CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1990
Cassazione n. 02838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/10/1990 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato_avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9fule n. 37898/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che kilio [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato -quanto al trattamento sanzionatorio- quella di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., riducendo la pena a mesi nove e giorni tre di reclusione, denunciando genericamente il vizio di motivazione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da [OSCURATO:PERSONA], in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]