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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27663/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /5 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di minaccia, è manifestamente infondato; la difesa, infatti, valorizza la circostanza che la persona destinataria dell'espressione minacciosa non abbia manifestato, nell'immediatezza dei fatti, alcun segno di preoccupazione, di timore o di paura; sennonché, questo rilievo non ha alcun impatto sulla configurabilità dell'illecito, in quanto, per costante giurisprudenza "ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /5 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di minaccia, è manifestamente infondato; la difesa, infatti, valorizza la circostanza che la persona destinataria dell'espressione minacciosa non abbia manifestato, nell'immediatezza dei fatti, alcun segno di preoccupazione, di timore o di paura; sennonché, questo rilievo non ha alcun impatto sulla configurabilità dell'illecito, in quanto, per costante giurisprudenza "ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris