Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03887/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo del ricorso propone una interpretazione del rapporto tra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e quello di cui all'art. 648 cod. pen. in contrasto con la risalente, uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 - 01; Sez. 3, n. 23636 del 07/05/2002, Serigne, Rv. 221996 - 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv. 239745 01; Sez. 2 - , n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01); rilevato che il secondo motivo è articolato su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella conformemente operata nei due gradi di merito e, in diritto, manifestamente infondato dal momento che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è escluso dal fatto che si sia in presenza di una contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); ritenuto che la censura articolata con il terzo motivo di ricorso è preclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di deduzione in appello; rilevato che il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che l'estinzione, per prescrizione, del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. non può produrre alcun riflesso o alcuna conseguenza sulla sorte di quello di ricettazione, considerato che la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti non rappresenta il "delitto presupposto" rispetto alla condotta di cui all'art.648 cod. pen. che va individuato, invece, in quello di cui all'art. 473 cod. pen.; in ogni caso, va rilevato che il delitto di cui al capo A) non era estinto già al momento della ricezione della merce contraffatta e che, a tutto concedere, anche la estinzione del delitto presupposto non consente - ai sensi dell'art. 170, comma primo, cod. pen., di escludere la configurabilità del delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo del ricorso propone una interpretazione del rapporto tra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e quello di cui all'art. 648 cod. pen. in contrasto con la risalente, uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 - 01; Sez. 3, n. 23636 del 07/05/2002, Serigne, Rv. 221996 - 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv. 239745 01; Sez. 2 - , n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01); rilevato che il secondo motivo è articolato su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella conformemente operata nei due gradi di merito e, in diritto, manifestamente infondato dal momento che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è escluso dal fatto che si sia in presenza di una contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); ritenuto che la censura articolata con il terzo motivo di ricorso è preclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di deduzione in appello; rilevato che il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che l'estinzione, per prescrizione, del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. non può produrre alcun riflesso o alcuna conseguenza sulla sorte di quello di ricettazione, considerato che la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti non rappresenta il "delitto presupposto" rispetto alla condotta di cui all'art.648 cod. pen. che va individuato, invece, in quello di cui all'art. 473 cod. pen.; in ogni caso, va rilevato che il delitto di cui al capo A) non era estinto già al momento della ricezione della merce contraffatta e che, a tutto concedere, anche la estinzione del delitto presupposto non consente - ai sensi dell'art. 170, comma primo, cod. pen., di escludere la configurabilità del delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 03887/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris