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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 24317/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 146/2024depositata il 01/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniChiappiniello.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E FATTI PERTINENTI1.

Con ricorso depositato il 19 ottobre 2022, Y.F. si èrivolta al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro,esponendo di aver prestato servizio come docente nella scuolasuperiore di secondo grado alle dipendenze del Ministerodell’istruzione, in forza di contratti di lavoro a tempo determinatofino al termine delle attività didattiche, stipulati per gli anniscolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,20121/2022, 2022/2023.Su queste basi, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla Cartaelettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente diruolo delle istituzioni scolastiche (cd.

Carta del docente),dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, destinata all’acquisto di beni e servizi formativi,prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107.La domanda è stata fondata sulla circostanza che la Carta deldocente, prevista per i soli docenti di ruolo con contratto a tempoindeterminato, doveva tuttavia dirsi ormai spettante anche aidocenti con contratto a tempo determinato, alla luce di quantostatuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29961 del 27ottobre 2023.2.

Con sentenza n. 178 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Terniha accolto integralmente la domanda e ha condannato il Ministerodell’istruzione a erogare in favore della ricorrente la Carta deldocente per gli anni sopra indicati.3.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello ilMinistero dell’istruzione, limitatamente agli anni 2017/2018,2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, contestando che la Carta deldocente potesse essere erogata in favore della Y.F. per anni neiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026quali ella aveva sì lavorato con contratto di lavoro a tempodeterminato, ma con un orario a tempo parziale, di duratainferiore a nove ore settimanali.4.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 146/2024,pubblicata il 18 settembre 2024, ha accolto l’appello eparzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale diTerni.La Corte d’appello ha osservato che negli anni 2017/2018,2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 la docente era statadestinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attivitàdidattiche ex art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, didurata oraria settimanale pari rispettivamente al 39% nel primoanno, al 39% nel secondo, al 33% nel terzo, al 27% nel quarto.Per tale ragione, ella non poteva essere ritenuta in quegli annilavoratrice comparabile agli insegnanti di ruolo nel senso volutodalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18marzo 1999, allegato alla direttiva Ue 28 giugno 1999,70/1999/CE e non avesse pertanto diritto allo stesso trattamentoloro riservato, ossia all’erogazione in suo favore della Carta deldocente.Ad avviso della Corte d’appello, poiché il part time è ammessoper i docenti di ruolo in misura non inferiore al 50 % dell’orarionormale di cattedra (pari a 18 ore settimanali nelle scuole eistituti d’istruzione secondaria), l’incarico orario per la supplenzain misura inferiore alle 9 ore settimanali non può esserecomparato a quello, pur a tempo parziale, conferito ai docenti concontratto di lavoro a tempo indeterminato.5.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre lalavoratrice con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato dasuccessiva memoria.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20265.1.

In particolare, la ricorrente denuncia la violazione o errataricognizione di legge, in relazione all’art. 1, commi 121, 124 e ss.della legge 13 luglio 2015, n.107, in riferimento alla clausola 4dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999(erroneamente indicato in ricorso come regolamento), allegatoalla direttiva Ue 28 giugno 1999, n. 70, all’art. 282 del d.lgs. 16aprile 1994, n. 297, nonché all’art. 63 CCNL Comparto scuola,come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.5.2.

Il Ministero dell’istruzione e del merito resiste concontroricorso.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.All’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, il Collegio ha rilevatod’ufficio una questione da sottoporre alle parti e ha rinviato lacausa a nuovo ruolo, assegnando il termine di sessanta giornidalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio per il deposito diosservazioni su tale questione.Entrambe le parti hanno depositato osservazioni e il Pubblicoministero ha depositato una nuova memoria con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO6.

La controversia ha per oggetto il diritto del docente dellascuola con contratto di lavoro a tempo determinato e orarioparziale a ottenere la Carta del docente, prevista dall’art. 1,comma 121, della legge n. 107 del 2015, anche negli anniscolastici in cui presti la propria attività lavorativa con orariosettimanale inferiore alle nove ore, misura inferiore al 50%Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’orario normale di cattedra per gli istituti d’istruzionesecondaria.A venire in rilievo sono dunque sia la Direttiva 99/70/CE delConsiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia la Direttiva97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordoquadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEPe dalla CES.[OSCURATO:PERSONA] 99/70/CE del Consiglio del 28giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEPsul lavoro a tempo determinato.6.1.

Quanto alla Direttiva 99/70/CE, essa ha come scopo (art. 1della direttiva) di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempodeterminato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES,CEEP e UNICE), accordo che a sua volta si propone l'obiettivo di:a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinatogarantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b)creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusiderivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti dilavoro a tempo determinato (clausola 1 dell’accordo).La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata Principio di nondiscriminazione, prevede poi: “1.

Per quanto riguarda le condizionidi impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono esseretrattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempoindeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto orapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che nonsussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà ilprincipio del «pro rata temporis».

3. Le disposizioni perl'applicazione di questa clausola saranno definite dagli StatiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle partisociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratticollettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità diservizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno esseregli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli atempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia diperiodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.[OSCURATO:PERSONA] 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.6.2.

Quanto alla Direttiva 97/81/CE, essa ha come scopo (art. 1della direttiva) di attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempoparziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioniintercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES),riportato nell’allegato, accordo che a sua volta si propone: a) diassicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti deilavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro atempo parziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempoparziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazioneflessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto dei bisognidegli imprenditori e dei lavoratori (clausola 1 dell’accordo).Anche la clausola 4 dell’accordo quadro del 6 giugno 1997 èintitolata Principio di non discriminazione e prevede: “1.

Perquanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempoparziale non devono essere trattati in modo meno favorevolerispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivodi lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamentodifferente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno,si applica il principio «pro rata temporis».

3. Le modalità diapplicazione della presente clausola sono definite dagli StatiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazioneeuropea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassinazionali.

4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Statimembri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente allalegge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le partisociali possono, se del caso, subordinare l’accesso a condizioni diimpiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata dellavoro o a condizioni salariali.

I criteri di accesso dei lavoratori atempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebberoessere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio dinon-discriminazione previsto alla clausola 4.1.”.[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO E [OSCURATO:PERSONA] COMUNE7.

Le disposizioni del diritto nazionale rilevanti nel giudizio sonole seguenti.Il lavoro a tempo determinato, con particolare riferimentoai docenti della scuola8.

Per quanto riguarda la Direttiva 99/70/CE, essa è stata attuatanel diritto italiano dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadrosul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP edal CES), il quale, nel suo testo originario, non dedicavadisposizioni specifiche al lavoro dei docenti scolastici a tempodeterminato.In seguito, l’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv., con modif., dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, haintrodotto nell’art. 11 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 un comma 4-bis, il cui testo era il seguente: «4-bis.

Stante quanto stabilitodalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4,comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sonoaltresì esclusi dall'applicazione del presente decreto diretto aescludere dal suo campo di applicazione i contratti a tempodeterminato stipulati per il conferimento delle supplenze delpersonale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire lacostante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche incaso di assenza temporanea del personale docente ed ATA conrapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presentedecreto».A seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 368 del 2001, la disciplinagenerale dei contratti a tempo determinato è confluita nel d.lgs.15 giugno 2015, n. 81, il cui art. 29, comma 2, lett. c), ribadiscetuttavia che essa non si applica ai contratti a tempo determinatostipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento dellesupplenze, in quanto già disciplinati da specifiche normative.8.1.

Per il personale docente della scuola, dunque, è rimastaapplicabile la disciplina speciale, contenuta nell’art. 4 della legge 3maggio 1999, n. 124, il quale prevede, per quanto di interesse:«1.

Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento cherisultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero annoscolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personaledocente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediantel'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché aiposti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolopersonale di ruolo, si provvede mediante il conferimento disupplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedureNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Allacopertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacantiche si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre efino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante ilconferimento di supplenze temporanee fino al termine dellesupplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche perla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono acostituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelliprevisti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».Benché speciale, secondo la giurisprudenza di questa Corte dicassazione tale disciplina deve essere comunque interpretata allaluce della lettera e dello spirito della Direttiva 99/70/CE.Ne consegue che, anche rispetto al personale supplente, trovanoapplicazione, a determinate condizioni, il principio di nondiscriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegatoalla Direttiva (v. tra le altre, in materia di progressioni stipendiali,Cass., Sez.

L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016, Sez.

L,Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez.

L, Sentenza n. 20918 del05/08/2019, Sez.

L, Sentenza n. 6132 del 07/03/2025; in materiadi anzianità di servizio ad altri fini, Cass., Sez.

L, Sentenza n.31149 del 28/11/2019) e il divieto di abusiva reiterazione deicontratti a termine di cui alla clausola 5 dello stesso accordoquadro (v. tra le altre, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22552 del07/11/2016, Sez.

L, Sentenza n. 3472 del 12/02/2020, Sez.

L,Sentenza n. 18698 del 09/06/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 3908 del21/02/2026).Il lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento aidocenti della scuolaNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20269.

Per quanto riguarda invece la Direttiva 97/81/CE, relativa allavoro a tempo parziale, essa ha trovato attuazione nel dirittonazionale attraverso il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61(Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadrosul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dallaCES) e successivamente nel d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, agliartt. 4 e seguenti.Ai fini che interessano nel presente giudizio, la norma dimaggiore importanza è quella contenuta nell’art. 7 del d.lgs. n. 81del 2015, il quale regola il trattamento del lavoratore a tempoparziale e stabilisce:«1.

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere untrattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pienodi pari inquadramento.

2. Il lavoratore a tempo parziale ha imedesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed ilsuo trattamento economico e normativo è riproporzionato inragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

I contratticollettivi possono modulare la durata del periodo di prova, delperiodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quelladel periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattiaed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro».

Intal modo, la disciplina in materia è stata innovata rispetto alregime previgente (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 61 del2000, che prevedeva che il lavoratore a tempo parzialebeneficiasse dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pienocomparabile per alcuni determinati istituti, espressamenteindicati, fra cui l’accesso ad iniziative di formazione professionaleorganizzate dal datore di lavoro; riservando l’applicazione delprincipio del pro rata ad istituti prettamente economici; stabilendoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026di regola il riproporzionamento per tutti i trattamenti economici enormativi.Tuttavia, come già affermato da questa Corte di cassazione(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025), la rilevatadivergenza non induce a dubitare della conformitàdell’ordinamento interno al diritto eurounitario, in quanto ladiversa formulazione utilizzata nell’art. 7 citato non risulta di persé eccentrica rispetto alla clausola generale contenuta in propositonell’accordo quadro, risolvendosi, in ultima analisi, la verifica delrispetto del principio di non discriminazione nel riscontrodell’ammissibilità del criterio del pro rata, quale specificazionedelle ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento dellavoratore a termine, secondo l’interpretazione resa dalla Corte digiustizia UE (CGUE 3 marzo 2021, C-841/19, JL, §§ da 42 a 44).In tal modo sono stati recepiti nel diritto nazionale i principiricavabili dalla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE, ossia ilprincipio di non discriminazione e il principio del pro ratatemporis.Neanche tale normativa dedica uno specifico riferimento al lavorodei docenti della scuola.Nondimeno, l’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2015, stabilisce: «Art.12.

Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche.

1. Aisensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano,ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione diquelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque,fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali inmateria».Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20269.1.

Rispetto al personale docente della scuola, occorredistinguere tra personale di ruolo e supplenti.9.1.1.

Per quanto concerne i docenti di ruolo, il riferimentonormativo è dato dall’art. 491 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizionilegislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole diogni ordine e grado), il quale prevede, al comma 1, che «[f]ino alperfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orarioobbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quantoprevisto dai commi seguenti» e al comma 6 che «[i]l rapporto dilavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizionicontenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n.554».Tale ultimo rinvio deve dirsi tuttavia ormai superato, poiché lacontrattazione collettiva ha nel frattempo regolato il rapporto dilavoro dei docenti a tempo parziale.In particolare, il lavoro a tempo parziale dei docenti di ruolo trovatuttora la propria disciplina nell’art. 39 del CCNL Comparto Scuola2006-2009 del 29 novembre 2007, il quale stabilisce:«1.

L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro atempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediantetrasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta deidipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazioneorganica complessiva di personale a tempo pieno di ciascunaclasse di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per ladotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento delpersonale a tempo parziale si applica la normativa vigente inmateria per il personale a tempo pieno.

3. Ai fini della costituzioneNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener contodelle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche inrelazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, edassicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e inciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previstidagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore diinsegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. 4.Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia edella [OSCURATO:PERSONA], sono determinati, i criteri e le modalitàper la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deveessere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; inparticolare, con la stessa ordinanza sono definite le quotepercentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservarea rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni disoprannumero accertate.

5. I criteri e le modalità di cui al comma4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sonopreventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacalidi cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un appositoincontro.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultareda contratto scritto e deve contenere l'indicazione della duratadella prestazione lavorativa.

7. Il tempo parziale può essererealizzato: con articolazione della prestazione di servizio ridotta intutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); conarticolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana delmese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parzialeverticale); con articolazione della prestazione risultante dallacombinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempoparziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

8. IlNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dallené può fruire di benefici che comunque comportino riduzionidell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presentecontratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione edella peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per ilrapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato è consentito,previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'eserciziodi altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivitàd'istituto.

10. Il trattamento economico del personale conrapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale allaprestazione lavorativa.

11. I dipendenti a tempo parzialeorizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e difestività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Ilavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numerodi giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.12.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinatodalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000. 13.Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno inrapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limitiprevisti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M.n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cuiall’O.M. n.55/98».Successivamente, la contrattazione collettiva ha accorpato ilcomparto Scuola propriamente detto al comparto Università ericerca: così, gli artt. 56-58 del CCNL relativo al compartoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018 e gliartt. 107-109 del CCNL relativo al comparto istruzione e ricercaper il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 hanno riformulatola disciplina sul lavoro a tempo parziale e disapplicato le normecollettive precedenti.Ciò è tuttavia avvenuto limitatamente al lavoro nell’Università enella ricerca.Per il personale della scuola, inclusi i docenti, la disciplina sullavoro a tempo parziale contenuta nell’art. 39 del CCNL 2006-2009 non è mutata ed è rimasta applicabile (ai sensi dell’art. 1,CCNL 18 gennaio 2024, triennio 2019-2021), incluse le ordinanzeministeriali che vi hanno dato attuazione, anche nell’arcotemporale durante il quale la ricorrente ha prestato l’attivitàlavorativa per cui è causa.Pertanto, in tale arco temporale, i docenti di ruolo non potevanoottenere un part time inferiore al 50 % dell’orario a tempo pieno,che, per gli istituti di istruzione secondaria, è fissato in misurapari a 18 ore settimanali (art. 28, comma 5, CCNL 2006-2009,espressamente fatto salvo dall’art. 28 del CCNL 2016-2018; art.43, comma 5, CCNL triennio 2019-2021, che ha disapplicato leprecedenti disposizioni dettando una disciplina analoga).9.1.2.

Del tutto diversa è la disciplina dei supplenti, il cui orario dilavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura oraria della singolascuola, per ciascun anno scolastico che viene in considerazione(art. 4 della legge n. 124 del 1999).Per i docenti con contratto a tempo determinato il limite del 50 %dell’orario a tempo pieno fissato dalla contrattazione collettiva nonopera, in quanto i supplenti, se pure possono essere chiamati acoprire cattedre e posti di insegnamento secondo l’orario deidocenti di ruolo (art. 4, comma 1 e comma 2, primo periodo),Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026possono anche essere destinatari di incarichi temporanei per lacopertura delle ore di insegnamento che non concorrono acostituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2, secondoperiodo, e comma 3).In tali ultime ipotesi, l’orario di lavoro dei supplenti non èdeterminato secondo le regole generali e non soggiace al limitedel 50% di quello a tempo pieno, dovendosi adattare allespecifiche esigenze del singolo istituto scolastico.[OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente: evoluzione normativa egiurisprudenziale10. [OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente è un beneficio introdottodall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti), il cui testooriginario prevedeva:«121.

Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e divalorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispettodel limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica perl'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. [OSCURATO:PERSONA],dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunqueutili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware esoftware, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e diqualificazione delle competenze professionali, svolti da entiaccreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o aciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso amusei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché periniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del pianotriennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionaledi formazione di cui al comma 124.

La somma di cui alla Cartanon costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».11.

In relazione a tale testo originario, che limitava l’erogazionedella Carta elettronica ai docenti di ruolo, questa Corte haaffermato, con la citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, iseguenti principi.11.1. [OSCURATO:PERSONA] del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, dellal. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche aidocenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quellititolari di incarico di docenza fino al termine delle attivitàdidattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo delbeneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nellegraduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati inruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindil'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e perun valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi orivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concretaper cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure amezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente,tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, adesempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), neilimiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specificadi un pregiudizio maggiore (Cass. n. 29961 del 2023).Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/202611.2.

Con altre successive pronunce, questa Corte ha poi estesoil beneficio della Carta del docente anche al personale educativo(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Sez.

L,Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 27872del 29/10/2024).11.3.

L’affermazione di tali principi è avvenuta sul presuppostoche, ai fini dell’erogazione della Carta del docente, i docenti diruolo e i supplenti siano lavoratori tra loro comparabili, alla luceanche di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza18 maggio 2022, Ministero dell’istruzione, causa C-450/21.In tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che, ove ildocente a tempo determinato risulti svolgere un’attivitàlavorativa, che abbia la stessa natura di quella svolta dal docentedi ruolo e che richieda le stesse competenze professionali, undiverso trattamento nella erogazione della Carta del docente nonè giustificato, non ravvisandosi alcuna ragione oggettiva per taledisparità (punti 43-48).In particolare, la Corte di giustizia ha affermato: «45 Secondouna giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragionioggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata siagiustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, checontraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nelparticolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi etrasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a unareale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito erisulti necessaria a tal fine.

Tali elementi possono risultare,segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni perl’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempodeterminato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità diNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno2019, [OSCURATO:PERSONA], C 72/18, EU:C:2019:516, punto 40 egiurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla meranatura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi acontratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non puòdunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi dellaclausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

Infatti, ammettere che lamera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente agiustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempodeterminato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe dicontenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordoquadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di unasituazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v.,in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato eglistesso che la differenza di trattamento di cui al procedimentoprincipale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che,in ogni caso, essa non può essere giustificata dall’obiettivo digarantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempoindeterminato».La Corte di giustizia ne ha dunque tratto le seguenti conclusioni:«48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono,occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e secondadichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deveessere interpretata nel senso che essa osta a una normativanazionale che riserva al solo personale docente a tempoindeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempodeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggiofinanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine diNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne lecompetenze professionali, mediante una carta elettronica che puòessere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formatodigitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware esoftware, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e diqualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, dilaurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profiloprofessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitariinerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali ecinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventiculturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e perl’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo dieffettuare attività professionali a distanza».11.4.

Più di recente, la Corte di giustizia ha ribadito tali principi indue occasioni.11.4.1.

Anzitutto, nella sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, causa C-268/24, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4, punto1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta nonsoltanto a una normativa nazionale che esclude dal godimentodella Carta del docente i supplenti annuali, come affermato daquesta Corte di cassazione nella sentenza n. 29961 del 2023, maanche a una normativa nazionale, come interpretata da un giudicenazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronicaai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragionioggettive ai sensi di tale disposizione.Nella sentenza Lalfi, la Corte di giustizia non ha invece presoesplicita posizione sul problema del principio del pro rata temporisapplicato alla Carta elettronica del docente, limitandosi a prendereNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026tratta nel procedimento principale non sembra applicare ilprincipio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 dellaclausola 4 dell’accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio,dal momento che l’importo dell’indennità annuale concessa sottoforma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipendedalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docentiinteressati hanno lavorato».11.4.2.

Ancor più di recente, poi, nella sentenza del 29 gennaio2026, Bariello, causa C-654/24 (punti 41-43), la Corte digiustizia, pur precisando che, per i docenti a tempo determinatoormai usciti dal sistema scolastico, l’erogazione della Carta deldocente può essere sostituita dal riconoscimento di un diritto alrisarcimento del danno subito a causa di tale mancataconcessione, ha affermato che ciò deve avvenire alle stessecondizioni applicabili anche ai docenti assunti a tempoindeterminato che chiedono la concessione a posteriori dellamedesima carta e purché inoltre le modalità procedurali chedisciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino iprincipi di equivalenza e di effettività (punto 69).12.

L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 è statomodificato in tre occasioni.Benché tali modifiche siano tutte posteriori alla sentenza dellaCorte di cassazione n. 29961 del 2023 e al periodo interessatodall’odierno giudizio, di esse occorre tenere conto percomprendere la volontà del legislatore all’indomani dell’estensionedella Carta del docente ai docenti a tempo determinato.Le modifiche sono state apportate: a) dall’art. 14, comma 4-bis,del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143; b) dall’art. 1,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 572, lett. a), b), c), della legge 30 dicembre 2024, n.207; c) dall’art. 6-bis, comma 1, lett. a) della legge 5 giugno2025, n. 79.Il testo risultante dalle modifiche e attualmente vigente è ilseguente:«121.

Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, divalorizzarne le competenze professionali e di favorire l'eserciziodella funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesadi cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e laformazione del docente di ruolo, del docente con contratto disupplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente concontratto di supplenza fino al termine delle attività didattichenonché del personale educativo. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo fino a euro500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata perl'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, dipubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentoprofessionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamentoe di qualificazione delle competenze professionali, svolti da entiaccreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o aciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizionedi prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostreed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumentimusicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonchéper iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito delpiano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma 124.

A decorreredall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata perNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasionedella prima erogazione della stessa e, successivamente, concadenza quadriennale.

Coloro che hanno percepito la Carta in unodegli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarlaper l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.

Lasomma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria néreddito imponibile.

A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026,con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità diassegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominaledella stessa sulla base del numero dei docenti e del personaleeducativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma123.

Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi lemodalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.».Rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, le modificherilevanti riguardano: a) l’estensione soggettiva della Carta aidocenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante edisponibile e ai docenti con contratto di supplenza fino al terminedelle attività didattiche, nonché al personale educativo; b)l’ammontare della Carta non è determinato in misura fissaannuale, pari a 500 euro, ma ne è previsto un importo «fino a 500euro»; c) i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonchél’importo nominale sono definiti annualmente con decretoministeriale sulla base del numero degli aventi diritto e dellerisorse stanziate.Le questioni oggetto del presente giudizio13.

Come si è visto, l’odierna ricorrente è stata titolare, neglianni interessati dal presente giudizio, di incarichi di supplenza aNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, conorario lavorativo però inferiore alle 18 ore settimanali.14.

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, descritta neiparagrafi precedenti, il fatto che la Y.F. sia stata docente concontratto a tempo determinato non può essere di ostacolo alriconoscimento in suo favore della Carta del docente.I supplenti fino al termine delle attività didattiche svolgono infattila stessa attività lavorativa dei docenti di ruolo, hanno le stessecompetenze professionali di questi ultimi e necessitano dellastessa formazione loro riservata.In quanto lavoratori a tempo determinato, essi sono pertantocomparabili a quelli di ruolo, senza che sussistano ragionioggettive che giustifichino nei loro confronti, rispetto alla Cartadel docente, un diverso trattamento.15.

L’odierna ricorrente è stata tuttavia, negli anni considerati,una docente a tempo determinato con orario di lavoro a tempoparziale.Neanche tale circostanza sarebbe di per sé ostativa alriconoscimento in suo favore della Carta del docente.In base alla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE e all’art. 7 deld.lgs. n. 81 del 2015, il lavoratore a tempo parziale non devericevere un trattamento meno favorevole di un lavoratore atempo pieno comparabile.Nondimeno, come si è visto, nella disciplina del rapporto di lavorodei docenti della scuola esiste una differenziazione rispettoall’orario di lavoro: i docenti di ruolo non possono, in base allacontrattazione collettiva e alle ordinanze ministeriali tempo pertempo vigenti, usufruire di un orario di lavoro a tempo parzialeinferiore al 50% dell’orario complessivo, che è pari a 18 oresettimanali; per i supplenti, invece, non esiste questo limite, inNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026quanto il loro orario di lavoro è calibrato sulle esigenze discopertura oraria della singola scuola, per ciascun anno scolasticoche viene in considerazione.Può dunque accadere che un docente con contratto a tempodeterminato espleti legittimamente la sua attività lavorativa perun numero di ore settimanali inferiore al 50% dell’orariocomplessivo ordinario.È quanto accaduto nel caso dell’odierna ricorrente, la quale, neglianni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, èstata destinataria di incarichi di supplenza di durata orariasettimanale pari rispettivamente al 39% nel primo anno, al 39%nel secondo, al 33% nel terzo, al 27% nel quarto.I docenti con contratto a tempo determinato non si trovano,rispetto all’orario di lavoro, in una condizione pienamentecomparabile rispetto ai docenti di ruolo.Pertanto, ove la Carta del docente venisse riconosciuta anche infavore dei docenti a tempo determinato con orario a tempoparziale inferiore al 50% dell’orario complessivo, essi godrebberodi un beneficio che i docenti di ruolo possono ottenere solosvolgendo la loro attività lavorativa per un numero di oresuperiore, ciò che potrebbe evocare il rischio di “discriminazionialla rovescia”.Inoltre, va considerato che, in base alla disciplina della Cartaelettronica del docente ratione temporis applicabile negli anniscolastici interessati dal presente giudizio, il beneficio da erogareera pari a 500 euro annuali, senza che fosse prevista unagraduazione in proporzione alle ore concretamente lavorate inrapporto all’orario complessivo ordinario dei docenti di ruolo, qualiunici soggetti originariamente destinatari della misura.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026Pertanto, in quegli anni, un supplente che, come l’odiernaricorrente, avesse lavorato con un orario settimanale inferiore al50% dell’orario complessivo avrebbe avuto diritto a percepire 500euro annuali, vale a dire la stessa somma percepita dai supplentie dai docenti di ruolo con orario pieno, o comunque superiore al50% delle ore settimanali.16.

Tale differenza di disciplina dell’orario di lavoro potrebbeportare a considerare i docenti con contratto di lavoro a tempodeterminato, assegnatari di incarichi per un numero di oresettimanali inferiore al 50% dell’orario complessivo, lavoratori noncomparabili con i docenti di ruolo ai fini della erogazione dellaCarta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121,della legge n. 107 del 2015.Il problema del “pro rata temporis”17.

Un ulteriore profilo problematico riguarda l’importo dellaCarta del docente da erogare in favore dei lavoratori a tempodeterminato.Come si è visto, il testo originario dell’art. 1, comma 121, dellalegge n. 107 del 2015 prevedeva che la Carta del docente venisseerogata nella misura fissa di euro 500 annui e questa Corte, nelriconoscere il beneficio anche ai supplenti annuali e fino al terminedelle attività didattiche non ha operato distinzioni quantitative.Per i docenti a tempo parziale, tuttavia, tanto la disciplinagenerale dell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto la normativacollettiva sul lavoro part time dei docenti di ruolo prevedono che iltrattamento economico e normativo debba essere proporzionatoalla ridotta entità della prestazione lavorativa.Può dunque sorgere il dubbio che anche la Carta del docente, purnon costituendo una retribuzione accessoria, rientri nel concettodi trattamento economico e normativo proporzionale e soggiacciaNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026al principio del pro rata temporis, che pure la clausola 4 delladirettiva 97/81/CE prevede.Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte affermato che la clausola 4, punto 2,dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 si applica a tutti ivantaggi pagati in denaro al lavoratore quando la prestazione siadivisibile (v.

Corte giust.

Ue 5 novembre 2014, C-476/12,[OSCURATO:PERSONA], punti 21 e seguenti, egiurisprudenza precedente ivi richiamata).A ciò deve aggiungersi che, come detto, il nuovo testo dell’art. 1,comma 121 della legge n. 107 del 2015, non prevede più unimporto fisso annuale della Carta del docente, ma un importonominale variabile, che non può superare i 500 euro annui e il cuiesatto ammontare è determinato annualmente con decreto delMinistro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, «sulla base del numero dei docentie del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse dicui al comma 123».In particolare, il decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2026,nel determinare i criteri e le modalità di assegnazione della Cartaper l’anno scolastico 2025/2026, ha stabilito che essa èriconosciuta al docente di ruolo, al docente con contratto disupplenza annuale su posto vacante e disponibile, al docente concontratto di supplenza fino al termine delle attività didattichenonché al personale educativo delle istituzioni scolastiche statalidi ogni ordine e grado, sia a tempo pieno che a tempoparziale, indicando in euro 383,00 il valore nominale.Pertanto, anche considerando l’incidenza dell’ampliamento dellaplatea dei beneficiari sulla misura del beneficio, l’applicazione delprincipio del pro rata, seppure originariamente non previsto,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026potrebbe valere a riequilibrare il riconoscimento della Carta incorrelazione all’effettivo impegno lavorativo del destinatario.Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale18.

I dubbi manifestati nei paragrafi precedenti rendononecessario interrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea perla necessità dell’applicazione congiunta del principio di nondiscriminazione secondo due diverse direttive e, dunque, in ordineall’interpretazione da dare alla clausola 4 dell’accordo quadroallegato alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e alla clausola 4dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consigliodel 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEPsul lavoro a tempo determinato.19.

I quesiti da porre sono i seguenti.A) Se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordoquadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEPe dalla CES e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato allaDirettiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativaall'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbanoessere interpretate nel senso che ostano a una normativanazionale, quale quella italiana di cui all’art. 1, comma 121, dellalegge n. 107 del 2015, nella versione anteriore alle modificheapportate nel 2024 e nel 2025, la quale non prevede che la Cartaelettronica del docente sia erogata in favore dei docenti concontratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro atempo parziale in misura inferiore al 50% dell’orario complessivoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026settimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazionecollettiva.B) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Cartaelettronica del docente, anche negli anni anteriori alla modificadell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, debba essereerogata in favore dei docenti di cui al quesito A) nella stessamisura prevista per i docenti con orario di lavoro a tempo pieno ea tempo parziale in misura superiore al 50% dell’orariocomplessivo settimanale, o se invece debba essere applicato ilcriterio del «pro rata temporis», con conseguente erogazione dellaCarta elettronica del docente per un importo proporzionaleall’orario di lavoro effettivo.20.

La Corte di cassazione rimette alla Corte di Giustiziadell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicata sopra alparagrafo 18 e sospende il presente giudizio nelle more dellapronuncia della Corte di giustizia.21.

Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudicinazionali, relative alla presentazione di domande di pronunciapregiudiziale” della CGUE (2019/C 380/01), disponel’anonimizzazione dell’ordinanza di rimessione in caso didiffusione.22.

Dispone la trasmissione alla CGUE di copia conformeall’originale della presente ordinanza, di copia del fascicolo dicausa, e di copia conforme della presente ordinanza con i datidelle persone fisiche anonimizzati.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e l’art. 295 cod. proc. civ., chiede alla Cortedi Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, in viapregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto UENumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026indicata al paragrafo 19, punti A) e B) della motivazione dellapresente ordinanza.

Dispone, nelle more della pronuncia dellaCorte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presentegiudizio.Dispone che copia conforme all’originale della presenteordinanza, nonché copia del fascicolo di causa sia trasmessa allaCorte di Giustizia dell’Unione europea.

Riserva alla sentenzadefinitiva ogni pronuncia in ordine a spese e compensiprofessionali del presente giudizio.

