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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 34944/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6974/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 3199/19/21depositata il 08/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3199/19/21 del 08/09/2021 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di riparazione e manutenzione di computer, nei confronti della sentenza n. 1080/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva al disconoscimento di costi, ritenuti indeducibili , e alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa. 1.2.La CTR rigettava l’appello di Brunetti evidenziando che: a) l’Ufficio aveva correttamente proceduto ad accertamento induttivo extracontabile in ragione dell’inattendibilità della contabilità; b) venivano disconosciuti i costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; c) le giustificazioni fornite dal contribuente non erano idonee a contrastare la mancanza di documentazione, la mancanza o incompletezza delle fatture, nonché le cancellazioni e correzioni sui registri contabili. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Il ricorrente depositava istanza di estinzione in ragione dell’intervenuta definizione della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a fronte della domanda di definizione agevolata, il debito del contribuente è stato oggetto di rateizzazione e non sono state corrisposte tutte le rate. 1.1.Ne consegue che il presente procedimento va sospeso e rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’effettuazione integrale dei pagamenti dovuti.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] sospeso il presente procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6974/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 3199/19/21depositata il 08/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3199/19/21 del 08/09/2021 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di riparazione e manutenzione di computer, nei confronti della sentenza n. 1080/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva al disconoscimento di costi, ritenuti indeducibili , e alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa. 1.2.La CTR rigettava l’appello di Brunetti evidenziando che: a) l’Ufficio aveva correttamente proceduto ad accertamento induttivo extracontabile in ragione dell’inattendibilità della contabilità; b) venivano disconosciuti i costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; c) le giustificazioni fornite dal contribuente non erano idonee a contrastare la mancanza di documentazione, la mancanza o incompletezza delle fatture, nonché le cancellazioni e correzioni sui registri contabili. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Il ricorrente depositava istanza di estinzione in ragione dell’intervenuta definizione della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a fronte della domanda di definizione agevolata, il debito del contribuente è stato oggetto di rateizzazione e non sono state corrisposte tutte le rate. 1.1.Ne consegue che il presente procedimento va sospeso e rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’effettuazione integrale dei pagamenti dovuti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] sospeso il presente procedimento
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