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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2024

Cassazione n. 22732/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * Consigliere *Ud 05/06/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23717/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in * VIA* FERRARA 35 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende comeda procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di POTENZA nData pubblicazione 12/08/2024487/2023 depositata il 29/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Il Tribunale di Matera nel giudizio di riconoscimentogiudiziale di paternità promosso da * * n il 15 marzo1995 dichiarò che questa era figlia di * *ancorando la decisione al rifiuto del presunto padre di sottoporsi altest del * e al contenuto di una conversazione telefonicaregistrata intercorsa tra le parti in causa respinse le domande dimantenimento e risarcitorieLa Corte distrettuale di Potenza ha respinto l appello propostoda ** quanto alla contestazione mossa in meritoall ammissione della consulenza tecnica ematologica siccomemeramente esplorativa la ha respinta sul rilievo che la consulenzain questione è strumento istruttorio officioso indefettibile nelgiudizio di accertamento della paternità e quindi la sua richiestanon può ritenersi esplorativa Ha quindi rimarcato che comeaffermato dallo stesso Tribunale il rifiuto di sottoporsi all esamecostituisce comportamento valutabile dal giudice ex art 116secondo comma c p c di così elevato valore indiziario daconsentire esso solo di ritenere fondata la domanda* al deposito della trascrizione della conversazionetelefonica intercorsa tra le parti e della sua utilizzabilità haaffermato che le registrazioni fono e video possono costituire provain giudizio e ricadono sotto la disciplina degli artt 2712 c c e diconseguenza possono provare le cose e i fatti in esserappresentati purché la parte contro la quale sono prodotte non nedisconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime rimarcandoche la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte2 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024nei cui confronti sono state prodotte ne effettui il disconoscimentoData pubblicazione 12/08/2024tempestivamente con contestazione precisa e chiara indicando leragioni per le quali la registrazione è inattendibile circostanza chenon ricorreva nel caso in esame* scorta di tale premessa la Corte di appello ha respinto ilgravame e confermato la prima decisone* ha proposto ricorso per cassazione con tre mezziillustrati con memoria * ha replicato con controricorso ememoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 118 132 c p c e degli artt2712 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4 c p cA parere del ricorrente la Corte territoriale erroneamente haritenuto priva di uno specifico disconoscimento la trascrizione dellatelefonata registrata intercorsa tra le parti il 12 aprile 2019allegata alla seconda memoria di parte attorea del 16 01 2020nonostante il tempestivo espresso e totale disconoscimentodell oggetto delle registrazioni e la recisa contestazione3 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 117 118 132 c p c e degli artt269 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4c p c in ordine alla valutazione compiuta in merito al rifiutoopposto all effettuazione dell esame del * anche occorrendoprevio rilievo della questione di legittimità costituzionale degli artt115 116 61 e 191 c p c ed artt 269 e 2967 c c per contrastocon gli artt 3 13 e 24 Cost nella parte in cui consentono che ilgiudice possa trarre argomenti di prova a sfavore della parte chenon ha prestato la sua libera manifestazione del consenso alladisposizione e/o all esecuzione di misure che comunque incidono3 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024sulla libertà personale della stessa parte al di fuori di quelleData pubblicazione 12/08/2024specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge4 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt 75130 e 183 del d P R n 115/2002 in relazione all art 360 n 3 4 5c p cIl ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamentodelle spese del grado di giudizio di appello nella misura di euro6 946 00 oltre accessori ai sensi del d m n 55/2018 aggiornatoper effetto del d m n 147/2022 in vigore dal 23 10 2022 infavore della parte appellata con attribuzione al procuratorecostituito per dichiarato anticipoLa statuizione viene espressamente censurata in relazione vuoialla determinazione della somma liquidata vuoi alla suarilievo che parte appellata risultava ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nel giudizio di prime cure5 1 Il secondo motivo che va esaminato con priorità varigettato5 2 Quanto al rifiuto opposto all esame del * varammentato che la giurisprudenza di legittimità — sul duplicepresupposto che la corretta interpretazione dell art 269 secondo equarto comma cod civ conduce ad escludere che possa sussistereun ordine gerarchico delle prove riguardanti l accertamentogiudiziale di paternità e maternità e che dunque in un siffattocontesto operativo il giudice può liberamente valutare le provenon sussistendo limiti legali art 116 primo comma cod proc cive trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti art 116 secondo comma cod proc civ — attribuisce valoredecisivo in controversie come quella in esame alla mancataaccettazione della parte degli accertamenti tecnici di tipo ematicobiologico ove non adeguatamente giustificata4 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024* invero orientamento consolidato cfr tra le altreData pubblicazione 12/08/2024Cass n 23958/2018 e Cass n 32308/2018 in motivazionequello secondo cui nei giudizi promossi per la dichiarazionegiudiziale di paternità naturale l esame genetico sul presuntopadre si svolge mediante consulenza tecnica cd percipiente ove ilconsulente nominato dal giudice non ha solo l incarico di valutare ifatti acclarati o dati per esistenti ma anche di accertare i fattistessi È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca ilfatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritengache l accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche perché laconsulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova cfrCass n 6155/2009 Cass n 4792/2013 Nei procedimenti inquestione tale mezzo istruttorio rappresenta attesi i progressidella scienza biomedica lo strumento più idoneo avente margini disicurezza elevatissimi per l acquisizione della conoscenza delrapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accertal esistenza o l inesistenza di incompatibilità genetiche ossia unfatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l ausiliodi competenze tecniche particolari cfr Cass n 14462/2008Nei giudizi suddetti peraltro l ammissione degli accertamentiimmuno ematologici non è subordinata all esito della prova storicadell esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra ilpresunto padre e la madre giacché il principio della libertà diprova sancito in materia dall art 269 secondo comma cod civnon tollera surrettizie limitazioni né mediante la fissazione di unagerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quellapaternità né conseguentemente mediante l imposizione algiudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissioneed assunzione avendo per converso tutti i mezzi di prova parivalore per espressa disposizione di legge e risolvendosi unadiversa interpretazione in un sostanziale impedimento all eserciziodel diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali5 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024in motivazioneInoltre merita di essere ricordato l ormai pacifico indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio promosso perl accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi ad indaginiematologiche nella specie opposto da * costituisce uncomportamento valutabile da parte del giudice ex art 116 secondocomma cod proc civ di così elevato valore indiziario da potere dasolo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda cfr Cass n 7092/2022 Cass n 28886/2019 Cass n32308/2018 Cass n 16356/2018 Cass n 26914/2017 Cass n18626/2017 Cass n 3479/2016 Cass n 6025/2015 Cass n12971/2012 Cass n 11223/2014 In altri termini sebbene lavolontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gliaccertamenti sul * non sia coercibile nulla tuttavia impedisce algiudice di valutare in caso di rifiuto sia pur in sé legittimo maprivo di adeguata giustificazione il comportamento della parte aisensi dell art 116 secondo comma cod proc civ cfr Cass n32308/2018* infine rimarcare che sono state ritenutemanifestamente infondate i la questione di legittimitàcostituzionale della disposizione di cui all art 269 secondo commacod civ secondo la quale la prova della paternità o maternitànaturale può essere data con ogni mezzo alla luce di un pretesocontrasto con l art 30 Cost quarto comma secondo il quale “lalegge detta i limiti per la ricerca della paternità” cfr Cass n8059/1997 il la questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt 13 15 24 30 e 32 Cost del combinatodisposto dell art 269 cod civ e degli artt 116 e 118 cod proc civove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti diprova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici alfine dell espletamento dell esame del * Invero dall art 2696 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024cod civ non deriva una restrizione della libertà personale avendo ilData pubblicazione 12/08/2024soggetto piena facoltà di determinazione in meritoall assoggettamento o meno ai prelievi mentre il trarre argomentidi prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione delprincipio della libera valutazione della prova da parte del giudicesenza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa e inoltre ilrifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non puòritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza tenuto conto sia del fatto che l uso dei dati nell ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L 31 dicembre 1996 n 675 cfr Cass n14458/2018La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risultaimmune da vizi avendo chiaramente ritenuto che il rifiuto disottoporsi all esame del * era elemento indiziario di così elevatovalore da consentire da solo di ritenere fondata la domanda diaccertamento giudiziale della paternità che ha accolto e laseconda censura risulta manifestamente infondata6 1 * a tale statuizione le considerazioni svolte dallaCorte di merito in ordine alla trascrizione della telefonata intercorsatra le parti che esprimono un mero argomento a sostegno ovverouna seconda ratio sono inidonee a inficiare la decisione anche ovela prima censura che va pertanto dichiarata inammissibile sidovesse rivelare fondata6 2 Va osservato che qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonomeciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi cfr [OSCURATO:PERSONA] 7931/2013 Cass n 4293/2016 Cass n 16314/20197 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Tuttavia ove tutte le rationes decidendi siano state censurateNumero di raccolta generale 22732/2024la resistenza di una di esse all impugnazione rende invDeatar opu b bldicaezlio ne 12/08/2024tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura perchél eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbealla cassazione della pronuncia suddetta Cass n 3633/2017Nel presente caso la resistenza della ratio fondata sul rifiuto asottoporsi all esame del * rende ultronea la verifica della primacensura che risulta inammissibile7 Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per difetto dispecificità Invero la doglianza è argomentata in relazione alladomanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzatadall originaria attrice in primo grado mentre in nessun passaggio èriferito e/o documentato che in fase di gravame venne reiterata laistanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statodall appellata che nel controricorso lo esclude8 In conclusione il ricorso va rigettato infondato il secondomotivo inammissibili i motivi primo e terzo Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione infavore del procuratore della controricorrente dichiaratosiantistatario nel controricorsoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovutoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * Consigliere *Ud 05/06/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23717/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in * VIA* FERRARA 35 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende comeda procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di POTENZA nData pubblicazione 12/08/2024487/2023 depositata il 29/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Il