CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28806-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 16202/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28806/2021 Numero sezionale 4174/2022 Numero di raccolta generale 16438/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla sentenza in data 15.10..2021 con la quale il Tribunale di Roma ha declinato in favore del Giudice di Pace di Roma la competenza per valore a pronunciarsi sulla domanda proposta dall'istante intesa a conseguire la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla emissione in suo favore di un nuovo dell'assegno circolare di euro 1336,32 corrispondente a quello andato smarrito e rinvenuto solo dopo la scadenza ovvero al pagamento della somma equivalente, nonché al risarcimento del danno nella misura da determinarsi in corso di causa «per la pervicace attività omissiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e consistente nella mancata cooperazione alla riemissione dell'assegno circolare». Nell'occasione il decidente ha motivato le proprie determinazioni, accogliendo l'eccezione sul punto sollevata dalla convenuta RDS, sulla considerazione che, avendo parte attrice chiesto in via principale la condanna della convenuta alla riemissione dell'assegno dell'importo di euro 1336,62 ovvero in via subordinata la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma ed essendo dunque entrambe le domande di importo equivalente, sussiste nella specie la competenza per valore del giudice di pace, avuto riguardo ai limiti in tal senso indicati dall'art. 7 cod. proc. civ e all'insussistenza di una competenza funzionale del Tribunale. Ric. 2021 n. 28806 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28806/2021 Numero sezionale 4174/2022 Numero di raccolta generale 16438/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Il mezzo proposto si vale di unico motivo di ricorso inteso a sostenere, di contro alla tesi enunciata dal decidente, che essendo stata nella specie, in concorso con le domande a cui sole si è riferito il Tribunale, anche esercitata un'azione risarcitoria volta a conseguire la condanna della convenuta anche al risarcimento del danno dovuto alla pervicacia della medesima nel rifiutare l'emissione di un nuovo assegno ed essendo tale ultima domanda di valore indeterminato, la competenza per valore andava determinata in ragione della competenza per valore del giudice adito, non essendo perciò ravvisabile la competenza per valore del giudice di pace dal momento che il cumulo della domanda in parola con le altre domande pure esercitate nell'occasione comportava il superamento della competenza per valore di quest'ultimo stabilita dall'art. 7 cod. proc. civ. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380- ter cod. proc. civ. chiedendo l'accoglimento del ricorso. Non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato e va perciò accolto. Incontestato, per vero, alla luce degli atti processuali che la Corte è abilitata a compulsare essendo nell'occasione giudice del fatto processuale, che all'atto di adire il Tribunale di Roma, la ricorrente oltre ad insistere per la condanna della convenuta o all'emissione di n nuovo assegno circolare di valore pari a quello andato inizialmente smarrito e ritrovato solo a scadenza avvenuta, ne aveva anche impetrato la condanna «nella misura che sarà determinata in corso di causa per la pervicace attività omissiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e consistente nella mancata cooperazione alla riemissione dell'assegno circolare»., è principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «la domanda di condanna generica al risarcimento del danno è di valore Ric. 2021 n. 28806 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28806/2021 Numero sezionale 4174/2022 Numero di raccolta generale 16438/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 pari al massimo della competenza del giudice adito» (Cass., Sez. III, 2/12/2002, n. 17041), di guisa che ove con essa siano proposte nei confronti della medesima parte una o più domande pure singolarmente considerate ricadenti nella competenza per valore, il cumulo che si determina per esse ai sensi dell'art. 10, comma 2, cod. proc. civ., «comporta il superamento del limite della Competenza per valore dello stesso giudice» (Cass., Sez. II, 22/05/1981, n. 3364). 3. Ne consegue che nel caso de quo, in cui come visto la domanda risarcitoria non è determinata nel quantum. non può sussistere la competenza del giudice di pace, poiché essendo tale domanda di valore pari alla competenza per valore previste per le azioni risarcitorie esercitabili davanti a questo ovvero sino ad euro 5000,00, per effetto del cumulo tra detta domanda e le altre domande esercitate pure dalla ricorrente nei confronti della convenuta, il limite in parola viene ad essere superato con conseguente reviviscenza della denegata competenza del Tribunale che non è soggetta a limiti di valore. 4. Alla luce di queste considerazioni va dunque dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Roma con conseguente remissione delle parti avanti al medesimo. 5. Spese al merito. PQM dichiara la competenza per valore del Tribunale di Roma, avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione della spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 13.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 28806 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A