Ordina, in caso di diffusione,l’anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione, e la trasmissionealla CGUE anche di copia conforme della presente ordinanzaanonimizzata.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 146/2024depositata il 01/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniChiappiniello.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E FATTI PERTINENTI1. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2022, Y.F. si èrivolta al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro,esponendo di aver prestato servizio come docente nella scuolasuperiore di secondo grado alle dipendenze del Ministerodell’istruzione, in forza di contratti di lavoro a tempo determinatofino al termine delle attività didattiche, stipulati per gli anniscolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,20121/2022, 2022/2023.Su queste basi, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla Cartaelettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente diruolo delle istituzioni scolastiche (cd. Carta del docente),dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, destinata all’acquisto di beni e servizi formativi,prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107.La domanda è stata fondata sulla circostanza che la Carta deldocente, prevista per i soli docenti di ruolo con contratto a tempoindeterminato, doveva tuttavia dirsi ormai spettante anche aidocenti con contratto a tempo determinato, alla luce di quantostatuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29961 del 27ottobre 2023.2. Con sentenza n. 178 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Terniha accolto integralmente la domanda e ha condannato il Ministerodell’istruzione a erogare in favore della ricorrente la Carta deldocente per gli anni sopra indicati.3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello ilMinistero dell’istruzione, limitatamente agli anni 2017/2018,2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, contestando che la Carta deldocente potesse essere erogata in favore della Y.F. per anni neiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026quali ella aveva sì lavorato con contratto di lavoro a tempodeterminato, ma con un orario a tempo parziale, di duratainferiore a nove ore settimanali.4. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 146/2024,pubblicata il 18 settembre 2024, ha accolto l’appello eparzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale diTerni.La Corte d’appello ha osservato che negli anni 2017/2018,2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 la docente era statadestinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attivitàdidattiche ex art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, didurata oraria settimanale pari rispettivamente al 39% nel primoanno, al 39% nel secondo, al 33% nel terzo, al 27% nel quarto.Per tale ragione, ella non poteva essere ritenuta in quegli annilavoratrice comparabile agli insegnanti di ruolo nel senso volutodalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18marzo 1999, allegato alla direttiva Ue 28 giugno 1999,70/1999/CE e non avesse pertanto diritto allo stesso trattamentoloro riservato, ossia all’erogazione in suo favore della Carta deldocente.Ad avviso della Corte d’appello, poiché il part time è ammessoper i docenti di ruolo in misura non inferiore al 50 % dell’orarionormale di cattedra (pari a 18 ore settimanali nelle scuole eistituti d’istruzione secondaria), l’incarico orario per la supplenzain misura inferiore alle 9 ore settimanali non può esserecomparato a quello, pur a tempo parziale, conferito ai docenti concontratto di lavoro a tempo indeterminato.5. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre lalavoratrice con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato dasuccessiva memoria.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20265.1. In particolare, la ricorrente denuncia la violazione o errataricognizione di legge, in relazione all’art. 1, commi 121, 124 e ss.della legge 13 luglio 2015, n.107, in riferimento alla clausola 4dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999(erroneamente indicato in ricorso come regolamento), allegatoalla direttiva Ue 28 giugno 1999, n. 70, all’art. 282 del d.lgs. 16aprile 1994, n. 297, nonché all’art. 63 CCNL Comparto scuola,come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.5.2. Il Ministero dell’istruzione e del merito resiste concontroricorso.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.All’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, il Collegio ha rilevatod’ufficio una questione da sottoporre alle parti e ha rinviato lacausa a nuovo ruolo, assegnando il termine di sessanta giornidalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio per il deposito diosservazioni su tale questione.Entrambe le parti hanno depositato osservazioni e il Pubblicoministero ha depositato una nuova memoria con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO6. La controversia ha per oggetto il diritto del docente dellascuola con contratto di lavoro a tempo determinato e orarioparziale a ottenere la Carta del docente, prevista dall’art. 1,comma 121, della legge n. 107 del 2015, anche negli anniscolastici in cui presti la propria attività lavorativa con orariosettimanale inferiore alle nove ore, misura inferiore al 50%Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’orario normale di cattedra per gli istituti d’istruzionesecondaria.A venire in rilievo sono dunque sia la Direttiva 99/70/CE delConsiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia la Direttiva97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordoquadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEPe dalla CES.[OSCURATO:PERSONA] 99/70/CE del Consiglio del 28giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEPsul lavoro a tempo determinato.6.1. Quanto alla Direttiva 99/70/CE, essa ha come scopo (art. 1della direttiva) di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempodeterminato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES,CEEP e UNICE), accordo che a sua volta si propone l'obiettivo di:a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinatogarantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b)creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusiderivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti dilavoro a tempo determinato (clausola 1 dell’accordo).La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata Principio di nondiscriminazione, prevede poi: “1. Per quanto riguarda le condizionidi impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono esseretrattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempoindeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto orapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che nonsussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà ilprincipio del «pro rata temporis». 3. Le disposizioni perl'applicazione di questa clausola saranno definite dagli StatiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle partisociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratticollettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità diservizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno esseregli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli atempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia diperiodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.[OSCURATO:PERSONA] 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.6.2. Quanto alla Direttiva 97/81/CE, essa ha come scopo (art. 1della direttiva) di attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempoparziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioniintercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES),riportato nell’allegato, accordo che a sua volta si propone: a) diassicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti deilavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro atempo parziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempoparziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazioneflessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto dei bisognidegli imprenditori e dei lavoratori (clausola 1 dell’accordo).Anche la clausola 4 dell’accordo quadro del 6 giugno 1997 èintitolata Principio di non discriminazione e prevede: “1. Perquanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempoparziale non devono essere trattati in modo meno favorevolerispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivodi lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamentodifferente sia giustificato da ragioni obiettive. 2. Dove opportuno,si applica il principio «pro rata temporis». 3. Le modalità diapplicazione della presente clausola sono definite dagli StatiNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazioneeuropea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassinazionali. 4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Statimembri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente allalegge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le partisociali possono, se del caso, subordinare l’accesso a condizioni diimpiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata dellavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori atempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebberoessere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio dinon-discriminazione previsto alla clausola 4.1.”.[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO E [OSCURATO:PERSONA] COMUNE7. Le disposizioni del diritto nazionale rilevanti nel giudizio sonole seguenti.Il lavoro a tempo determinato, con particolare riferimentoai docenti della scuola8. Per quanto riguarda la Direttiva 99/70/CE, essa è stata attuatanel diritto italiano dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadrosul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP edal CES), il quale, nel suo testo originario, non dedicavadisposizioni specifiche al lavoro dei docenti scolastici a tempodeterminato.In seguito, l’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv., con modif., dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, haintrodotto nell’art. 11 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 un comma 4-bis, il cui testo era il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilitodalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4,comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sonoaltresì esclusi dall'applicazione del presente decreto diretto aescludere dal suo campo di applicazione i contratti a tempodeterminato stipulati per il conferimento delle supplenze delpersonale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire lacostante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche incaso di assenza temporanea del personale docente ed ATA conrapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presentedecreto».A seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 368 del 2001, la disciplinagenerale dei contratti a tempo determinato è confluita nel d.lgs.15 giugno 2015, n. 81, il cui art. 29, comma 2, lett. c), ribadiscetuttavia che essa non si applica ai contratti a tempo determinatostipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento dellesupplenze, in quanto già disciplinati da specifiche normative.8.1. Per il personale docente della scuola, dunque, è rimastaapplicabile la disciplina speciale, contenuta nell’art. 4 della legge 3maggio 1999, n. 124, il quale prevede, per quanto di interesse:«1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento cherisultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero annoscolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personaledocente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediantel'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché aiposti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolopersonale di ruolo, si provvede mediante il conferimento disupplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedureNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Allacopertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacantiche si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre efino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante ilconferimento di supplenze temporanee fino al termine dellesupplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche perla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono acostituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelliprevisti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».Benché speciale, secondo la giurisprudenza di questa Corte dicassazione tale disciplina deve essere comunque interpretata allaluce della lettera e dello spirito della Direttiva 99/70/CE.Ne consegue che, anche rispetto al personale supplente, trovanoapplicazione, a determinate condizioni, il principio di nondiscriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegatoalla Direttiva (v. tra le altre, in materia di progressioni stipendiali,Cass., Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016, Sez. L,Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez. L, Sentenza n. 20918 del05/08/2019, Sez. L, Sentenza n. 6132 del 07/03/2025; in materiadi anzianità di servizio ad altri fini, Cass., Sez. L, Sentenza n.31149 del 28/11/2019) e il divieto di abusiva reiterazione deicontratti a termine di cui alla clausola 5 dello stesso accordoquadro (v. tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 22552 del07/11/2016, Sez. L, Sentenza n. 3472 del 12/02/2020, Sez. L,Sentenza n. 18698 del 09/06/2022, Sez. L, Ordinanza n. 3908 del21/02/2026).Il lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento aidocenti della scuolaNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20269. Per quanto riguarda invece la Direttiva 97/81/CE, relativa allavoro a tempo parziale, essa ha trovato attuazione nel dirittonazionale attraverso il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61(Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadrosul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dallaCES) e successivamente nel d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, agliartt. 4 e seguenti.Ai fini che interessano nel presente giudizio, la norma dimaggiore importanza è quella contenuta nell’art. 7 del d.lgs. n. 81del 2015, il quale regola il trattamento del lavoratore a tempoparziale e stabilisce:«1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere untrattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pienodi pari inquadramento. 2. Il lavoratore a tempo parziale ha imedesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed ilsuo trattamento economico e normativo è riproporzionato inragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratticollettivi possono modulare la durata del periodo di prova, delperiodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quelladel periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattiaed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro». Intal modo, la disciplina in materia è stata innovata rispetto alregime previgente (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 61 del2000, che prevedeva che il lavoratore a tempo parzialebeneficiasse dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pienocomparabile per alcuni determinati istituti, espressamenteindicati, fra cui l’accesso ad iniziative di formazione professionaleorganizzate dal datore di lavoro; riservando l’applicazione delprincipio del pro rata ad istituti prettamente economici; stabilendoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026di regola il riproporzionamento per tutti i trattamenti economici enormativi.Tuttavia, come già affermato da questa Corte di cassazione(Cass., Sez. L, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025), la rilevatadivergenza non induce a dubitare della conformitàdell’ordinamento interno al diritto eurounitario, in quanto ladiversa formulazione utilizzata nell’art. 7 citato non risulta di persé eccentrica rispetto alla clausola generale contenuta in propositonell’accordo quadro, risolvendosi, in ultima analisi, la verifica delrispetto del principio di non discriminazione nel riscontrodell’ammissibilità del criterio del pro rata, quale specificazionedelle ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento dellavoratore a termine, secondo l’interpretazione resa dalla Corte digiustizia UE (CGUE 3 marzo 2021, C-841/19, JL, §§ da 42 a 44).In tal modo sono stati recepiti nel diritto nazionale i principiricavabili dalla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE, ossia ilprincipio di non discriminazione e il principio del pro ratatemporis.Neanche tale normativa dedica uno specifico riferimento al lavorodei docenti della scuola.Nondimeno, l’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2015, stabilisce: «Art.12. Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche. 1. Aisensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano,ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione diquelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque,fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali inmateria».Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/20269.1. Rispetto al personale docente della scuola, occorredistinguere tra personale di ruolo e supplenti.9.1.1. Per quanto concerne i docenti di ruolo, il riferimentonormativo è dato dall’art. 491 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizionilegislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole diogni ordine e grado), il quale prevede, al comma 1, che «[f]ino alperfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orarioobbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quantoprevisto dai commi seguenti» e al comma 6 che «[i]l rapporto dilavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizionicontenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n.554».Tale ultimo rinvio deve dirsi tuttavia ormai superato, poiché lacontrattazione collettiva ha nel frattempo regolato il rapporto dilavoro dei docenti a tempo parziale.In particolare, il lavoro a tempo parziale dei docenti di ruolo trovatuttora la propria disciplina nell’art. 39 del CCNL Comparto Scuola2006-2009 del 29 novembre 2007, il quale stabilisce:«1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro atempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediantetrasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta deidipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazioneorganica complessiva di personale a tempo pieno di ciascunaclasse di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per ladotazione organica medesima. 2. Per il reclutamento delpersonale a tempo parziale si applica la normativa vigente inmateria per il personale a tempo pieno. 3. Ai fini della costituzioneNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener contodelle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche inrelazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, edassicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e inciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previstidagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore diinsegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. 4.Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia edella [OSCURATO:PERSONA], sono determinati, i criteri e le modalitàper la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deveessere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; inparticolare, con la stessa ordinanza sono definite le quotepercentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservarea rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni disoprannumero accertate. 5. I criteri e le modalità di cui al comma4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sonopreventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacalidi cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un appositoincontro. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultareda contratto scritto e deve contenere l'indicazione della duratadella prestazione lavorativa. 7. Il tempo parziale può essererealizzato: con articolazione della prestazione di servizio ridotta intutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); conarticolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana delmese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parzialeverticale); con articolazione della prestazione risultante dallacombinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempoparziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. 8. IlNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dallené può fruire di benefici che comunque comportino riduzionidell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presentecontratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione edella peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per ilrapporto a tempo pieno. 9. Al personale interessato è consentito,previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'eserciziodi altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivitàd'istituto. 10. Il trattamento economico del personale conrapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale allaprestazione lavorativa. 11. I dipendenti a tempo parzialeorizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e difestività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ilavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numerodi giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinatodalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000. 13.Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno inrapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limitiprevisti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M.n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cuiall’O.M. n.55/98».Successivamente, la contrattazione collettiva ha accorpato ilcomparto Scuola propriamente detto al comparto Università ericerca: così, gli artt. 56-58 del CCNL relativo al compartoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018 e gliartt. 107-109 del CCNL relativo al comparto istruzione e ricercaper il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 hanno riformulatola disciplina sul lavoro a tempo parziale e disapplicato le normecollettive precedenti.Ciò è tuttavia avvenuto limitatamente al lavoro nell’Università enella ricerca.Per il personale della scuola, inclusi i docenti, la disciplina sullavoro a tempo parziale contenuta nell’art. 39 del CCNL 2006-2009 non è mutata ed è rimasta applicabile (ai sensi dell’art. 1,CCNL 18 gennaio 2024, triennio 2019-2021), incluse le ordinanzeministeriali che vi hanno dato attuazione, anche nell’arcotemporale durante il quale la ricorrente ha prestato l’attivitàlavorativa per cui è causa.Pertanto, in tale arco temporale, i docenti di ruolo non potevanoottenere un part time inferiore al 50 % dell’orario a tempo pieno,che, per gli istituti di istruzione secondaria, è fissato in misurapari a 18 ore settimanali (art. 28, comma 5, CCNL 2006-2009,espressamente fatto salvo dall’art. 28 del CCNL 2016-2018; art.43, comma 5, CCNL triennio 2019-2021, che ha disapplicato leprecedenti disposizioni dettando una disciplina analoga).9.1.2. Del tutto diversa è la disciplina dei supplenti, il cui orario dilavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura oraria della singolascuola, per ciascun anno scolastico che viene in considerazione(art. 4 della legge n. 124 del 1999).Per i docenti con contratto a tempo determinato il limite del 50 %dell’orario a tempo pieno fissato dalla contrattazione collettiva nonopera, in quanto i supplenti, se pure possono essere chiamati acoprire cattedre e posti di insegnamento secondo l’orario deidocenti di ruolo (art. 4, comma 1 e comma 2, primo periodo),Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026possono anche essere destinatari di incarichi temporanei per lacopertura delle ore di insegnamento che non concorrono acostituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2, secondoperiodo, e comma 3).In tali ultime ipotesi, l’orario di lavoro dei supplenti non èdeterminato secondo le regole generali e non soggiace al limitedel 50% di quello a tempo pieno, dovendosi adattare allespecifiche esigenze del singolo istituto scolastico.[OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente: evoluzione normativa egiurisprudenziale10. [OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente è un beneficio introdottodall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti), il cui testooriginario prevedeva:«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e divalorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispettodel limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica perl'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. [OSCURATO:PERSONA],dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunqueutili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware esoftware, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e diqualificazione delle competenze professionali, svolti da entiaccreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o aciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso amusei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché periniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del pianotriennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionaledi formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Cartanon costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».11. In relazione a tale testo originario, che limitava l’erogazionedella Carta elettronica ai docenti di ruolo, questa Corte haaffermato, con la citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, iseguenti principi.11.1. [OSCURATO:PERSONA] del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, dellal. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche aidocenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quellititolari di incarico di docenza fino al termine delle attivitàdidattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo delbeneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nellegraduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati inruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindil'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e perun valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi orivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concretaper cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure amezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente,tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, adesempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), neilimiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specificadi un pregiudizio maggiore (Cass. n. 29961 del 2023).Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/202611.2. Con altre successive pronunce, questa Corte ha poi estesoil beneficio della Carta del docente anche al personale educativo(Cass., Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Sez. L,Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, Sez. L, Ordinanza n. 27872del 29/10/2024).11.3. L’affermazione di tali principi è avvenuta sul presuppostoche, ai fini dell’erogazione della Carta del docente, i docenti diruolo e i supplenti siano lavoratori tra loro comparabili, alla luceanche di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza18 maggio 2022, Ministero dell’istruzione, causa C-450/21.In tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che, ove ildocente a tempo determinato risulti svolgere un’attivitàlavorativa, che abbia la stessa natura di quella svolta dal docentedi ruolo e che richieda le stesse competenze professionali, undiverso trattamento nella erogazione della Carta del docente nonè giustificato, non ravvisandosi alcuna ragione oggettiva per taledisparità (punti 43-48).In particolare, la Corte di giustizia ha affermato: «45 Secondouna giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragionioggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata siagiustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, checontraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nelparticolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi etrasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a unareale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito erisulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni perl’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempodeterminato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità diNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno2019, [OSCURATO:PERSONA], C 72/18, EU:C:2019:516, punto 40 egiurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla meranatura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi acontratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non puòdunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi dellaclausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che lamera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente agiustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempodeterminato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe dicontenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordoquadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di unasituazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v.,in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato eglistesso che la differenza di trattamento di cui al procedimentoprincipale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che,in ogni caso, essa non può essere giustificata dall’obiettivo digarantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempoindeterminato».La Corte di giustizia ne ha dunque tratto le seguenti conclusioni:«48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono,occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e secondadichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deveessere interpretata nel senso che essa osta a una normativanazionale che riserva al solo personale docente a tempoindeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempodeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggiofinanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine diNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne lecompetenze professionali, mediante una carta elettronica che puòessere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formatodigitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware esoftware, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e diqualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, dilaurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profiloprofessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitariinerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali ecinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventiculturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e perl’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo dieffettuare attività professionali a distanza».11.4. Più di recente, la Corte di giustizia ha ribadito tali principi indue occasioni.11.4.1. Anzitutto, nella sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, causa C-268/24, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4, punto1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta nonsoltanto a una normativa nazionale che esclude dal godimentodella Carta del docente i supplenti annuali, come affermato daquesta Corte di cassazione nella sentenza n. 29961 del 2023, maanche a una normativa nazionale, come interpretata da un giudicenazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronicaai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragionioggettive ai sensi di tale disposizione.Nella sentenza Lalfi, la Corte di giustizia non ha invece presoesplicita posizione sul problema del principio del pro rata temporisapplicato alla Carta elettronica del docente, limitandosi a prendereNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026tratta nel procedimento principale non sembra applicare ilprincipio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 dellaclausola 4 dell’accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio,dal momento che l’importo dell’indennità annuale concessa sottoforma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipendedalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docentiinteressati hanno lavorato».11.4.2. Ancor più di recente, poi, nella sentenza del 29 gennaio2026, Bariello, causa C-654/24 (punti 41-43), la Corte digiustizia, pur precisando che, per i docenti a tempo determinatoormai usciti dal sistema scolastico, l’erogazione della Carta deldocente può essere sostituita dal riconoscimento di un diritto alrisarcimento del danno subito a causa di tale mancataconcessione, ha affermato che ciò deve avvenire alle stessecondizioni applicabili anche ai docenti assunti a tempoindeterminato che chiedono la concessione a posteriori dellamedesima carta e purché inoltre le modalità procedurali chedisciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino iprincipi di equivalenza e di effettività (punto 69).12. L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 è statomodificato in tre occasioni.Benché tali modifiche siano tutte posteriori alla sentenza dellaCorte di cassazione n. 29961 del 2023 e al periodo interessatodall’odierno giudizio, di esse occorre tenere conto percomprendere la volontà del legislatore all’indomani dell’estensionedella Carta del docente ai docenti a tempo determinato.Le modifiche sono state apportate: a) dall’art. 14, comma 4-bis,del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143; b) dall’art. 1,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 572, lett. a), b), c), della legge 30 dicembre 2024, n.207; c) dall’art. 6-bis, comma 1, lett. a) della legge 5 giugno2025, n. 79.Il testo risultante dalle modifiche e attualmente vigente è ilseguente:«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, divalorizzarne le competenze professionali e di favorire l'eserciziodella funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesadi cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e laformazione del docente di ruolo, del docente con contratto disupplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente concontratto di supplenza fino al termine delle attività didattichenonché del personale educativo. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo fino a euro500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata perl'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, dipubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentoprofessionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamentoe di qualificazione delle competenze professionali, svolti da entiaccreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o aciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizionedi prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostreed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumentimusicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonchéper iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito delpiano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma 124. A decorreredall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata perNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasionedella prima erogazione della stessa e, successivamente, concadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in unodegli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarlaper l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. Lasomma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria néreddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026,con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità diassegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominaledella stessa sulla base del numero dei docenti e del personaleeducativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi lemodalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.».Rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, le modificherilevanti riguardano: a) l’estensione soggettiva della Carta aidocenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante edisponibile e ai docenti con contratto di supplenza fino al terminedelle attività didattiche, nonché al personale educativo; b)l’ammontare della Carta non è determinato in misura fissaannuale, pari a 500 euro, ma ne è previsto un importo «fino a 500euro»; c) i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonchél’importo nominale sono definiti annualmente con decretoministeriale sulla base del numero degli aventi diritto e dellerisorse stanziate.Le questioni oggetto del presente giudizio13. Come si è visto, l’odierna ricorrente è stata titolare, neglianni interessati dal presente giudizio, di incarichi di supplenza aNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, conorario lavorativo però inferiore alle 18 ore settimanali.14. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, descritta neiparagrafi precedenti, il fatto che la Y.F. sia stata docente concontratto a tempo determinato non può essere di ostacolo alriconoscimento in suo favore della Carta del docente.I supplenti fino al termine delle attività didattiche svolgono infattila stessa attività lavorativa dei docenti di ruolo, hanno le stessecompetenze professionali di questi ultimi e necessitano dellastessa formazione loro riservata.In quanto lavoratori a tempo determinato, essi sono pertantocomparabili a quelli di ruolo, senza che sussistano ragionioggettive che giustifichino nei loro confronti, rispetto alla Cartadel docente, un diverso trattamento.15. L’odierna ricorrente è stata tuttavia, negli anni considerati,una docente a tempo determinato con orario di lavoro a tempoparziale.Neanche tale circostanza sarebbe di per sé ostativa alriconoscimento in suo favore della Carta del docente.In base alla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE e all’art. 7 deld.lgs. n. 81 del 2015, il lavoratore a tempo parziale non devericevere un trattamento meno favorevole di un lavoratore atempo pieno comparabile.Nondimeno, come si è visto, nella disciplina del rapporto di lavorodei docenti della scuola esiste una differenziazione rispettoall’orario di lavoro: i docenti di ruolo non possono, in base allacontrattazione collettiva e alle ordinanze ministeriali tempo pertempo vigenti, usufruire di un orario di lavoro a tempo parzialeinferiore al 50% dell’orario complessivo, che è pari a 18 oresettimanali; per i supplenti, invece, non esiste questo limite, inNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026quanto il loro orario di lavoro è calibrato sulle esigenze discopertura oraria della singola scuola, per ciascun anno scolasticoche viene in considerazione.Può dunque accadere che un docente con contratto a tempodeterminato espleti legittimamente la sua attività lavorativa perun numero di ore settimanali inferiore al 50% dell’orariocomplessivo ordinario.È quanto accaduto nel caso dell’odierna ricorrente, la quale, neglianni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, èstata destinataria di incarichi di supplenza di durata orariasettimanale pari rispettivamente al 39% nel primo anno, al 39%nel secondo, al 33% nel terzo, al 27% nel quarto.I docenti con contratto a tempo determinato non si trovano,rispetto all’orario di lavoro, in una condizione pienamentecomparabile rispetto ai docenti di ruolo.Pertanto, ove la Carta del docente venisse riconosciuta anche infavore dei docenti a tempo determinato con orario a tempoparziale inferiore al 50% dell’orario complessivo, essi godrebberodi un beneficio che i docenti di ruolo possono ottenere solosvolgendo la loro attività lavorativa per un numero di oresuperiore, ciò che potrebbe evocare il rischio di “discriminazionialla rovescia”.Inoltre, va considerato che, in base alla disciplina della Cartaelettronica del docente ratione temporis applicabile negli anniscolastici interessati dal presente giudizio, il beneficio da erogareera pari a 500 euro annuali, senza che fosse prevista unagraduazione in proporzione alle ore concretamente lavorate inrapporto all’orario complessivo ordinario dei docenti di ruolo, qualiunici soggetti originariamente destinatari della misura.Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026Pertanto, in quegli anni, un supplente che, come l’odiernaricorrente, avesse lavorato con un orario settimanale inferiore al50% dell’orario complessivo avrebbe avuto diritto a percepire 500euro annuali, vale a dire la stessa somma percepita dai supplentie dai docenti di ruolo con orario pieno, o comunque superiore al50% delle ore settimanali.16. Tale differenza di disciplina dell’orario di lavoro potrebbeportare a considerare i docenti con contratto di lavoro a tempodeterminato, assegnatari di incarichi per un numero di oresettimanali inferiore al 50% dell’orario complessivo, lavoratori noncomparabili con i docenti di ruolo ai fini della erogazione dellaCarta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121,della legge n. 107 del 2015.Il problema del “pro rata temporis”17. Un ulteriore profilo problematico riguarda l’importo dellaCarta del docente da erogare in favore dei lavoratori a tempodeterminato.Come si è visto, il testo originario dell’art. 1, comma 121, dellalegge n. 107 del 2015 prevedeva che la Carta del docente venisseerogata nella misura fissa di euro 500 annui e questa Corte, nelriconoscere il beneficio anche ai supplenti annuali e fino al terminedelle attività didattiche non ha operato distinzioni quantitative.Per i docenti a tempo parziale, tuttavia, tanto la disciplinagenerale dell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto la normativacollettiva sul lavoro part time dei docenti di ruolo prevedono che iltrattamento economico e normativo debba essere proporzionatoalla ridotta entità della prestazione lavorativa.Può dunque sorgere il dubbio che anche la Carta del docente, purnon costituendo una retribuzione accessoria, rientri nel concettodi trattamento economico e normativo proporzionale e soggiacciaNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026al principio del pro rata temporis, che pure la clausola 4 delladirettiva 97/81/CE prevede.Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte affermato che la clausola 4, punto 2,dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 si applica a tutti ivantaggi pagati in denaro al lavoratore quando la prestazione siadivisibile (v. Corte giust. Ue 5 novembre 2014, C-476/12,[OSCURATO:PERSONA], punti 21 e seguenti, egiurisprudenza precedente ivi richiamata).A ciò deve aggiungersi che, come detto, il nuovo testo dell’art. 1,comma 121 della legge n. 107 del 2015, non prevede più unimporto fisso annuale della Carta del docente, ma un importonominale variabile, che non può superare i 500 euro annui e il cuiesatto ammontare è determinato annualmente con decreto delMinistro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, «sulla base del numero dei docentie del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse dicui al comma 123».In particolare, il decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2026,nel determinare i criteri e le modalità di assegnazione della Cartaper l’anno scolastico 2025/2026, ha stabilito che essa èriconosciuta al docente di ruolo, al docente con contratto disupplenza annuale su posto vacante e disponibile, al docente concontratto di supplenza fino al termine delle attività didattichenonché al personale educativo delle istituzioni scolastiche statalidi ogni ordine e grado, sia a tempo pieno che a tempoparziale, indicando in euro 383,00 il valore nominale.Pertanto, anche considerando l’incidenza dell’ampliamento dellaplatea dei beneficiari sulla misura del beneficio, l’applicazione delprincipio del pro rata, seppure originariamente non previsto,Numero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026potrebbe valere a riequilibrare il riconoscimento della Carta incorrelazione all’effettivo impegno lavorativo del destinatario.Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale18. I dubbi manifestati nei paragrafi precedenti rendononecessario interrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea perla necessità dell’applicazione congiunta del principio di nondiscriminazione secondo due diverse direttive e, dunque, in ordineall’interpretazione da dare alla clausola 4 dell’accordo quadroallegato alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e alla clausola 4dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consigliodel 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEPsul lavoro a tempo determinato.19. I quesiti da porre sono i seguenti.A) Se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordoquadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEPe dalla CES e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato allaDirettiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativaall'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbanoessere interpretate nel senso che ostano a una normativanazionale, quale quella italiana di cui all’art. 1, comma 121, dellalegge n. 107 del 2015, nella versione anteriore alle modificheapportate nel 2024 e nel 2025, la quale non prevede che la Cartaelettronica del docente sia erogata in favore dei docenti concontratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro atempo parziale in misura inferiore al 50% dell’orario complessivoNumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026settimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazionecollettiva.B) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Cartaelettronica del docente, anche negli anni anteriori alla modificadell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, debba essereerogata in favore dei docenti di cui al quesito A) nella stessamisura prevista per i docenti con orario di lavoro a tempo pieno ea tempo parziale in misura superiore al 50% dell’orariocomplessivo settimanale, o se invece debba essere applicato ilcriterio del «pro rata temporis», con conseguente erogazione dellaCarta elettronica del docente per un importo proporzionaleall’orario di lavoro effettivo.20. La Corte di cassazione rimette alla Corte di Giustiziadell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicata sopra alparagrafo 18 e sospende il presente giudizio nelle more dellapronuncia della Corte di giustizia.21. Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudicinazionali, relative alla presentazione di domande di pronunciapregiudiziale” della CGUE (2019/C 380/01), disponel’anonimizzazione dell’ordinanza di rimessione in caso didiffusione.22. Dispone la trasmissione alla CGUE di copia conformeall’originale della presente ordinanza, di copia del fascicolo dicausa, e di copia conforme della presente ordinanza con i datidelle persone fisiche anonimizzati. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e l’art. 295 cod. proc. civ., chiede alla Cortedi Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, in viapregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto UENumero registro generale 26422/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 24317/2026Data pubblicazione 31/07/2026indicata al paragrafo 19, punti A) e B) della motivazione dellapresente ordinanza. Dispone, nelle more della pronuncia dellaCorte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presentegiudizio.Dispone che copia conforme all’originale della presenteordinanza, nonché copia del fascicolo di causa sia trasmessa allaCorte di Giustizia dell’Unione europea. Riserva alla sentenzadefinitiva ogni pronuncia in ordine a spese e compensiprofessionali del presente giudizio. Ordina, in caso di diffusione,l’anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione, e la trasmissionealla CGUE anche di copia conforme della presente ordinanzaanonimizzata.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]