Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
14 maggio 2008
Causa F‑95/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2004 e 2005 – Rappresentanti del personale – Punti di priorità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] recanti fissazione del suo punteggio complessivo e il diniego della sua iscrizione nell’elenco
dei funzionari promossi al grado B*10 per l’esercizio di promozione 2004 e, dall’altra, l’annullamento della decisione recante
fissazione del suo punteggio complessivo per l’esercizio di promozione 2005.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Conclusione dell’esercizio
di promozione con un atto contenente una decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e una decisione che fissa
i punti attribuiti ai funzionari – Decisioni autonome impugnabili con ricorsi distinti o con un unico ricorso
(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)
3.
Funzionari – Promozione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Nell’ambito del sistema di promozione, istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla presa in considerazione
di meriti cumulati, rappresentati dai punti accumulati anno per anno, e in cui l’esercizio di promozione si conclude con un
atto di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, l’una con
cui viene redatto l’elenco dei promossi e l’altra che fissa il punteggio complessivo dei funzionari sul quale si fonda la
prima decisione summenzionata, questa decisione che fissa il punteggio complessivo costituisce un atto autonomo che può essere
oggetto di per sé di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo
Statuto.
Conseguentemente, un funzionario iscritto nell’elenco dei promossi, se contesta il punteggio complessivo attribuitogli dall’autorità
che ha il potere di nomina e, con ciò, anche il saldo conservato per gli anni seguenti, potrà proporre reclamo e, eventualmente,
ricorso giurisdizionale avverso il solo atto di attribuzione dei punti che implica effetti giuridici vincolanti e definitivi
nei suoi riguardi.
Parimenti, è concepibile che un funzionario non promosso che non intenda contestare la mancata promozione per l’esercizio
controverso, ma unicamente la mancata concessione di un determinato punteggio, non idoneo a fargli raggiungere la soglia di
promozione, possa avviare un identico procedimento.
Peraltro, un funzionario non promosso per effetto dell’attribuzione, che egli considera ingiustificata, di un punteggio insufficiente
per raggiungere la soglia di promozione potrà dirigere il proprio ricorso, al tempo stesso, contro la decisione dell’autorità
che ha il potere di nomina recante fissazione del punteggio complessivo nonché contro quella con cui viene stabilito l’elenco
dei funzionari promossi.
Le decisioni individuali che concedono o negano punti di priorità costituiscono atti preparatori, preliminari e necessari
alla decisione finale che dispone le promozioni e all’atto separabile ed autonomo che essa contiene, cioè la fissazione del
punteggio complessivo. Esse non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento autonomo, ma la loro legittimità può
essere sempre contestata nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva.
Per contro, non è ammissibile che un funzionario contesti la legittimità della decisione che fissa i suoi punti di merito
nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva che fissa il totale dei suoi punti di promozione, se non ha
proposto un ricorso giurisdizionale contro il suo rapporto di evoluzione della carriera in quanto i punti di merito sono calcolati
a partire dal giudizio espresso nel detto rapporto.
(v. punti 59-64)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punti 90‑93, 96‑98
e 106)
2.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito alla [OSCURATO:PERSONA], che prevede l’emissione, da parte del comitato di promozione,
di un parere motivato quando esso propone all’autorità che ha il potere di nomina la concessione di punti di priorità d’appello,
la mancanza di motivazione della sua proposta di rifiutare l’attribuzione dei detti punti non viola l’art. 25, secondo comma,
dello Statuto, in quanto tale proposta non costituisce un atto che arreca pregiudizio.
(v. punti 91-93)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 143 e 144)
3.
L’autorità che ha il potere di nomina, che dispone di un ampio potere discrezionale in materia di promozione, non aveva alcun
obbligo, relativamente all’esercizio di promozione 2004, di concedere ai funzionari vicini alla soglia di promozione i punti
loro mancanti perché fossero promossi prima dell’entrata in vigore della nuova struttura di carriera istituita dal regolamento
n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti.
(v. punto 114)