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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17063/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7910/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del Oggetto: tributi – dazi –classificazione -idler e sprocket N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu- ria n. 1160/04/18 depositata in data 14 settembre 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento a posteriori, suppletivo e di rettifica relativo a 53 dichia- razioni di importazione definitiva relative al periodo di imposta 2012, con cui la contribuente, tramite il [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di rap- presentanza indiretta, importava parti macchine movimento terra dalla Cina dichiarate con codice TARIC 8431 49 80 00, ossia quali parti rico- noscibili destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o ap- parecchi con voci doganali da 8425 a 8430 a dazio zero.

L’Ufficio riqua- lificava le merci importate quali ruote dentate o pignoni ( sprocket ) e pulegge di tensione o tenditori (idler), rispettivamente con i codici TA- RIC 8483 90 81 90 e 8483 50 20 90, applicando la relativa voce doga- nale, con maggiori dazi e irrogazione di sanzioni.

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 14 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto c or- retta la tariffa doganale applicata dalla società contribuente, tenuto conto delle specificità tecniche delle merci importate e della loro fun- zione, utilizzabili solo su singoli modelli di macchine movimento terra cingolatee, pertanto, non utilizzabili come ricambistica generale o uni- versale.

N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Reg. (CE) n. 2913/1992 e delle regole generali interpretative della No- menclatura Combinata di cui all’AllegatoI Reg. (CE) n. 2658/1987 e s.m.

Parte ricorrente osserva come l’Ufficio abbia fatto applicazione della voce doganale più specifica, rilevando come non potesse appli- carsi alle pulegge la voce doganale 8431, stante l’espressa esclusione contenuta nelle note esplicativee l’espressa inclusione nella voce do- ganale 8483, lett.

C) e G), rispettivamente per pulegge e pignoni.Os- serva, pertanto, parte ricorrente che – ove sia individuabile una voce specifica che individui con certezza l’applicazione della stessa a una determinata merce e, pertanto, ove la voce doganale e le note esplica- tive individuino le caratteristiche oggettive essenziali del prodotto – tale voce prevale sulla effettiva funzionalità dei meccanismi in oggetto e che tale trattamento sia indipendente dall’utilizzo delle merci impor- tate su particolari macchinari.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990 e dell’art. 78 Reg. (CE) n. 2913/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la revisione doga- nale è avvenuta in assenza di verifica fisica e che sarebbero state ap- plicate per analogia le note esplicative.

Deduce il ricorrente che la re- visione doganale può esercitarsi in assenza di limiti, con il rispetto del termine triennale dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ( TULD ) e dell’art. 70 d.P.R. 26 ot- tobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha reso la statuizione implicita di annullamento degli atti di irrogazione delle san- zioni quale conseguenza dell’annullamento dell’avviso relativo ai diritti di confine.

4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoarticolata dal controricorrente, non tendendo il ricorso dell’Uffi- cio a un riesame dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito(con conseguente rigetto anche dell’eccezione della cd.

«doppia conforme» non trattandosi di omessa valutazione di un fatto storico), bensì a una falsa applicazione della disciplina che regola la classifica- zione doganale delle merci;così come infondata è l’eccezione di inam- missibilità del ricorso per non avere l’Ufficio ricorrente specificato le parti della pronuncia oggetto di impugnazione, ovvero per essere non rispettoso del principio di specificità, essendo le stesse oggetto di spe- cifica trascrizione per ciascun motivo di ricorso (con eccezione del terzo ove si censura una statuizione implicita), così essendo le argomenta- zioni sufficientemente sviluppate e ancorate ai documenti e agli atti del giudizio.

5. Parimenti è infondata l’eccezione di giudicato esterno articolata dal controricorrente in memoria , in quanto le importazioni in oggetto sono rese da autonome bollette di importazione.

Peraltro , pur rive- stendo in astratto il principio dell’autorità di cosa giudicata un ruolo fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e in quelli degli or- dinamenti giuridici nazionali in quanto fonte della stabilità del diritto , dei rapporti giuridici e di una buona amministrazione della giustizia (CGUE, 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 2/08, punto 22; CGUE, 4 marzo 2020, Telecom Italia, C ‑ 34/19, punto 64),la sua con- creta attuazione può essere disapplicata per rendere il caso concreto compatibile con il diritto dell’Unione, ove questo sia compatibile con il N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino principio di equivalenza (rispetto a situazioni analoghe di natura in- terna)e con il principio di effettività, ove l’esercizio dei diritti non venga reso praticamente impossibile (CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de avo- cat UR, C-424/19; punti 25 – 26 . 30 ; CGUE, C - 34/19, cit., punto 58; CGUE, 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 213/13, punto 54;CGUE, C ‑ 2/08, cit., punto 24).

Per cui, quand’anche fosse astrattamente in- vocabile un giudicato in questo caso, si sarebbe in ogni caso dovuta valutare la compatibilità della soluzione ivi adottata con il diritto dell’Unione.

6. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente omesso di impugnare una autonoma ratio deci- dendidella sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto formatosi il legittimo affidamento della contribuente sull’omessa contestazione da parte dell’Ufficio per prodotti analoghi.Si osserva come la statuizione del giudice di appello, ancorché qualifica- bile come autonoma ratio decidendi, è stata sommariamente censurata dal ricorrente, nella parte in cui l’Ufficio osserva che le merci in oggetto erano identiche ad altre precedenti oggetto di sentenze favorevoli della CTR Liguria (pag. 20 ric.), per cui (implicitamente) non potevano fon- dare un legittimo affidamento della società contribuente.

7. I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità, attinente allo specifico caso della clas- sificazione doganale delle ruote dentate e delle pulegge (Cass., Sez.

V, 13 ottobre 2020, n. 22010; Cass., Sez.

V, 14 gennaio 2020, n. 417- 418; Cass., Sez.

V, 12 novembre 2019, n. 29182; Cass., Sez.

V, 6 febbraio 2019, nn. 5916 –5919).

8. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il criterio de- terminante per la classificazione tariffaria delle merci va individuato nelle caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nelle voci della N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino nomenclatura combinata, nelle relative note premesse a sezioni e ca- pitoli (CGUE, 5 settembre 2019, TDK, C-559/18, punto 26; CGUE, 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C ‑ 198/15, punto 18), rispetto alle quali le note esplicative possono fornire un rilevante contributo all’in- terpretazione della portata delle varie voci tariffariecome soft law, pur non essendo vincolanti (CGUE, C- 559/18, cit.; CGUE, 20 settembre 2018, 2M-Locatel, C ‑ 555/17, punto 29).Solo ove non sia individuabile una specifica voce tariffaria,può assurgere a criterio classificatorio la destinazione funzionale di un prodotto, maa condizione che non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto stesso (CGUE, C-559/18, punto 27; CGUE, 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 233/15, punto 33).

9. Ciò risponde alla lettera del Reg. (CEE) n. 2658/1987, come mo- dificato dal Reg. (CE) n. 1549/2006(relativo alla nomenclatura tariffa- ria e statistica e alla tariffa doganale comune), che alla Regola n. 1 prevede che «la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai ca- pitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non con- trastino col testo di dette voci e note».

Analogamente, la Regola n. 6, Reg. cit., dispone che «la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

Ai fini di questa regola, le note di se- zioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applica- bili».

10. Analogamente, la Nota 2) lett. a) della Sez.

XVI del medesimo Regolamento prevede che «le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: a) le parti consistenti in oggetti N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate».

11. Ne consegue che «in forza di tale regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti a prescin- dere dalla macchina di destinazione» (Cass., n. 5916/2019).

Pertanto, «la regola stabilita dalla lett. a) della nota 2 ha carattere principale e comporta la qualificazione come oggetto autonomo delle parti di mac- chine, mentre la regola posta dalla lett. b) (che consente di attribuire alla parte meccanica la voce della macchina cui si riferisce) ha carattere sussidiario e presuppone che si tratti di parti diverse da quelle della lett. a) o, comunque, «innominate», per cui tale nota assume valore residuale» (Cass., n. 29182/2019).Ciò conformemente alla giurispru- denza dell’Unione, secondo cui le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate, qualora le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragionedelle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rien- trante nel capitolo 84 o nel capitolo 85della NC (CGUE, 20 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-666/13, punto 40; CGUE, CGUE, 15 maggio 2014, Data I/O, C-297/13, punto 39).

12. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi; la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio al fine di applicare il criterio di cui alla nota 2 lett. a) Sez.

XVI della Nomen- clatura Combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/1987, come modificato dal Reg. (CE) n. 1549/2006, verificando le caratteristiche essenziali e la funzione svolta dalla merce, sì da farla considerare o meno come N.7910/19 R.G.

Est.

F.D’Aquino oggetto autonomo e, in via gradata, applicare il criterio di cui alla nota 2 lett. b) della Sezione

XVI. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7910/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del Oggetto: tributi – dazi –classificazione -idler e sprocket N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu- ria n. 1160/04/18 depositata in data 14 settembre 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento a posteriori, suppletivo e di rettifica relativo a 53 dichia- razioni di importazione definitiva relative al periodo di imposta 2012, con cui la contribuente, tramite il [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di rap- presentanza indiretta, importava parti macchine movimento terra dalla Cina dichiarate con codice TARIC 8431 49 80 00, ossia quali parti rico- noscibili destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o ap- parecchi con voci doganali da 8425 a 8430 a dazio zero. L’Ufficio riqua- lificava le merci importate quali ruote dentate o pignoni ( sprocket ) e pulegge di tensione o tenditori (idler), rispettivamente con i codici TA- RIC 8483 90 81 90 e 8483 50 20 90, applicando la relativa voce doga- nale, con maggiori dazi e irrogazione di sanzioni. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 14 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto c or- retta la tariffa doganale applicata dalla società contribuente, tenuto conto delle specificità tecniche delle merci importate e della loro fun- zione, utilizzabili solo su singoli modelli di macchine movimento terra cingolatee, pertanto, non utilizzabili come ricambistica generale o uni- versale. N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Reg. (CE) n. 2913/1992 e delle regole generali interpretative della No- menclatura Combinata di cui all’AllegatoI Reg. (CE) n. 2658/1987 e s.m. Parte ricorrente osserva come l’Ufficio abbia fatto applicazione della voce doganale più specifica, rilevando come non potesse appli- carsi alle pulegge la voce doganale 8431, stante l’espressa esclusione contenuta nelle note esplicativee l’espressa inclusione nella voce do- ganale 8483, lett. C) e G), rispettivamente per pulegge e pignoni.Os- serva, pertanto, parte ricorrente che – ove sia individuabile una voce specifica che individui con certezza l’applicazione della stessa a una determinata merce e, pertanto, ove la voce doganale e le note esplica- tive individuino le caratteristiche oggettive essenziali del prodotto – tale voce prevale sulla effettiva funzionalità dei meccanismi in oggetto e che tale trattamento sia indipendente dall’utilizzo delle merci impor- tate su particolari macchinari. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990 e dell’art. 78 Reg. (CE) n. 2913/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la revisione doga- nale è avvenuta in assenza di verifica fisica e che sarebbero state ap- plicate per analogia le note esplicative. Deduce il ricorrente che la re- visione doganale può esercitarsi in assenza di limiti, con il rispetto del termine triennale dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ( TULD ) e dell’art. 70 d.P.R. 26 ot- tobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha reso la statuizione implicita di annullamento degli atti di irrogazione delle san- zioni quale conseguenza dell’annullamento dell’avviso relativo ai diritti di confine. 4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoarticolata dal controricorrente, non tendendo il ricorso dell’Uffi- cio a un riesame dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito(con conseguente rigetto anche dell’eccezione della cd. «doppia conforme» non trattandosi di omessa valutazione di un fatto storico), bensì a una falsa applicazione della disciplina che regola la classifica- zione doganale delle merci;così come infondata è l’eccezione di inam- missibilità del ricorso per non avere l’Ufficio ricorrente specificato le parti della pronuncia oggetto di impugnazione, ovvero per essere non rispettoso del principio di specificità, essendo le stesse oggetto di spe- cifica trascrizione per ciascun motivo di ricorso (con eccezione del terzo ove si censura una statuizione implicita), così essendo le argomenta- zioni sufficientemente sviluppate e ancorate ai documenti e agli atti del giudizio. 5. Parimenti è infondata l’eccezione di giudicato esterno articolata dal controricorrente in memoria , in quanto le importazioni in oggetto sono rese da autonome bollette di importazione. Peraltro , pur rive- stendo in astratto il principio dell’autorità di cosa giudicata un ruolo fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e in quelli degli or- dinamenti giuridici nazionali in quanto fonte della stabilità del diritto , dei rapporti giuridici e di una buona amministrazione della giustizia (CGUE, 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 2/08, punto 22; CGUE, 4 marzo 2020, Telecom Italia, C ‑ 34/19, punto 64),la sua con- creta attuazione può essere disapplicata per rendere il caso concreto compatibile con il diritto dell’Unione, ove questo sia compatibile con il N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino principio di equivalenza (rispetto a situazioni analoghe di natura in- terna)e con il principio di effettività, ove l’esercizio dei diritti non venga reso praticamente impossibile (CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de avo- cat UR, C-424/19; punti 25 – 26 . 