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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1987

Cassazione n. 25700/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/06/1987 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4 - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che entrambi i motivi di censura - che deducono vizio di motivazione in ordine all'accertata responsabilità dell'imputato - sono indeducibili in quanto postulano una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il vizio di travisamento vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di una fotografia neutra e a-valutativa, del significante, laddove, in concreto, si deduce un'asserita distorsione del significato, in violazione del persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammiss P.Q.MIN CANCF1......- Sezione P• -09 LUG 2026 L'ASSISTENTE i DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]% e 'mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/06/1987 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4 - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che entrambi i motivi di censura - che deducono vizio di motivazione in ordine all'accertata responsabilità dell'imputato - sono indeducibili in quanto postulano una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il vizio di travisamento vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di una fotografia neutra e a-valutativa, del significante, laddove, in concreto, si deduce un'asserita distorsione del significato, in violazione del persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammiss P.Q.MIN CANCF1......- Sezione P• -09 LUG 2026 L'ASSISTENTE i DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]% e 'mente
Sentenza Cassazione n. 25700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris