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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 29092/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20296-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2021; Ric. 2021 n. 20296 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora rileva – la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] - dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’01/10/2008 al 31/05/2015 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time con inquadramento da ultimo nel III livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] quale operaio addetto alle pulizie - dirette ad ottenere: “1) l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore nel IV livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] fin dall’assunzione e la condanna della citata società al pagamento delle correlate differenze retributive; 2) l’accertamento della sussistenza di un demansionamento per il periodo dall’01/4/2012 al 31/05/2015 e la condanna della citata società al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita di professionalità (per un totale di € 75.472,32 lordi)”;

2. la Corte territoriale, per quanto riguarda la prima domanda, ha innanzitutto osservato che il Tribunale aveva riconosciuto la inosservanza del disposto di cui all’art. 414 n. 4 e 5 c.p.c., come eccepito dalla società sin dalla “difesa articolata […] nel giudizio di primo grado”, “rigettando nel merito la domanda per il difetto di allegazione e di prova di circostanze essenziali a supporto della domanda stessa” e che, comunque, con “una diversa ratio decidendi” aveva “rigettato la domanda per il mancato assolvimento dell’onere probatorio”, statuizione condivisa dalla Corte territoriale sulla base dell’istruttoria svolta; Ric. 2021 n. 20296 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- 3.quanto al preteso demansionamento che si sarebbe realizzato anche rispetto all’inquadramento formalmente riconosciuto, la Corte ha considerato, con diversa motivazione rispetto al primo giudice, che “nella fattispecie concreta, non trattandosi di mansioni di elevato tecnicismo, il lavoratore avrebbe dovuto fornire circostanze a sostegno dell’asserita perdita di professionalità, che non sono invece state allegate, essendo la voce di danno richiesta – sia patrimoniale che non –del tutto generica”; 4.per la cassazione di tale sentenz a ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorso la società; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 101 comma 2 c.p.c.– principio del contraddittorio – sentenza a sorpresa o “terza via”; “si evidenzia l’errata applicazione e/o interpretazione delle norme di diritto operata dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza ivi impugnata, con riferimento all’eccezione pregiudiziale di nullità del provvedimento di primo grado per aver il Giudice adito eccepito d’ufficio in sentenza un’asserita “assenza di comparazione fra la declaratoria rivestita e quella pretesa”, mai dedotta da controparte nelle proprie difese e mai oggettodi contraddittorio tra le parti”; si sostiene che “la dedotta nullità della sentenza di primo grado, inoltre, costituisce un vizio tale da propagare i propri effetti (sia in via diretta che in via derivata) anche nei confronti del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello che, in ogni caso, risulta anch’esso essere Ric. 2021 n. 20296 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- autonomamente nullo, poiché fondato su eccezioni di parte di fatto mai formulate e su rilievi del tutto inesistenti”; la censura è inammissibile per difetto di decisività, in quanto la Corte territoriale ha comunque ritenuto infondata la domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore per mancanza di prova in ordine all’espletamento delle mansioni superiori; 2.con il secondo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – e violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro - con riferimento alla domanda volta al superiore inquadramento retributivo: violazione e/o errata applicazione art. 2103 c.c., 1362, 1363, art. 10 CCNL Multiservizi, art. 2697 c.c.”; il terzo mezzo lamenta: “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro- – errata applicazione degli artt.: violazione e/o errata applicazione art. 2103 c.c. / 2087 c.c. – art. 10 CCNL – art. 2697 c.c.; violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa e/o insufficiente motivazione sulla richiesta di accertamento demansionamento e del risarcimento del danno alla professionalità”; 3.entrambi i motivi, per come formulati, risultano inammissibili; in primis, laddove denunciano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., trascurano di considerare la preclusione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale esso non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di Ric. 2021 n. 20296 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 5528 del 2014); inoltre, contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, oltre che di vizi di omesso esame di fatti decisivi; sono, dunque, inammissibili perché non consentono un’adeguata identificazione del devolutum e danno luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013; conf.

Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v.

Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); in particolare, questa Corte ha da tempo stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazionee sussunzione delle censure (v.

Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che Ric. 2021 n. 20296 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -6- suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (da ultimo, Cass. n. 14787 del 2022); infine, le censure tendono nella sostanza ad un diverso apprezzamento dei fatti, come conclamato dal riferimento alle deposizioni testimoniali, oltre che a una diversa interpretazione del contenuto degli atti processuali, interpretazione riservata al giudice del merito; 4.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20296-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2021; Ric. 2021 n. 20296 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora rileva – la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] - dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’01/10/2008 al 31/05/2015 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time con inquadramento da ultimo nel III livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] quale operaio addetto alle pulizie - dirette ad ottenere: “1) l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore nel IV livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] fin dall’assunzione e la condanna della citata società al pagamento delle correlate differenze retributive; 2) l’accertamento della sussistenza di un demansionamento per il periodo dall’01/4/2012 al 31/05/2015 e la condanna della citata società al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita di professionalità (per un totale di € 75.472,32 lordi)”; 2. la Corte territoriale, per quanto riguarda la prima domanda, ha innanzitutto osservato che il Tribunale aveva riconosciuto la inosservanza del disposto di cui all’art. 414 n. 4 e 5 c.p.c., come eccepito dalla società sin dalla “difesa articolata […] nel giudizio di primo grado”, “rigettando nel merito la domanda per il difetto di allegazione e di prova di circostanze essenziali a supporto della domanda stessa” e che, comunque, con “una diversa ratio decidendi” aveva “rigettato la domanda per il mancato assolvimento dell’onere probatorio”, statuizione condivisa dalla Corte territoriale sulla base dell’istruttoria svolta; Ric. 2021 n. 20296 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- 3.quanto al preteso demansionamento che si sarebbe realizzato anche rispetto all’inquadramento formalmente riconosciuto, la Corte ha considerato, con diversa motivazione rispetto al primo giudice, che “nella fattispecie concreta, non trattandosi di mansioni di elevato tecnicismo, il lavoratore avrebbe dovuto fornire circostanze a sostegno dell’asserita perdita di professionalità, che non sono invece state allegate, essendo la voce di danno richiesta – sia patrimoniale che non –del tutto generica”; 4.per la cassazione di tale sentenz a ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorso la società; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 101 comma 2 c.p.c.– principio del contraddittorio – sentenza a sorpresa o “terza via”; “si evidenzia l’errata applicazione e/o interpretazione delle norme di diritto operata dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza ivi impugnata, con riferimento all’eccezione pregiudiziale di nullità del provvedimento di primo grado per aver il Giudice adito eccepito d’ufficio in sentenza un’asserita “assenza di comparazione fra la declaratoria rivestita e quella pretesa”, mai dedotta da controparte nelle proprie difese e mai oggettodi contraddittorio tra le parti”; si sostiene che “la dedotta nullità della sentenza di primo grado, inoltre, costituisce un vizio tale da propagare i propri effetti (sia in via diretta che in via derivata) anche nei confronti del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello che, in ogni caso, risulta anch’esso essere Ric. 2021 n. 20296 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- autonomamente nullo, poiché fondato su eccezioni di parte di fatto mai formulate e su rilievi del tutto inesistenti”; la censura è inammissibile per difetto di decisività, in quanto la Corte territoriale ha comunque ritenuto infondata la domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore per mancanza di prova in ordine all’espletamento delle mansioni superiori; 2.con il secondo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – e violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro - con riferimento alla domanda volta al superiore inquadramento retributivo: violazione e/o errata applicazione art. 2103 c.c., 1362, 1363, art. 10 CCNL Multiservizi, art. 2697 c.c.”; il terzo mezzo lamenta: “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. –violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro- – errata applicazione degli artt.: violazione e/o errata applicazione art. 2103 c.c. / 2087 c.c. – art. 10 CCNL – art. 2697 c.c.; violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa e/o insufficiente motivazione sulla richiesta di accertamento demansionamento e del risarcimento del danno alla professionalità”; 3.entrambi i motivi, per come formulati, risultano inammissibili; in primis, laddove denunciano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., trascurano di considerare la preclusione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale esso non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di Ric. 2021 n. 20296 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014); inoltre, contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, oltre che di vizi di omesso esame di fatti decisivi; sono, dunque, inammissibili perché non consentono un’adeguata identificazione del devolutum e danno luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); in particolare, questa Corte ha da tempo stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazionee sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che Ric. 2021 n. 20296 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (da ultimo, Cass. n. 14787 del 2022); infine, le censure tendono nella sostanza ad un diverso apprezzamento dei fatti, come conclamato dal riferimento alle deposizioni testimoniali, oltre che a una diversa interpretazione del contenuto degli atti processuali, interpretazione riservata al giudice del merito; 4.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 29092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris