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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 14016/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta, ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, n. 11418 del 14 dicembre 2021, depositata il 29 marzo 2022, la Settima Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per tardività, i ricorsi proposti da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 23.10.2017 che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione della suddetta sentenza della Corte di appello era stata depositata nel rispetto del termine di novanta giorni fissato per il relativo incombente, ai sensi dell"art. 544 cod. proc. pen.: di conseguenza, si è evidenziato nell'ordinanza, il termine per la proposizione del ricorso da parte dei Regoli è venuto a scadere in data 8 marzo 2018; per contro, le impugnazioni sono state presentate dai ricorrenti con atti depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2018, ben dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge.

2. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la revoca della suindicata sentenza di legittimità formulando tre motivi di critica.

2.1. Con il primo motivo si deduce quale errore di fatto il mancato riconoscimento della contumacia degli imputati.

Si fa notare da parte della difesa che, se era vero che i Regoli non erano comparsi innanzi alla Corte di appello ed erano stati dichiarati assenti, era del pari vero che, alla stregua dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, la disciplina del processo in assenza non poteva riguardare quei procedimenti per i quali era stato emessa, alla data della relativa entrata in vigore, la sentenza di primo grado: sentenza che nel caso in esame rimontava a ben prima del 2014, essendo essa stata resa il 19.02.2007.

In modo conseguente, pertanto, la Cancelleria della Corte di appello - fanno notare i ricorrenti - ha notificato loro il 25.10.2018 l'estratto contumaciale della sentenza, con avvertimento che da quella data sarebbe decorso il termine per impugnarla.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta l'errore materiale e di fatto, in relazione al rispetto del disposto dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., in tema di rito abbreviato.

La difesa aggiunge che, essendosi proceduto con il rito abbreviato ed essendo all'epoca ancora vigente la norma ora indicata, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata all'imputato non comparso: i ricorrenti considerano che 2 Ai( la giurisprudenza, con l'emissione in data 24 ottobre 2019 della sentenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto implicitamente abrogato il suddetto disposto normativo dalla legge n. 67 del 2014, ma rilevano che questo arresto è sopravvenuto rispetto alla proposizione del loro ricorso per cassazione e reputano che i giudici di legittimità siano incorsi in un decisivo errore materiale omettendo di rilevare l'evidenziata antecedenza della loro impugnazione.

In tale prospettiva si contesta che l'overruling determinato da tale pronuncia potesse legittimare la Corte di legittimità ad applicarne in modo retroattivo gli effetti, posto che la notificazione agli imputati dell'estratto contumaciale, con l'indicazione della corrispondente decorrenza per proporre ricorso per cassazione, aveva creato per i medesimi un affidamento incolpevole meritevole di tutela, anche in relazione all'art. 7 CEDU.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 599 e 128 cod. proc. pen., in punto di omessa considerazione dell'avvenuta notifica per estratto.

Interpretando le norme suindicate, la giurisprudenza, del resto, era giunta alla conclusione che la sentenza emessa all'esito di appello camerale inerente a processo celebrato con il rito abbreviato doveva essere depositata e notificata all'imputato: anche in ipotesi di erroneo deposito in cancelleria della sentenza, a cui erano seguiti gli adempimenti di cui all'art. 128 cod. proc. pen., si è affermato che i termini per l'imputato decorrono dalla notifica nei suoi confronti dell'avviso di deposito del provvedimento.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata, ha chiesto rigettarsi l'impugnazione.

4. La difesa, con memoria susseguente presentata il 23 febbraio 2023, ha dedotto l'avvenuta chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, su tale base, l'esclusione dal processo della suddetta società, costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la tardività del deposito della memoria rassegnata dalla difesa dei ricorrenti per segnalare la chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA].

La presentazione di tale memoria - che non può definirsi di replica - è avvenuta dopo l'avvenuta scadenza del termine di giorni quindici, da considerarsi liberi, stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.: infatti, dal 23 febbraio all'8 marzo 2023 sono intercorsi dodici giorni liberi.

Deve, al riguardo, ribadirsi che, nel giudizio camerale di legittimità, le 3 9t,-( memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01; Sez. 1, n. 13597 - d& 22/11/2016, dep. 2017; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01).

È vero che, nello stesso giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie di replica cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.: ma ciò hanno titolo a fare soltanto nel caso in cui la controparte abbia presentato sue memorie, per contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avverse.

Non possono, dunque, considerarsi, memorie di replica allo scopo di fissare per la loro presentazione la scadenza del più breve fra i termini suindicati quelle depositate in assenza del deposito di quelle della parte avversa (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01).

Pertanto, la tematica dell'avvenuta chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resta al di fuori dell'ammissibile novero delle questioni introdotte nel presente processo.

Si rileva ciò in via dirimente, in disparte l'irrilevanza del tema introdotto dai ricorrenti con l'atto tardivo, considerato il mancato svolgimento di attività ad opera del suindicato Fallimento in questo giudizio di impugnazione straordinaria.

2. Precisato quanto precede, è da ritenere che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - pur tempestivamente proposto (atteso che il provvedimento di legittimità oggetto dell'impugnazione è stato pubblicato il 29 marzo 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 21 settembre 2022, certamente nel rispetto del termine di centottanta stabilito dal comma 2 della norma) - non sia fondato e, pertanto, non possa essere accolto.

3. Si evidenzia, al fine dell'adeguato scrutinio delle richiamate doglianze, che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Consegue che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì si verte in tema di errore di giudizio e che, nella stessa ottica, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

In questa prospettiva le Sezioni Unite hanno specificato che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (così Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01).

Coerente con tale impostazione è la considerazione in virtù della quale il ricorso straordinario in esame non si reputa ammissibile neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 - 01).

Le medesime coordinate hanno indotto a precisare che l'errore materiale e l'errore di fatto consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l'effetto che rimangono estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).

4. Posto quanto precede, è da rilevare che l'ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di legittimità ha dato per assodata la qualificazione di assenti degli imputati nel processo di cui si tratta; e, rilevato che la sentenza emessa, all'esito di appello celebrato in camera di consiglio vertendosi in tema di giudizio abbreviato, era stata resa il 23 ottobre 2017, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, poi seguito nel termine, ha applicato l'art. 544 cod.proc. pen.; quindi, computando il termine per impugnare nella misura di giorni quarantacinque, è pervenuta alla conclusione che il termine per impugnare era venuto a scadere 1'8 marzo 2018, laddove il ricorso per cassazione era stato proposto il 6 dicembre 2018.

A fronte di tale assetto argomentativo, la prima doglianza articolata dai ricorrenti, senza dedurre in contestazione lo sviluppo procedimentale precisato nell'ordinanza di legittimità, non ha prospettato un errore percettivo o di fatto, ma ha addotto essersi verificato un errore di giudizio da parte della Corte di legittimità circa una questione di diritto, ossia l'avere applicato al processo in esame, nonostante non ne sussistessero (in thesi) i presupposti, la disciplina del processo in assenza in virtù della legge n. 67 del 2014.

Deve ribadirsi che la Corte di cassazione, nel provvedimento impugnato, ha dato per assodata - tenuto anche conto delle univoche indicazioni contenute nella sentenza impugnata (sentenza che qualificava come liberi e assenti sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]) - la posizione giuridica di assenti dei due imputati e, di conseguenza, ha applicato i termini di impugnazione conseguenti.

Il punto di approdo raggiunto, pur con motivazione sintetica e coerente con la natura del provvedimento adottato, dai giudici di legittimità risulta essere stato certamente l'esito di una valutazione, basata peraltro su consistenti agganci ermeneutici, che nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato comunque non trovasse applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, dal momento che, ove si fosse assentato, era rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014, Alaimo, Rv. 259502 - 01, la quale ne ha fatto derivare la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi avesse presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, dichiarando intempestivo il ricorso dell'imputato, avendo ritenuto irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza; nello stesso ordine di idee, Sez. 4, n. 41392 del 24/09/2013, Perdonò, Rv. 256403 - 01, ha affermato, in tema di giudizio abbreviato, che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, e che il termine per impugnare la sentenza decorre, sia per l'imputato sia per il difensore, dalla data di deposito della motivazione).

Persistevano anche opzioni ermeneutiche di segno contrario (così Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, Rv. 264301 - 01, secondo la quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.

Quel che qui decisivamente rileva, però, è che - quale che fosse l'impostazione giuridicamente preferibile - l'opzione posta dalla Corte di cassazione alla base del rilievo di intempestività dell'impugnazione costituisce il frutto di un giudizio e, quindi, di una operazione logica di natura valutativa.

E, sotto l'enucleato profilo, non è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01).

Pertanto, la doglianza secondo cui i Regoli avrebbero dovuto essere considerati contumaci e ricevere la notificazione dell'estratto della sentenza con l'avviso di deposito ex art. 548 cod. proc. pen. si risolve in una critica afferente al - predicato - errore di interpretazione delle suindicate norme giuridiche di natura processuale, ossia a un tipo di vizio non denunciabile con il mezzo adottato (v. anche Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062 - 01, per la riaffermazione del principio secondo cui il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore rnateriale o di fatto, non nel caso di errore di diritto).

Il primo motivo è, quindi, da ritenersi infondato.

5. È, in tal senso e per le medesime ragioni, sfornita di giuridico fondamento la seconda doglianza.

Proporre di annettere alla decisione delle Sezioni Unite relativa al tema della notificazione della sentenza di appello resa all'esito di giudizio abbreviato (Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01) la valenza di un arresto innovatore, idoneo a determinare l'effetto di overruling, così da determinare la non applicazione del principio ivi affermato alle fattispecie antecedenti, significa sollecitare, in ogni caso, la sovrapposizione della valutazione giuridica del Collegio adìto in questa sede a quella resa dalla Corte di cassazione nel provvedimento impugnato in via straordinaria.

Di conseguenza - pur dopo aver precisato che la disamina delle conseguenze ermeneutiche che l'insegnamento contenuto nella menzionata decisione delle Sezioni Unite determina è più articolata di quella prospettata dagli stessi ricorrenti (in quanto la decisione regolatrice ha fissato il principio secondo il quale la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, ma ha in pari tempo precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67) - deve confermarsi che anche la questione sollevata con la doglianza in esame si rivela finalizzata a sollecitare il sindacato, non di un errore di fatto, bensì della valutazione giuridica della qualificazione degli imputati compiuta dalla Corte di cassazione; questione che, nella sua sostanza effettiva, non può essere dedotta con lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 6.

Nemmeno il terzo motivo può essere accolto.

I ricorrenti si richiamano, in certo modo, all'orientamento secondo cui - se è vero che la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudi2:io abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria - tuttavia, nell'ipotesi di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione, nel senso che tali termini, essendo stata pubblicata, pur se erroneamente, la sentenza mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., decorrono per l'imputato e il suo difensore dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246269 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 2286 del 28/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272328 - 01; Sez. 5, n. 3547 del 17/09/2014, dep. 2015, Tartamella, Rv. 262675 - 01).

Da tale principio la difesa propone di far discendere la conseguenza che anche nel caso in esame l'avvenuto invio degli avvisi ex art. 128 cod. proc. pen. agli imputati nell'ottobre 2018, con addotto perfezionamento della notificazione il 25.10.2018, avrebbe determinato in ogni caso la decorrenza soltanto in quel momento del termine per l'impugnazione.

Questa impostazione sottende la deduzione dell'errore di fatto da parte dei giudici di legittimità consistito nel non aver percepito che la sentenza fosse stata emessa, non mediante lettura del dispositivo in udienza, ma mediante il suo deposito in cancelleria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 cod. proc. pen.

E, però, il deposito in cancelleria della sentenza non si era verificato, in quanto la sentenza in questione era stata emessa, come si è premesso e come gli stessi atti acclusi al ricorso straordinario confermano, mediante lettura del dispositivo in udienza, con fissazione del termine di giorni novante per il deposito della motivazione.

Stante tale acquisizione, quindi, l'errore dedotto si prospetta ancor una volta riferito all'attività valutativa compiuta dalla Corte di legittimità, lì dove - dopo aver ritenuto non necessaria la notificazione degli avvisi, sia ex artt. 548 che ex art. 128 cod. proc. pen., per la decorrenza dei termini per l'impugnazione - ha considerato irrilevante, siccome ultronea, la susseguente attivazione della cancelleria per l'invio nell'ottobre 2018 degli avvisi agli imputati.

Così inquadrata l'opzione privilegiata dai giudici di legittimità nell'ordinanza qui impugnata, non può non constatarsi che si è trattato di una determinazione - oltre che non inconsueta circa la soluzione adottata (si fa richiamo, al riguardo, a Sez. 2, n. 42519 del 26/04/2017, Amorosi, Rv. 271322 - 01, per la precisazione che il termine per impugnare, finanche nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen., e non dalla data di notifica dell'estratto della sentenza, considerata la necessità di dare prevalenza alla situazione processuale corretta), anche e primariamente - costituente l'esito di una valutazione di ordine logico-giuridico, e non di una erronea percezione di un dato fattuale.

Anch'essa, pertanto, risulta essere collocata al di fuori dell'area censurabile con il ricorso al mezzo di impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. 7.

Discende da tali considerazioni il rigetto dei ricorsi.

