzione esistente, già realizzata dagli attuali ricorrenti, non è di per sé atta a respingere la richiesta di restituzione della porzione di fondo illegittimamente occupata, perché priva di un significato normativo univoco.

Non si tratta infatti di un atto di riconoscimento dell’altrui proprietà della porzione sulla quale si sarebbe verificato lo sconfinamento; e, quand’anche ritenuto atto a valenza confessoria, sconterebbe le problematiche che pone il riconoscimento applicato ai diritti reali, anche per la mancanza di forma scritta.

L’argomentazione ha in realtà la natura di una motivazione rafforzativa, sia per il primo sia per il secondo giudice, che hanno attribuito alla stessa circostanza fattuale un significato opposto.

Senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum,il giudice di seconde cure ha ritenuto irrilevante tale circostanza, con argomentazioni che assumono anche in questo contesto il valore di motivazioni ad abundantiam rispetto alla ratio unica e assorbente della decisione, ossia quella della esclusione della prova delpossesso ad usucapionem .

Si tratta chiaramente di una motivazione incapace di elevarsi a giudicato e dunque di rendere inammissibile l’appello per la sua mancata impugnazione (Cass. n. 13880/2020), solo a ricordare che la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia(Cass. n. 10760/2019).

Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -7- Nella specie manca proprio tale sequenza: il fatto (la contezza dello stato dei luoghi in un determinato momento storico) non può valere all’effetto (l’acquisto della proprietà) che i ricorrentivorrebbero ad esso fare conseguire . 4.-Con il terzo motivo (art. 360 n. 5) - riferito alla sola posizione dei coniugi Aucelli-Rotondie formulato in via gradata (“subordinato al rigetto dei precedenti”, come si legge in memoria illustrativa) - si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistito nell’adesione della sentenza alla CTU Iandolo, “nonostante la rilevata nullità macroscopica che affliggeva le conclusioni del CTU”. 4.1.-Il motivo è inammissibile.

La consulenza tecnica d’ufficio non rientra tra i “fatti storici” di cui possa essere omesso l’esame ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, trattandosi di atto processualeche costituisce l'elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico" ( Cass. n. 12387/2020), sì che le doglianze si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma della norma sopra citata e volto ad invocare una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede.

Il giudice di secondo grado ha poi analiticamente chiarito le ragioni della scelta della CTU svolta dall’Ing.

Iandolo e non altra.

Questo vale a rigettare il motivo di ricorso anche a volere aderire a precedenti di segno diverso da quello appena citato (ad es., Cass. n. 14599/2021) secondo i quali può integrare l’omesso esame del vizio denunciato l’adesione acritica , priva di conclusioni idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice di a ccogliere le conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d’ufficio.

Ric. 2018 n. 02346 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -8- Tale non è il caso della sentenza de qua. 5.-In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dei controricorrenti come in dispositivo.