Tribunale di Matera nel giudizio di riconoscimentogiudiziale di paternità promosso da * * n il 15 marzo1995 dichiarò che questa era figlia di * *ancorando la decisione al rifiuto del presunto padre di sottoporsi altest del * e al contenuto di una conversazione telefonicaregistrata intercorsa tra le parti in causa respinse le domande dimantenimento e risarcitorieLa Corte distrettuale di Potenza ha respinto l appello propostoda ** quanto alla contestazione mossa in meritoall ammissione della consulenza tecnica ematologica siccomemeramente esplorativa la ha respinta sul rilievo che la consulenzain questione è strumento istruttorio officioso indefettibile nelgiudizio di accertamento della paternità e quindi la sua richiestanon può ritenersi esplorativa Ha quindi rimarcato che comeaffermato dallo stesso Tribunale il rifiuto di sottoporsi all esamecostituisce comportamento valutabile dal giudice ex art 116secondo comma c p c di così elevato valore indiziario daconsentire esso solo di ritenere fondata la domanda* al deposito della trascrizione della conversazionetelefonica intercorsa tra le parti e della sua utilizzabilità haaffermato che le registrazioni fono e video possono costituire provain giudizio e ricadono sotto la disciplina degli artt 2712 c c e diconseguenza possono provare le cose e i fatti in esserappresentati purché la parte contro la quale sono prodotte non nedisconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime rimarcandoche la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte2 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024nei cui confronti sono state prodotte ne effettui il disconoscimentoData pubblicazione 12/08/2024tempestivamente con contestazione precisa e chiara indicando leragioni per le quali la registrazione è inattendibile circostanza chenon ricorreva nel caso in esame* scorta di tale premessa la Corte di appello ha respinto ilgravame e confermato la prima decisone* ha proposto ricorso per cassazione con tre mezziillustrati con memoria * ha replicato con controricorso ememoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 118 132 c p c e degli artt2712 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4 c p cA parere del ricorrente la Corte territoriale erroneamente haritenuto priva di uno specifico disconoscimento la trascrizione dellatelefonata registrata intercorsa tra le parti il 12 aprile 2019allegata alla seconda memoria di parte attorea del 16 01 2020nonostante il tempestivo espresso e totale disconoscimentodell oggetto delle registrazioni e la recisa contestazione3 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 117 118 132 c p c e degli artt269 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4c p c in ordine alla valutazione compiuta in merito al rifiutoopposto all effettuazione dell esame del * anche occorrendoprevio rilievo della questione di legittimità costituzionale degli artt115 116 61 e 191 c p c ed artt 269 e 2967 c c per contrastocon gli artt 3 13 e 24 Cost nella parte in cui consentono che ilgiudice possa trarre argomenti di prova a sfavore della parte chenon ha prestato la sua libera manifestazione del consenso alladisposizione e/o all esecuzione di misure che comunque incidono3 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024sulla libertà personale della stessa parte al di fuori di quelleData pubblicazione 12/08/2024specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge4 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt 75130 e 183 del d P R n 115/2002 in relazione all art 360 n 3 4 5c p cIl ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamentodelle spese del grado di giudizio di appello nella misura di euro6 946 00 oltre accessori ai sensi del d m n 55/2018 aggiornatoper effetto del d m n 147/2022 in vigore dal 23 10 2022 infavore della parte appellata con attribuzione al procuratorecostituito per dichiarato anticipoLa statuizione viene espressamente censurata in relazione vuoialla determinazione della somma liquidata vuoi alla suarilievo che parte appellata risultava ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nel giudizio di prime cure5 1 Il secondo motivo che va esaminato con priorità varigettato5 2 Quanto al rifiuto opposto all esame del * varammentato che la giurisprudenza di legittimità — sul duplicepresupposto che la corretta interpretazione dell art 269 secondo equarto comma cod civ conduce ad escludere che possa sussistereun ordine gerarchico delle prove riguardanti l accertamentogiudiziale di paternità e maternità e che dunque in un siffattocontesto operativo il giudice può liberamente valutare le provenon sussistendo limiti legali art 116 primo comma cod proc cive trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti art 116 secondo comma cod proc civ — attribuisce valoredecisivo in controversie come quella in esame alla mancataaccettazione della parte degli accertamenti tecnici di tipo ematicobiologico ove non adeguatamente giustificata4 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024* invero orientamento consolidato cfr tra le altreData pubblicazione 12/08/2024Cass n 23958/2018 e Cass n 32308/2018 in motivazionequello secondo cui nei giudizi promossi per la dichiarazionegiudiziale di paternità naturale l esame genetico sul presuntopadre si svolge mediante consulenza tecnica cd percipiente ove ilconsulente nominato dal giudice non ha solo l incarico di valutare ifatti acclarati o dati per esistenti ma anche di accertare i fattistessi È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca ilfatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritengache l accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche perché laconsulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova cfrCass n 6155/2009 Cass n 4792/2013 Nei procedimenti inquestione tale mezzo istruttorio rappresenta attesi i progressidella scienza biomedica lo strumento più idoneo avente margini disicurezza elevatissimi per l acquisizione della conoscenza delrapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accertal esistenza o l inesistenza di incompatibilità genetiche ossia unfatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l ausiliodi competenze tecniche particolari cfr Cass n 14462/2008Nei giudizi suddetti peraltro l ammissione degli accertamentiimmuno ematologici non è subordinata all esito della prova storicadell esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra ilpresunto padre e la madre giacché il principio della libertà diprova sancito in materia dall art 269 secondo comma cod civnon tollera surrettizie limitazioni né mediante la fissazione di unagerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quellapaternità né conseguentemente mediante l imposizione algiudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissioneed assunzione avendo per converso tutti i mezzi di prova parivalore per espressa disposizione di legge e risolvendosi unadiversa interpretazione in un sostanziale impedimento all eserciziodel diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali5 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024in motivazioneInoltre merita di essere ricordato l ormai pacifico indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio promosso perl accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi ad indaginiematologiche nella specie opposto da * costituisce uncomportamento valutabile da parte del giudice ex art 116 secondocomma cod proc civ di così elevato valore indiziario da potere dasolo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda cfr Cass n 7092/2022 Cass n 28886/2019 Cass n32308/2018 Cass n 16356/2018 Cass n 26914/2017 Cass n18626/2017 Cass n 3479/2016 Cass n 6025/2015 Cass n12971/2012 Cass n 11223/2014 In altri termini sebbene lavolontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gliaccertamenti sul * non sia coercibile nulla tuttavia impedisce algiudice di valutare in caso di rifiuto sia pur in sé legittimo maprivo di adeguata giustificazione il comportamento della parte aisensi dell art 116 secondo comma cod proc civ cfr Cass n32308/2018* infine rimarcare che sono state ritenutemanifestamente infondate i la questione di legittimitàcostituzionale della disposizione di cui all art 269 secondo commacod civ secondo la quale la prova della paternità o maternitànaturale può essere data con ogni mezzo alla luce di un pretesocontrasto con l art 30 Cost quarto comma secondo il quale “lalegge detta i limiti per la ricerca della paternità” cfr Cass n8059/1997 il la questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt 13 15 24 30 e 32 Cost del combinatodisposto dell art 269 cod civ e degli artt 116 e 118 cod proc civove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti diprova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici alfine dell espletamento dell esame del * Invero dall art 2696 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024cod civ non deriva una restrizione della libertà personale avendo ilData pubblicazione 12/08/2024soggetto piena facoltà di determinazione in meritoall assoggettamento o meno ai prelievi mentre il trarre argomentidi prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione delprincipio della libera valutazione della prova da parte del giudicesenza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa e inoltre ilrifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non puòritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza tenuto conto sia del fatto che l uso dei dati nell ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L 31 dicembre 1996 n 675 cfr Cass n14458/2018La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risultaimmune da vizi avendo chiaramente ritenuto che il rifiuto disottoporsi all esame del * era elemento indiziario di così elevatovalore da consentire da solo di ritenere fondata la domanda diaccertamento giudiziale della paternità che ha accolto e laseconda censura risulta manifestamente infondata6 1 * a tale statuizione le considerazioni svolte dallaCorte di merito in ordine alla trascrizione della telefonata intercorsatra le parti che esprimono un mero argomento a sostegno ovverouna seconda ratio sono inidonee a inficiare la decisione anche ovela prima censura che va pertanto dichiarata inammissibile sidovesse rivelare fondata6 2 Va osservato che qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonomeciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi cfr [OSCURATO:PERSONA] 7931/2013 Cass n 4293/2016 Cass n 16314/20197 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Tuttavia ove tutte le rationes decidendi siano state censurateNumero di raccolta generale 22732/2024la resistenza di una di esse all impugnazione rende invDeatar opu b bldicaezlio ne 12/08/2024tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura perchél eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbealla cassazione della pronuncia suddetta Cass n 3633/2017Nel presente caso la resistenza della ratio fondata sul rifiuto asottoporsi all esame del * rende ultronea la verifica della primacensura che risulta inammissibile7 Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per difetto dispecificità Invero la doglianza è argomentata in relazione alladomanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzatadall originaria attrice in primo grado mentre in nessun passaggio èriferito e/o documentato che in fase di gravame venne reiterata laistanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statodall appellata che nel controricorso lo esclude8 In conclusione il ricorso va rigettato infondato il secondomotivo inammissibili i motivi primo e terzo Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione infavore del procuratore della controricorrente dichiaratosiantistatario nel controricorsoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto P Q M Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio cheliquida in euro 4 500 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratoredichiaratosi antistatario8 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzaNumero di raccolta generale 22732/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti * pubebslicsaazio ne 12/08/2024menzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 5 giugno 2024La Presidente* *9 di 9P Q M Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio cheliquida in euro 4 500 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratoredichiaratosi antistatario8 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzaNumero di raccolta generale 22732/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti * pubebslicsaazio ne 12/08/2024menzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 5 giugno 2024La Presidente* *9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * Consigliere *Ud 05/06/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23717/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in * VIA* FERRARA 35 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende comeda procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di POTENZA nData pubblicazione 12/08/2024487/2023 depositata il 29/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Il Tribunale di Matera nel giudizio di riconoscimentogiudiziale di paternità promosso da * * n il 15 marzo1995 dichiarò che questa era figlia di * *ancorando la decisione al rifiuto del presunto padre di sottoporsi altest del * e al contenuto di una conversazione telefonicaregistrata intercorsa tra le parti in causa respinse le domande dimantenimento e risarcitorieLa Corte distrettuale di Potenza ha respinto l appello propostoda ** quanto alla contestazione mossa in meritoall ammissione della consulenza tecnica ematologica siccomemeramente esplorativa la ha respinta sul rilievo che la consulenzain questione è strumento istruttorio officioso indefettibile nelgiudizio di accertamento della paternità e quindi la sua richiestanon può ritenersi esplorativa Ha quindi rimarcato che comeaffermato dallo stesso Tribunale il rifiuto di sottoporsi all esamecostituisce comportamento valutabile dal giudice ex art 116secondo comma c p c di così elevato valore indiziario daconsentire esso solo di ritenere fondata la domanda* al deposito della trascrizione della conversazionetelefonica intercorsa tra le parti e della sua utilizzabilità haaffermato che le registrazioni fono e video possono costituire provain giudizio e ricadono sotto la disciplina degli artt 2712 c c e diconseguenza possono provare le cose e i fatti in esserappresentati purché la parte contro la quale sono prodotte non nedisconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime rimarcandoche la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte2 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024nei cui confronti sono state prodotte ne effettui il disconoscimentoData pubblicazione 12/08/2024tempestivamente con contestazione precisa e chiara indicando leragioni per le quali la registrazione è inattendibile circostanza chenon ricorreva nel caso in esame* scorta di tale premessa la Corte di appello ha respinto ilgravame e confermato la prima decisone* ha proposto ricorso per cassazione con tre mezziillustrati con memoria * ha replicato con controricorso ememoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 118 132 c p c e degli artt2712 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4 c p cA parere del ricorrente la Corte territoriale erroneamente haritenuto priva di uno specifico disconoscimento la trascrizione dellatelefonata registrata intercorsa tra le parti il 12 aprile 2019allegata alla seconda memoria di parte attorea del 16 01 2020nonostante il tempestivo espresso e totale disconoscimentodell oggetto delle registrazioni e la recisa contestazione3 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 117 118 132 c p c e degli artt269 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4c p c in ordine alla valutazione compiuta in merito al rifiutoopposto all effettuazione dell esame del * anche occorrendoprevio rilievo della questione di legittimità costituzionale degli artt115 116 61 e 191 c p c ed artt 269 e 2967 c c per contrastocon gli artt 3 13 e 24 Cost nella parte in cui consentono che ilgiudice possa trarre argomenti di prova a sfavore della parte chenon ha prestato la sua libera manifestazione del consenso alladisposizione e/o all esecuzione di misure che comunque incidono3 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024sulla libertà personale della stessa parte al di fuori di quelleData pubblicazione 12/08/2024specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge4 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt 75130 e 183 del d P R n 115/2002 in relazione all art 360 n 3 4 5c p cIl ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamentodelle spese del grado di giudizio di appello nella misura di euro6 946 00 oltre accessori ai sensi del d m n 55/2018 aggiornatoper effetto del d m n 147/2022 in vigore dal 23 10 2022 infavore della parte appellata con attribuzione al procuratorecostituito per dichiarato anticipoLa statuizione viene espressamente censurata in relazione vuoialla determinazione della somma liquidata vuoi alla suarilievo che parte appellata risultava ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nel giudizio di prime cure5 1 Il secondo motivo che va esaminato con priorità varigettato5 2 Quanto al rifiuto opposto all esame del * varammentato che la giurisprudenza di legittimità — sul duplicepresupposto che la corretta interpretazione dell art 269 secondo equarto comma cod civ conduce ad escludere che possa sussistereun ordine gerarchico delle prove riguardanti l accertamentogiudiziale di paternità e maternità e che dunque in un siffattocontesto operativo il giudice può liberamente valutare le provenon sussistendo limiti legali art 116 primo comma cod proc cive trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti art 116 secondo comma cod proc civ — attribuisce valoredecisivo in controversie come quella in esame alla mancataaccettazione della parte degli accertamenti tecnici di tipo ematicobiologico ove non adeguatamente giustificata4 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024* invero orientamento consolidato cfr tra le altreData pubblicazione 12/08/2024Cass n 23958/2018 e Cass n 32308/2018 in motivazionequello secondo cui nei giudizi promossi per la dichiarazionegiudiziale di paternità naturale l esame genetico sul presuntopadre si svolge mediante consulenza tecnica cd percipiente ove ilconsulente nominato dal giudice non ha solo l incarico di valutare ifatti acclarati o dati per esistenti ma anche di accertare i fattistessi È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca ilfatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritengache l accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche perché laconsulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova cfrCass n 6155/2009 Cass n 4792/2013 Nei procedimenti inquestione tale mezzo istruttorio rappresenta attesi i progressidella scienza biomedica lo strumento più idoneo avente margini disicurezza elevatissimi per l acquisizione della conoscenza delrapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accertal esistenza o l inesistenza di incompatibilità genetiche ossia unfatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l ausiliodi competenze tecniche particolari cfr Cass n 14462/2008Nei giudizi suddetti peraltro l ammissione degli accertamentiimmuno ematologici non è subordinata all esito della prova storicadell esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra ilpresunto padre e la madre giacché il principio della libertà diprova sancito in materia dall art 269 secondo comma cod civnon tollera surrettizie limitazioni né mediante la fissazione di unagerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quellapaternità né conseguentemente mediante l imposizione algiudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissioneed assunzione avendo per converso tutti i mezzi di prova parivalore per espressa disposizione di legge e risolvendosi unadiversa interpretazione in un sostanziale impedimento all eserciziodel diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali5 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024in motivazioneInoltre merita di essere ricordato l ormai pacifico indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio promosso perl accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi ad indaginiematologiche nella specie opposto da * costituisce uncomportamento valutabile da parte del giudice ex art 116 secondocomma cod proc civ di così elevato valore indiziario da potere dasolo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda cfr Cass n 7092/2022 Cass n 28886/2019 Cass n32308/2018 Cass n 16356/2018 Cass n 26914/2017 Cass n18626/2017 Cass n 3479/2016 Cass n 6025/2015 Cass n12971/2012 Cass n 11223/2014 In altri termini sebbene lavolontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gliaccertamenti sul * non sia coercibile nulla tuttavia impedisce algiudice di valutare in caso di rifiuto sia pur in sé legittimo maprivo di adeguata giustificazione il comportamento della parte aisensi dell art 116 secondo comma cod proc civ cfr Cass n32308/2018* infine rimarcare che sono state ritenutemanifestamente infondate i la questione di legittimitàcostituzionale della disposizione di cui all art 269 secondo commacod civ secondo la quale la prova della paternità o maternitànaturale può essere data con ogni mezzo alla luce di un pretesocontrasto con l art 30 Cost quarto comma secondo il quale “lalegge detta i limiti per la ricerca della paternità” cfr Cass n8059/1997 il la questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt 13 15 24 30 e 32 Cost del combinatodisposto dell art 269 cod civ e degli artt 116 e 118 cod proc civove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti diprova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici alfine dell espletamento dell esame del * Invero dall art 2696 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024cod civ non deriva una restrizione della libertà personale avendo ilData pubblicazione 12/08/2024soggetto piena facoltà di determinazione in meritoall assoggettamento o meno ai prelievi mentre il trarre argomentidi prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione delprincipio della libera valutazione della prova da parte del giudicesenza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa e inoltre ilrifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non puòritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza tenuto conto sia del fatto che l uso dei dati nell ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L 31 dicembre 1996 n 675 cfr Cass n14458/2018La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risultaimmune da vizi avendo chiaramente ritenuto che il rifiuto disottoporsi all esame del * era elemento indiziario di così elevatovalore da consentire da solo di ritenere fondata la domanda diaccertamento giudiziale della paternità che ha accolto e laseconda censura risulta manifestamente infondata6 1 * a tale statuizione le considerazioni svolte dallaCorte di merito in ordine alla trascrizione della telefonata intercorsatra le parti che esprimono un mero argomento a sostegno ovverouna seconda ratio sono inidonee a inficiare la decisione anche ovela prima censura che va pertanto dichiarata inammissibile sidovesse rivelare fondata6 2 Va osservato che qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonomeciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi cfr [OSCURATO:PERSONA] 7931/2013 Cass n 4293/2016 Cass n 16314/20197 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Tuttavia ove tutte le rationes decidendi siano state censurateNumero di raccolta generale 22732/2024la resistenza di una di esse all impugnazione rende invDeatar opu b bldicaezlio ne 12/08/2024tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura perchél eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbealla cassazione della pronuncia suddetta Cass n 3633/2017Nel presente caso la resistenza della ratio fondata sul rifiuto asottoporsi all esame del * rende ultronea la verifica della primacensura che risulta inammissibile7 Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per difetto dispecificità Invero la doglianza è argomentata in relazione alladomanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzatadall originaria attrice in primo grado mentre in nessun passaggio èriferito e/o documentato che in fase di gravame venne reiterata laistanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statodall appellata che nel controricorso lo esclude8 In conclusione il ricorso va rigettato infondato il secondomotivo inammissibili i motivi primo e terzo Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione infavore del procuratore della controricorrente dichiaratosiantistatario nel controricorsoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovutoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * Consigliere *Ud 05/06/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23717/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in * VIA* FERRARA 35 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende comeda procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di POTENZA nData pubblicazione 12/08/2024487/2023 depositata il 29/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Il Tribunale di Matera nel giudizio di riconoscimentogiudiziale di paternità promosso da * * n il 15 marzo1995 dichiarò che questa era figlia di * *ancorando la decisione al rifiuto del presunto padre di sottoporsi altest del * e al contenuto di una conversazione telefonicaregistrata intercorsa tra le parti in causa respinse le domande dimantenimento e risarcitorieLa Corte distrettuale di Potenza ha respinto l appello propostoda ** quanto alla contestazione mossa in meritoall ammissione della consulenza tecnica ematologica siccomemeramente esplorativa la ha respinta sul rilievo che la consulenzain questione è strumento istruttorio officioso indefettibile nelgiudizio di accertamento della paternità e quindi la sua richiestanon può ritenersi esplorativa Ha quindi rimarcato che comeaffermato dallo stesso Tribunale il rifiuto di sottoporsi all esamecostituisce comportamento valutabile dal giudice ex art 116secondo comma c p c di così elevato valore indiziario daconsentire esso solo di ritenere fondata la domanda* al deposito della trascrizione della conversazionetelefonica intercorsa tra le parti e della sua utilizzabilità haaffermato che le registrazioni fono e video possono costituire provain giudizio e ricadono sotto la disciplina degli artt 2712 c c e diconseguenza possono provare le cose e i fatti in esserappresentati purché la parte contro la quale sono prodotte non nedisconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime rimarcandoche la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte2 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024nei cui confronti sono state prodotte ne effettui il disconoscimentoData pubblicazione 12/08/2024tempestivamente con contestazione precisa e chiara indicando leragioni per le quali la registrazione è inattendibile circostanza chenon ricorreva nel caso in esame* scorta di tale premessa la Corte di appello ha respinto ilgravame e confermato la prima decisone* ha proposto ricorso per cassazione con tre mezziillustrati con memoria * ha replicato con controricorso ememoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 118 132 c p c e degli artt2712 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4 c p cA parere del ricorrente la Corte territoriale erroneamente haritenuto priva di uno specifico disconoscimento la trascrizione dellatelefonata registrata intercorsa tra le parti il 12 aprile 2019allegata alla seconda memoria di parte attorea del 16 01 2020nonostante il tempestivo espresso e totale disconoscimentodell oggetto delle registrazioni e la recisa contestazione3 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 115 116 117 118 132 c p c e degli artt269 2727 e 2729 c c in relazione all art 360 comma 1 nn 3 e 4c p c in ordine alla valutazione compiuta in merito al rifiutoopposto all effettuazione dell esame del * anche occorrendoprevio rilievo della questione di legittimità costituzionale degli artt115 116 61 e 191 c p c ed artt 269 e 2967 c c per contrastocon gli artt 3 13 e 24 Cost nella parte in cui consentono che ilgiudice possa trarre argomenti di prova a sfavore della parte chenon ha prestato la sua libera manifestazione del consenso alladisposizione e/o all esecuzione di misure che comunque incidono3 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024sulla libertà personale della stessa parte al di fuori di quelleData pubblicazione 12/08/2024specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge4 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt 75130 e 183 del d P R n 115/2002 in relazione all art 360 n 3 4 5c p cIl ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamentodelle spese del grado di giudizio di appello nella misura di euro6 946 00 oltre accessori ai sensi del d m n 55/2018 aggiornatoper effetto del d m n 147/2022 in vigore dal 23 10 2022 infavore della parte appellata con attribuzione al procuratorecostituito per dichiarato anticipoLa statuizione viene espressamente censurata in relazione vuoialla determinazione della somma liquidata vuoi alla suarilievo che parte appellata risultava ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nel giudizio di prime cure5 1 Il secondo motivo che va esaminato con priorità varigettato5 2 Quanto al rifiuto opposto all esame del * varammentato che la giurisprudenza di legittimità — sul duplicepresupposto che la corretta interpretazione dell art 269 secondo equarto comma cod civ conduce ad escludere che possa sussistereun ordine gerarchico delle prove riguardanti l accertamentogiudiziale di paternità e maternità e che dunque in un siffattocontesto operativo il giudice può liberamente valutare le provenon sussistendo limiti legali art 116 primo comma cod proc cive trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti art 116 secondo comma cod proc civ — attribuisce valoredecisivo in controversie come quella in esame alla mancataaccettazione della parte degli accertamenti tecnici di tipo ematicobiologico ove non adeguatamente giustificata4 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024* invero orientamento consolidato cfr tra le altreData pubblicazione 12/08/2024Cass n 23958/2018 e Cass n 32308/2018 in motivazionequello secondo cui nei giudizi promossi per la dichiarazionegiudiziale di paternità naturale l esame genetico sul presuntopadre si svolge mediante consulenza tecnica cd percipiente ove ilconsulente nominato dal giudice non ha solo l incarico di valutare ifatti acclarati o dati per esistenti ma anche di accertare i fattistessi È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca ilfatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritengache l accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche perché laconsulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova cfrCass n 6155/2009 Cass n 4792/2013 Nei procedimenti inquestione tale mezzo istruttorio rappresenta attesi i progressidella scienza biomedica lo strumento più idoneo avente margini disicurezza elevatissimi per l acquisizione della conoscenza delrapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accertal esistenza o l inesistenza di incompatibilità genetiche ossia unfatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l ausiliodi competenze tecniche particolari cfr Cass n 14462/2008Nei giudizi suddetti peraltro l ammissione degli accertamentiimmuno ematologici non è subordinata all esito della prova storicadell esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra ilpresunto padre e la madre giacché il principio della libertà diprova sancito in materia dall art 269 secondo comma cod civnon tollera surrettizie limitazioni né mediante la fissazione di unagerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quellapaternità né conseguentemente mediante l imposizione algiudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissioneed assunzione avendo per converso tutti i mezzi di prova parivalore per espressa disposizione di legge e risolvendosi unadiversa interpretazione in un sostanziale impedimento all eserciziodel diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali5 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024Data pubblicazione 12/08/2024in motivazioneInoltre merita di essere ricordato l ormai pacifico indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio promosso perl accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi ad indaginiematologiche nella specie opposto da * costituisce uncomportamento valutabile da parte del giudice ex art 116 secondocomma cod proc civ di così elevato valore indiziario da potere dasolo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda cfr Cass n 7092/2022 Cass n 28886/2019 Cass n32308/2018 Cass n 16356/2018 Cass n 26914/2017 Cass n18626/2017 Cass n 3479/2016 Cass n 6025/2015 Cass n12971/2012 Cass n 11223/2014 In altri termini sebbene lavolontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gliaccertamenti sul * non sia coercibile nulla tuttavia impedisce algiudice di valutare in caso di rifiuto sia pur in sé legittimo maprivo di adeguata giustificazione il comportamento della parte aisensi dell art 116 secondo comma cod proc civ cfr Cass n32308/2018* infine rimarcare che sono state ritenutemanifestamente infondate i la questione di legittimitàcostituzionale della disposizione di cui all art 269 secondo commacod civ secondo la quale la prova della paternità o maternitànaturale può essere data con ogni mezzo alla luce di un pretesocontrasto con l art 30 Cost quarto comma secondo il quale “lalegge detta i limiti per la ricerca della paternità” cfr Cass n8059/1997 il la questione di legittimità costituzionale perviolazione degli artt 13 15 24 30 e 32 Cost del combinatodisposto dell art 269 cod civ e degli artt 116 e 118 cod proc civove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti diprova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici alfine dell espletamento dell esame del * Invero dall art 2696 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Numero di raccolta generale 22732/2024cod civ non deriva una restrizione della libertà personale avendo ilData pubblicazione 12/08/2024soggetto piena facoltà di determinazione in meritoall assoggettamento o meno ai prelievi mentre il trarre argomentidi prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione delprincipio della libera valutazione della prova da parte del giudicesenza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa e inoltre ilrifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non puòritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza tenuto conto sia del fatto che l uso dei dati nell ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L 31 dicembre 1996 n 675 cfr Cass n14458/2018La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risultaimmune da vizi avendo chiaramente ritenuto che il rifiuto disottoporsi all esame del * era elemento indiziario di così elevatovalore da consentire da solo di ritenere fondata la domanda diaccertamento giudiziale della paternità che ha accolto e laseconda censura risulta manifestamente infondata6 1 * a tale statuizione le considerazioni svolte dallaCorte di merito in ordine alla trascrizione della telefonata intercorsatra le parti che esprimono un mero argomento a sostegno ovverouna seconda ratio sono inidonee a inficiare la decisione anche ovela prima censura che va pertanto dichiarata inammissibile sidovesse rivelare fondata6 2 Va osservato che qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonomeciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi cfr [OSCURATO:PERSONA] 7931/2013 Cass n 4293/2016 Cass n 16314/20197 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024Tuttavia ove tutte le rationes decidendi siano state censurateNumero di raccolta generale 22732/2024la resistenza di una di esse all impugnazione rende invDeatar opu b bldicaezlio ne 12/08/2024tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura perchél eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbealla cassazione della pronuncia suddetta Cass n 3633/2017Nel presente caso la resistenza della ratio fondata sul rifiuto asottoporsi all esame del * rende ultronea la verifica della primacensura che risulta inammissibile7 Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per difetto dispecificità Invero la doglianza è argomentata in relazione alladomanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzatadall originaria attrice in primo grado mentre in nessun passaggio èriferito e/o documentato che in fase di gravame venne reiterata laistanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statodall appellata che nel controricorso lo esclude8 In conclusione il ricorso va rigettato infondato il secondomotivo inammissibili i motivi primo e terzo Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione infavore del procuratore della controricorrente dichiaratosiantistatario nel controricorsoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto P Q M Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio cheliquida in euro 4 500 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratoredichiaratosi antistatario8 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzaNumero di raccolta generale 22732/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti * pubebslicsaazio ne 12/08/2024menzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 5 giugno 2024La Presidente* *9 di 9P Q M Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio cheliquida in euro 4 500 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratoredichiaratosi antistatario8 di 9* disposto d ufficio Numero registro generale 23717/2023Numero sezionale 2555/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzaNumero di raccolta generale 22732/2024siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti * pubebslicsaazio ne 12/08/2024menzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi del D P R n 115 del 2002 art 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovutoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 5 giugno 2024La Presidente* *9 di 9
Sentenza Cassazione n. 22732/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris