CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 26212/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21625/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale alla PEC ; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] n.1544/2023 depositata i l 19/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di “confezione in serie di abbigliamento esterno”, impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, notificatole il 30 luglio 2018, mediante il quale venivano recuperati importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva. L’Ufficio aveva proceduto ad accertare il maggior reddito d’impresa effettivo concernente l’anno d’imposta 2015 rispetto a quello dichiarato. La rideterminazione del reddito traeva origine dagli elementi acquisiti dai funzionari dell’A.F. nel corso della verifica conclusasi con la redazione, in data 20 aprile 2020, di PVC nel cui ambito veniva contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di costi relativi a prestazioni ricevute nell’anno 2014 ritenuti non riferibili, sulla base del principio di competenza, al 2015. La CTP di Lecce, con sentenza n. 1269/01/19 pronunciata il 02/07/19 e depositata il 16/07/19, accoglieva parzialmente il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto il successivo appello della contribuente. L’Agenzia delle Entrate affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 D. Lgs. 74/00, 7, co. 4^ D. Lgs. n. 546/92, 115 e 116 c.p.c. e 409, 652 e 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 1^ co. n. 3 cpc”, per avere la Corte di secondo grado “incentrato la propria determinazione di annullamento dell’avviso sulla base del «giudicato penale», rappresentato dalla motivazione della sentenza di assoluzione n. 1281/2022 del Tribunale di Lecce - Sezione monocratica penale, ignorando l’autonomia dei due giudizi (penale e tributario), fondati su differenti mezzi di prova e criteri di valutazione, senza procedere –come sarebbe stato necessario - ad una autonoma valutazione dei fatti di causa e degli elementi probatori in atti, in tal modo violando il principio del c.d. “doppio binario” di cui all’articolo 654 cpp il quale dispone che «la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (…) purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 109 DPR n. 917/1986 e 19 DPR n. 633/72 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3) cpc”, per avere la CTR trascurato del tutto gli elementi presuntivi dedotti dall’Amministrazione, limitandosi a valorizzare in senso assorbente il giudicato penale e a dare risalto probatorio alle risultanze di una consulenza di parte. Ad avviso di questa Corte la causa attinge profili che ne suggeriscono il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. In principalità, ad essere intercettato è l’assetto dei rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario, ridefinito dal recente D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, anche mediante l’introduzione di un nuovo art. 21-bis nel corpo del d . l gs. 10 marzo 2000, n. 74, testo contenente ab origine la disciplina dei rapporti in parola. La controversia investe, inoltre, il tema del perimetro di incidenza, della portata sistemica e, infine, della riferibilità alla società nei cui confronti viene condotto l’accertamento tributario, del “giudicato penale” immediatamente riguardante il rappresentante legale della società medesima. Nel caso di specie il giudice regionale ha valorizzato, infatti, la sentenza penale, emessa dal Tribunale di Lecce il 5 maggio 2022, n. 1281, di assoluzione (con la formula «perché il fatto non sussiste») di Quarta Roberto, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso ne