30 ; CGUE, C - 34/19, cit., punto 58; CGUE, 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 213/13, punto 54;CGUE, C ‑ 2/08, cit., punto 24). Per cui, quand’anche fosse astrattamente in- vocabile un giudicato in questo caso, si sarebbe in ogni caso dovuta valutare la compatibilità della soluzione ivi adottata con il diritto dell’Unione. 6. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente omesso di impugnare una autonoma ratio deci- dendidella sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto formatosi il legittimo affidamento della contribuente sull’omessa contestazione da parte dell’Ufficio per prodotti analoghi.Si osserva come la statuizione del giudice di appello, ancorché qualifica- bile come autonoma ratio decidendi, è stata sommariamente censurata dal ricorrente, nella parte in cui l’Ufficio osserva che le merci in oggetto erano identiche ad altre precedenti oggetto di sentenze favorevoli della CTR Liguria (pag. 20 ric.), per cui (implicitamente) non potevano fon- dare un legittimo affidamento della società contribuente. 7. I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità, attinente allo specifico caso della clas- sificazione doganale delle ruote dentate e delle pulegge (Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22010; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2020, n. 417- 418; Cass., Sez. V, 12 novembre 2019, n. 29182; Cass., Sez. V, 6 febbraio 2019, nn. 5916 –5919). 8. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il criterio de- terminante per la classificazione tariffaria delle merci va individuato nelle caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nelle voci della N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino nomenclatura combinata, nelle relative note premesse a sezioni e ca- pitoli (CGUE, 5 settembre 2019, TDK, C-559/18, punto 26; CGUE, 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C ‑ 198/15, punto 18), rispetto alle quali le note esplicative possono fornire un rilevante contributo all’in- terpretazione della portata delle varie voci tariffariecome soft law, pur non essendo vincolanti (CGUE, C- 559/18, cit.; CGUE, 20 settembre 2018, 2M-Locatel, C ‑ 555/17, punto 29).Solo ove non sia individuabile una specifica voce tariffaria,può assurgere a criterio classificatorio la destinazione funzionale di un prodotto, maa condizione che non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto stesso (CGUE, C-559/18, punto 27; CGUE, 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 233/15, punto 33). 9. Ciò risponde alla lettera del Reg. (CEE) n. 2658/1987, come mo- dificato dal Reg. (CE) n. 1549/2006(relativo alla nomenclatura tariffa- ria e statistica e alla tariffa doganale comune), che alla Regola n. 1 prevede che «la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai ca- pitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non con- trastino col testo di dette voci e note». Analogamente, la Regola n. 6, Reg. cit., dispone che «la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di se- zioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applica- bili». 10. Analogamente, la Nota 2) lett. a) della Sez. XVI del medesimo Regolamento prevede che «le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: a) le parti consistenti in oggetti N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate». 11. Ne consegue che «in forza di tale regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti a prescin- dere dalla macchina di destinazione» (Cass., n. 5916/2019). Pertanto, «la regola stabilita dalla lett. a) della nota 2 ha carattere principale e comporta la qualificazione come oggetto autonomo delle parti di mac- chine, mentre la regola posta dalla lett. b) (che consente di attribuire alla parte meccanica la voce della macchina cui si riferisce) ha carattere sussidiario e presuppone che si tratti di parti diverse da quelle della lett. a) o, comunque, «innominate», per cui tale nota assume valore residuale» (Cass., n. 29182/2019).Ciò conformemente alla giurispru- denza dell’Unione, secondo cui le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate, qualora le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragionedelle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rien- trante nel capitolo 84 o nel capitolo 85della NC (CGUE, 20 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-666/13, punto 40; CGUE, CGUE, 15 maggio 2014, Data I/O, C-297/13, punto 39). 12. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi; la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio al fine di applicare il criterio di cui alla nota 2 lett. a) Sez. XVI della Nomen- clatura Combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/1987, come modificato dal Reg. (CE) n. 1549/2006, verificando le caratteristiche essenziali e la funzione svolta dalla merce, sì da farla considerare o meno come N.7910/19 R.G. Est. F.D’Aquino oggetto autonomo e, in via gradata, applicare il criterio di cui alla nota 2 lett. b) della Sezione XVI. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M.
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