Stante l’esito, sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.300,00, oltre a euro 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 2346-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 4287/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dopo avere venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA], con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA],un terreno edificabile posto a confine con la di lei proprietà, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertata la violazione dei confini a presidio della sua proprietà, conseguenti all’indebito ampliamento effettuato dal convenuto della superficie acquistata. Posto che nella recinzione di quest’area era stato aperto anche un cancello che insisteva su una strada sterratadi proprietà di essa attrice , proponeva anche un’ actio negatoria servitutis. Con la stessa domanda la stessa instava per la cessazione dell’illegittima occupazione del fondo a danno della sua proprietà, oltre alla condanna al ripristino dello status quo ante. Analoga domanda (avente ad oggetto stesso petitum e causa petendi), in altro giudizio, veniva avanzata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali la stessa aveva venduto, con rogito del 14.10.1970, un ulteriore e confinante suolo edificatorio di sua proprietà. 2. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo entrambi di avere acquistato per usucapione la proprietà eccedente rispetto alla misura dichiarata negli atti di acquisto o in subordine il diritto di servitù sulle porzioni contese. 3. I giudizi venivano riuniti dopo l’esperimento di attività istruttoria separata , compresa lo svolgimento di c.t.u. Dopo la Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- riunione, il Tribunale incaricava altro c.t.u. di redigere una nuova relazione peritale. 4. Con sentenza n. 259/2009 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava le richieste dell’attrice, ritenendo fondate le eccezioni dei convenuti. 5. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Sig.ra NicolinaFranco, contestando il decisum sulla scorta delle risultanze istruttorie non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure, sostenendo l’inattendibilità e l’incongruenza delle deposizioni dei testi di parte convenuta e, di contro, l’inosservanza da parte del Tribunale di quanto dichiarato dai testi di parte attrice. 6. Con sentenza n. 4297/17, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva le censure formulate in ordine alla non provata usucapione delle zone di terreno a confine. Ribaltando le osservazioni svolte dal giudice di primo grado –avuto riguardo alla valutazione delle testimonianze rese nel giudizio – riconosceva l’illegittima occupazione delle stesse. Conseguentemente, condannava gli appellati alla restituzione delle superfici di proprietà delle Castaldo risultate occupate e dichiarava tale proprietà libera dalla servitù di passaggio in atti, disponendo la demolizione de i cancelli aventi affaccio sulla strada che grava sulla proprietà Franco (ora Castaldi). Escludeva la condanna de i convenuti alla rimessione in pristino della strada, ritenendo non provata alcuna modifica di questa per opera degli stessi. Non riconosceva infine all’attrice il risarcimento del danno da occupazione illegittima, non avendo quest’ultima allegato o, comunque, provato alcun tipo di pregiudizio patrimoniale sofferto quale conseguenza dell’illegittima occupazione. Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- 7. Avverso tale decisione propongono un unico ricorso per Cassazione i coniugi Aucelli-Rotondi e il Sig. [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive doglianze a tre motivi di censura. 8. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e CastaldoAntonella. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 10. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata a cagione dell’omessa declaratoria d’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una delle plurime rationes decidendi della sentenza di primo grado (artt.360 comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 324, 342 e 112 c.p.c.). 2. - Con il secondo motivo contestano la nullità della sentenza impugnata in forza del vizio di ultrapetizione nel quale è incorsa la Corte territoriale, violando la natura devolutiva dell’appello (art. 360 comma 1 n. 4 in relazione agli artt. 342 e 112 c.p.c.). 3. - I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione. 3.1. -Sostengono i ricorrenti che la decisione di primo grado sarebbe fondata su due autonome rationes decidendi : l’avvenuta dimostrazione del possesso ad usucapionem e il riconoscimento da parte dell’attrice dello stato dei luoghi e quindi dell’asserita occupazione di parte del terreno di sua proprietà ad opera dei convenuti, visto che sei anni prima della causa aveva richiesto al Comune il permesso di recingere il suo Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- fondo allineandosi alla linea di confine tracciata dai convenuti stessi. Posto che gli attuali resistenti hanno impugnato solo la prima ratio, troverebbe applicazione – secondo gl i istanti - il consolidato principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile(o per difetto di interesse o per il passaggio in giudicato del capo non appellato)la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. Anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte distrettuale, dedicando un passaggio esplicito alla confutazione della seconda ratio decidendi ( “ A fronte di ciò risulta decisamente irrilevante la circostanza che l'attrice nel 1990 -e quindi diversi anni prima di introdurre i giudizi di cui si tratta, di dare incarico ai propri periti e verosimilmente di avvedersi di quanto ha poi lamentato - possa aver richiesto l'autorizzazione comunale per recingere un'altra sua proprietà vicina, assumendo quale termine di riferimento sul lato posteriore proprio la situazione dei luoghi a tutt'oggi presente”) avrebbe violato il principio della natura devolutiva dell’appello e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decidendo extra petita, con conseguente violazione delle norme denunciate. 3. 2.- I motivi s ono infondati . Contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, l’affermazione del primo giudice relativa alla “piena contezza” da parte della Franco dello stato dei luoghi non costituisce ratio autonoma e capace da sola di sorreggere l’esito del giudizio. Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- La circostanza che sei anni prima dell’avvio del giudizio la Franco avesse chiesto di potere recingere il fondo allineandosi alla recinzione esistente, già realizzata dagli attuali ricorrenti, non è di per sé atta a respingere la richiesta di restituzione della porzione di fondo illegittimamente occupata, perché priva di un significato normativo univoco. Non si tratta infatti di un atto di riconoscimento dell’altrui proprietà della porzione sulla quale si sarebbe verificato lo sconfinamento; e, quand’anche ritenuto atto a valenza confessoria, sconterebbe le problematiche che pone il riconoscimento applicato ai diritti reali, anche per la mancanza di forma scritta. L’argomentazione ha in realtà la natura di una motivazione rafforzativa, sia per il primo sia per il secondo giudice, che hanno attribuito alla stessa circostanza fattuale un significato opposto. Senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum,il giudice di seconde cure ha ritenuto irrilevante tale circostanza, con argomentazioni che assumono anche in questo contesto il valore di motivazioni ad abundantiam rispetto alla ratio unica e assorbente della decisione, ossia quella della esclusione della prova delpossesso ad usucapionem . Si tratta chiaramente di una motivazione incapace di elevarsi a giudicato e dunque di rendere inammissibile l’appello per la sua mancata impugnazione (Cass. n. 13880/2020), solo a ricordare che la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia(Cass. n. 10760/2019). Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- Nella specie manca proprio tale sequenza: il fatto (la contezza dello stato dei luoghi in un determinato momento storico) non può valere all’effetto (l’acquisto della proprietà) che i ricorrentivorrebbero ad esso fare conseguire . 4.-Con il terzo motivo (art. 360 n. 5) - riferito alla sola posizione dei coniugi Aucelli-Rotondie formulato in via gradata (“subordinato al rigetto dei precedenti”, come si legge in memoria illustrativa) - si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistito nell’adesione della sentenza alla CTU Iandolo, “nonostante la rilevata nullità macroscopica che affliggeva le conclusioni del CTU”. 4.1.-Il motivo è inammissibile. La consulenza tecnica d’ufficio non rientra tra i “fatti storici” di cui possa essere omesso l’esame ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, trattandosi di atto processualeche costituisce l'elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico" ( Cass. n. 12387/2020), sì che le doglianze si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma della norma sopra citata e volto ad invocare una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede. Il giudice di secondo grado ha poi analiticamente chiarito le ragioni della scelta della CTU svolta dall’Ing. Iandolo e non altra. Questo vale a rigettare il motivo di ricorso anche a volere aderire a precedenti di segno diverso da quello appena citato (ad es., Cass. n. 14599/2021) secondo i quali può integrare l’omesso esame del vizio denunciato l’adesione acritica , priva di conclusioni idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice di a ccogliere le conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d’ufficio. Ric. 2018 n. 02346 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -8- Tale non è il caso della sentenza de qua. 5.-In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dei controricorrenti come in dispositivo. Stante l’esito, sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.300,00, oltre a euro 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulter
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