Consegue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta, ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, n. 11418 del 14 dicembre 2021, depositata il 29 marzo 2022, la Settima Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per tardività, i ricorsi proposti da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 23.10.2017 che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione della suddetta sentenza della Corte di appello era stata depositata nel rispetto del termine di novanta giorni fissato per il relativo incombente, ai sensi dell"art. 544 cod. proc. pen.: di conseguenza, si è evidenziato nell'ordinanza, il termine per la proposizione del ricorso da parte dei Regoli è venuto a scadere in data 8 marzo 2018; per contro, le impugnazioni sono state presentate dai ricorrenti con atti depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2018, ben dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge. 2. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la revoca della suindicata sentenza di legittimità formulando tre motivi di critica. 2.1. Con il primo motivo si deduce quale errore di fatto il mancato riconoscimento della contumacia degli imputati. Si fa notare da parte della difesa che, se era vero che i Regoli non erano comparsi innanzi alla Corte di appello ed erano stati dichiarati assenti, era del pari vero che, alla stregua dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, la disciplina del processo in assenza non poteva riguardare quei procedimenti per i quali era stato emessa, alla data della relativa entrata in vigore, la sentenza di primo grado: sentenza che nel caso in esame rimontava a ben prima del 2014, essendo essa stata resa il 19.02.2007. In modo conseguente, pertanto, la Cancelleria della Corte di appello - fanno notare i ricorrenti - ha notificato loro il 25.10.2018 l'estratto contumaciale della sentenza, con avvertimento che da quella data sarebbe decorso il termine per impugnarla. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta l'errore materiale e di fatto, in relazione al rispetto del disposto dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., in tema di rito abbreviato. La difesa aggiunge che, essendosi proceduto con il rito abbreviato ed essendo all'epoca ancora vigente la norma ora indicata, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata all'imputato non comparso: i ricorrenti considerano che 2 Ai( la giurisprudenza, con l'emissione in data 24 ottobre 2019 della sentenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto implicitamente abrogato il suddetto disposto normativo dalla legge n. 67 del 2014, ma rilevano che questo arresto è sopravvenuto rispetto alla proposizione del loro ricorso per cassazione e reputano che i giudici di legittimità siano incorsi in un decisivo errore materiale omettendo di rilevare l'evidenziata antecedenza della loro impugnazione. In tale prospettiva si contesta che l'overruling determinato da tale pronuncia potesse legittimare la Corte di legittimità ad applicarne in modo retroattivo gli effetti, posto che la notificazione agli imputati dell'estratto contumaciale, con l'indicazione della corrispondente decorrenza per proporre ricorso per cassazione, aveva creato per i medesimi un affidamento incolpevole meritevole di tutela, anche in relazione all'art. 7 CEDU. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 599 e 128 cod. proc. pen., in punto di omessa considerazione dell'avvenuta notifica per estratto. Interpretando le norme suindicate, la giurisprudenza, del resto, era giunta alla conclusione che la sentenza emessa all'esito di appello camerale inerente a processo celebrato con il rito abbreviato doveva essere depositata e notificata all'imputato: anche in ipotesi di erroneo deposito in cancelleria della sentenza, a cui erano seguiti gli adempimenti di cui all'art. 128 cod. proc. pen., si è affermato che i termini per l'imputato decorrono dalla notifica nei suoi confronti dell'avviso di deposito del provvedimento. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata, ha chiesto rigettarsi l'impugnazione. 4. La difesa, con memoria susseguente presentata il 23 febbraio 2023, ha dedotto l'avvenuta chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, su tale base, l'esclusione dal processo della suddetta società, costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la tardività del deposito della memoria rassegnata dalla difesa dei ricorrenti per segnalare la chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. La presentazione di tale memoria - che non può definirsi di replica - è avvenuta dopo l'avvenuta scadenza del termine di giorni quindici, da considerarsi liberi, stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.: infatti, dal 23 febbraio all'8 marzo 2023 sono intercorsi dodici giorni liberi. Deve, al riguardo, ribadirsi che, nel giudizio camerale di legittimità, le 3 9t,-( memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01; Sez. 1, n. 13597 - d& 22/11/2016, dep. 2017; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01). È vero che, nello stesso giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie di replica cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.: ma ciò hanno titolo a fare soltanto nel caso in cui la controparte abbia presentato sue memorie, per contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avverse. Non possono, dunque, considerarsi, memorie di replica allo scopo di fissare per la loro presentazione la scadenza del più breve fra i termini suindicati quelle depositate in assenza del deposito di quelle della parte avversa (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01). Pertanto, la tematica dell'avvenuta chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resta al di fuori dell'ammissibile novero delle questioni introdotte nel presente processo. Si rileva ciò in via dirimente, in disparte l'irrilevanza del tema introdotto dai ricorrenti con l'atto tardivo, considerato il mancato svolgimento di attività ad opera del suindicato Fallimento in questo giudizio di impugnazione straordinaria. 2. Precisato quanto precede, è da ritenere che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - pur tempestivamente proposto (atteso che il provvedimento di legittimità oggetto dell'impugnazione è stato pubblicato il 29 marzo 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 21 settembre 2022, certamente nel rispetto del termine di centottanta stabilito dal comma 2 della norma) - non sia fondato e, pertanto, non possa essere accolto. 3. Si evidenzia, al fine dell'adeguato scrutinio delle richiamate doglianze, che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Consegue che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì si verte in tema di errore di giudizio e che, nella stessa ottica, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). In questa prospettiva le Sezioni Unite hanno specificato che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). Coerente con tale impostazione è la considerazione in virtù della quale il ricorso straordinario in esame non si reputa ammissibile neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 - 01). Le medesime coordinate hanno indotto a precisare che l'errore materiale e l'errore di fatto consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l'effetto che rimangono estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 4. Posto quanto precede, è da rilevare che l'ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di legittimità ha dato per assodata la qualificazione di assenti degli imputati nel processo di cui si tratta; e, rilevato che la sentenza emessa, all'esito di appello celebrato in camera di consiglio vertendosi in tema di giudizio abbreviato, era stata resa il 23 ottobre 2017, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, poi seguito nel termine, ha applicato l'art. 544 cod.proc. pen.; quindi, computando il termine per impugnare nella misura di giorni quarantacinque, è pervenuta alla conclusione che il termine per impugnare era venuto a scadere 1'8 marzo 2018, laddove il ricorso per cassazione era stato proposto il 6 dicembre 2018. A fronte di tale assetto argomentativo, la prima doglianza articolata dai ricorrenti, senza dedurre in contestazione lo sviluppo procedimentale precisato nell'ordinanza di legittimità, non ha prospettato un errore percettivo o di fatto, ma ha addotto essersi verificato un errore di giudizio da parte della Corte di legittimità circa una questione di diritto, ossia l'avere applicato al processo in esame, nonostante non ne sussistessero (in thesi) i presupposti, la disciplina del processo in assenza in virtù della legge n. 67 del 2014. Deve ribadirsi che la Corte di cassazione, nel provvedimento impugnato, ha dato per assodata - tenuto anche conto delle univoche indicazioni contenute nella sentenza impugnata (sentenza che qualificava come liberi e assenti sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]) - la posizione giuridica di assenti dei due imputati e, di conseguenza, ha applicato i termini di impugnazione conseguenti. Il punto di approdo raggiunto, pur con motivazione sintetica e coerente con la natura del provvedimento adottato, dai giudici di legittimità risulta essere stato certamente l'esito di una valutazione, basata peraltro su consistenti agganci ermeneutici, che nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato comunque non trovasse applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, dal momento che, ove si fosse assentato, era rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014, Alaimo, Rv. 259502 - 01, la quale ne ha fatto derivare la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi avesse presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, dichiarando intempestivo il ricorso dell'imputato, avendo ritenuto irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza; nello stesso ordine di idee, Sez. 4, n. 41392 del 24/09/2013, Perdonò, Rv. 256403 - 01, ha affermato, in tema di giudizio abbreviato, che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, e che il termine per impugnare la sentenza decorre, sia per l'imputato sia per il difensore, dalla data di deposito della motivazione). Persistevano anche opzioni ermeneutiche di segno contrario (così Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, Rv. 264301 - 01, secondo la quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza. Quel che qui decisivamente rileva, però, è che - quale che fosse l'impostazione giuridicamente preferibile - l'opzione posta dalla Corte di cassazione alla base del rilievo di intempestività dell'impugnazione costituisce il frutto di un giudizio e, quindi, di una operazione logica di natura valutativa. E, sotto l'enucleato profilo, non è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). Pertanto, la doglianza secondo cui i Regoli avrebbero dovuto essere considerati contumaci e ricevere la notificazione dell'estratto della sentenza con l'avviso di deposito ex art. 548 cod. proc. pen. si risolve in una critica afferente al - predicato - errore di interpretazione delle suindicate norme giuridiche di natura processuale, ossia a un tipo di vizio non denunciabile con il mezzo adottato (v. anche Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062 - 01, per la riaffermazione del principio secondo cui il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore rnateriale o di fatto, non nel caso di errore di diritto). Il primo motivo è, quindi, da ritenersi infondato. 5. È, in tal senso e per le medesime ragioni, sfornita di giuridico fondamento la seconda doglianza. Proporre di annettere alla decisione delle Sezioni Unite relativa al tema della notificazione della sentenza di appello resa all'esito di giudizio abbreviato (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01) la valenza di un arresto innovatore, idoneo a determinare l'effetto di overruling, così da determinare la non applicazione del principio ivi affermato alle fattispecie antecedenti, significa sollecitare, in ogni caso, la sovrapposizione della valutazione giuridica del Collegio adìto in questa sede a quella resa dalla Corte di cassazione nel provvedimento impugnato in via straordinaria. Di conseguenza - pur dopo aver precisato che la disamina delle conseguenze ermeneutiche che l'insegnamento contenuto nella menzionata decisione delle Sezioni Unite determina è più articolata di quella prospettata dagli stessi ricorrenti (in quanto la decisione regolatrice ha fissato il principio secondo il quale la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, ma ha in pari tempo precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67) - deve confermarsi che anche la questione sollevata con la doglianza in esame si rivela finalizzata a sollecitare il sindacato, non di un errore di fatto, bensì della valutazione giuridica della qualificazione degli imputati compiuta dalla Corte di cassazione; questione che, nella sua sostanza effettiva, non può essere dedotta con lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 6. Nemmeno il terzo motivo può essere accolto. I ricorrenti si richiamano, in certo modo, all'orientamento secondo cui - se è vero che la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudi2:io abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria - tuttavia, nell'ipotesi di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione, nel senso che tali termini, essendo stata pubblicata, pur se erroneamente, la sentenza mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., decorrono per l'imputato e il suo difensore dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246269 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 2286 del 28/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272328 - 01; Sez. 5, n. 3547 del 17/09/2014, dep. 2015, Tartamella, Rv. 262675 - 01). Da tale principio la difesa propone di far discendere la conseguenza che anche nel caso in esame l'avvenuto invio degli avvisi ex art. 128 cod. proc. pen. agli imputati nell'ottobre 2018, con addotto perfezionamento della notificazione il 25.10.2018, avrebbe determinato in ogni caso la decorrenza soltanto in quel momento del termine per l'impugnazione. Questa impostazione sottende la deduzione dell'errore di fatto da parte dei giudici di legittimità consistito nel non aver percepito che la sentenza fosse stata emessa, non mediante lettura del dispositivo in udienza, ma mediante il suo deposito in cancelleria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 cod. proc. pen. E, però, il deposito in cancelleria della sentenza non si era verificato, in quanto la sentenza in questione era stata emessa, come si è premesso e come gli stessi atti acclusi al ricorso straordinario confermano, mediante lettura del dispositivo in udienza, con fissazione del termine di giorni novante per il deposito della motivazione. Stante tale acquisizione, quindi, l'errore dedotto si prospetta ancor una volta riferito all'attività valutativa compiuta dalla Corte di legittimità, lì dove - dopo aver ritenuto non necessaria la notificazione degli avvisi, sia ex artt. 548 che ex art. 128 cod. proc. pen., per la decorrenza dei termini per l'impugnazione - ha considerato irrilevante, siccome ultronea, la susseguente attivazione della cancelleria per l'invio nell'ottobre 2018 degli avvisi agli imputati. Così inquadrata l'opzione privilegiata dai giudici di legittimità nell'ordinanza qui impugnata, non può non constatarsi che si è trattato di una determinazione - oltre che non inconsueta circa la soluzione adottata (si fa richiamo, al riguardo, a Sez. 2, n. 42519 del 26/04/2017, Amorosi, Rv. 271322 - 01, per la precisazione che il termine per impugnare, finanche nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen., e non dalla data di notifica dell'estratto della sentenza, considerata la necessità di dare prevalenza alla situazione processuale corretta), anche e primariamente - costituente l'esito di una valutazione di ordine logico-giuridico, e non di una erronea percezione di un dato fattuale. Anch'essa, pertanto, risulta essere collocata al di fuori dell'area censurabile con il ricorso al mezzo di impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. 7. Discende da tali considerazioni il rigetto dei ricorsi. Consegue
Sentenza Cassazione n. 14016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris