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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 34985/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBergamo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto dell’istanza di restituzione della patente di guida n.

BG5900614K, sottoposta a sequestro il 9 aprile 2024.Il provvedimento impugnato fa seguito alla sentenza n. 46273 del 20 settembre 2024, emessa da questa Corte, con cui è stato annullato senza rinvio il precedente decreto del G.I.P. di Bergamo del 3 maggio 2024, poiché aveva provveduto de planoa respingere l’opposizione alla decisione del Pubblico Ministero.

La vicenda trae origine dal decreto di perquisizione emesso il 20 marzo 2024 dalla Procura di Bergamo, finalizzato al sequestro delle patenti di guida ritenute indebitamente conseguite.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] è i n dagato per falsità ideologica in atto pubblico exartt. 48 e 480 cod. pen. e per uso di mezzi fraudolenti nello svolgimento dell’esame teoricoper conseguire il titolo ex art. 1 l. 475/1925, con riferimento alla patente di guida n.

BG5909459X.

In occasione dell’esecuzionedel sequestro, però, il 9 aprile 2024, l’indagato consegnava spontaneamente una patenterecante diversa sigla (n.

BG5900614K).

La polizia giudiziaria procedeva comunque al sequestro, precisando trattarsi di un errore materiale nell’indicazione contenuta nel decretodel Pubblico Ministero.

La difesa chiedeva la restituzionedella patente, eccependo l’incongruenza tra bene ricercato sulla base delle delega e bene sequestrato nonché la mancanza della necessaria convalida del P.M., in quanto si trattava di sequestro d’iniziativa.

Il Pubblico Ministero rigettava l’istanza di restituzione.

Seguiva l’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decisa dal G.I.P. dapprima con decreto del 3 maggio 2024 (poi –come detto – annullato da questa Corte) e successivamente con l’ordinanza dell’8 aprile 2025 ora in esame, con cui è stata ritenuta immutata la necessità del sequestro probatorio.

2. Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, il [OSCURATO:PERSONA] –a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] –ha impugnato per Cassazione l’ordinanza del G.I.P. di Bergamo, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 2, 355, 263, comma 5, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione.

Sostiene che il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria il 9 aprile 2024, su una patente diversa da quella di cui al decreto del Pubblico Ministero, costituisse attività d’iniziativa soggetta a convalida del P.M., mai intervenuta, con conseguente inefficacia del vincolo.

Lamenta che il G.I.P. non abbia esaminato tale profilo, limitandosi a ribadire la sussistenza della necessità del sequestro probatorio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 2, 253 e 262 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere il giudice affrontato i rilievi circa l’assenza di fumus commissi delicti e la mancanza di esigenze probatorie.

Sottolinea che, a seguito delle indagini, sarebbe emersa l’insussistenza dell’ipotesi di reato contestata, posto che l’imputato avrebbe sostenuto autonomamente l’esame di guida senza l’ausilio degli apparati elettronici contestati, circostanza avvalorata da intercettazioni.

Aggiunge che, in ogni caso, il sequestro non sarebbe più necessario ai fini di prova, essendo già agli atti videoregistrazioni e intercettazioni sufficienti all’uopo .

Infine, rileva la contraddittorietà della motivazione del G.I.P., il quale avrebbe prospettato la confisca del documento in caso di condanna, confondendo sequestro probatorio e preventivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Dagli atti risulta una discrasia tra la sigla alfanumerica identificativadella patente indicata nel decreto di perquisizione e quell a relativa a l documento effettivamente sequestrato.

È dunque necessario accertare se l’incongruenza sia frutto di mero errore materiale, che non inciderebbe sull ’identificazione dell’oggetto il cui sequestro era stato delegato dal Pubblico Ministero (ovvero l’unica patente di guida conseguita dal [OSCURATO:PERSONA]), o se, nel presente caso, si sia proceduto al sequestro di un bene esistente diverso da quello contemplato dal provvedimento del Pubblico Ministero (un’altra patente del [OSCURATO:PERSONA]).

Tale verifica non è stata adeguatamente compiuta dal G.I.P., che ha omesso di motivare sul punto limitandosi a ribadire la necessità del “sequestro probatorio in relazione alla valutazione nel merito dell'accusa”, e alla possibile sua confisca: senza chiarire se il documento oggetto testualedel decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero esistesse o meno e se, in definitiva, si sia trattato di un unico documento, indicato semplicemente con un numero errato, oppure di una pluralità di documenti: caso , quest’ultimo, in cui si dovrebbe effettivamente parlaredi un sequestro di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], poiché caduto su un bene diverso da quello oggetto della delega del Pubblico Ministero.

Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che dovrà espressamente valutare la corrispondenza tra il bene oggetto del decreto emesso dal Pubblico Ministero e quello sottoposto a sequestro, nonché – in caso negativo – le eventuali conseguenze su validità ed efficacia del vincolo in difetto di convalida.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBergamo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto dell’istanza di restituzione della patente di guida n. BG5900614K, sottoposta a sequestro il 9 aprile 2024.Il provvedimento impugnato fa seguito alla sentenza n. 46273 del 20 settembre 2024, emessa da questa Corte, con cui è stato annullato senza rinvio il precedente decreto del G.I.P. di Bergamo del 3 maggio 2024, poiché aveva provveduto de planoa respingere l’opposizione alla decisione del Pubblico Ministero. La vicenda trae origine dal decreto di perquisizione emesso il 20 marzo 2024 dalla Procura di Bergamo, finalizzato al sequestro delle patenti di guida ritenute indebitamente conseguite. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] è i n dagato per falsità ideologica in atto pubblico exartt. 48 e 480 cod. pen. e per uso di mezzi fraudolenti nello svolgimento dell’esame teoricoper conseguire il titolo ex art. 1 l. 475/1925, con riferimento alla patente di guida n. BG5909459X. In occasione dell’esecuzionedel sequestro, però, il 9 aprile 2024, l’indagato consegnava spontaneamente una patenterecante diversa sigla (n. BG5900614K). La polizia giudiziaria procedeva comunque al sequestro, precisando trattarsi di un errore materiale nell’indicazione contenuta nel decretodel Pubblico Ministero. La difesa chiedeva la restituzionedella patente, eccependo l’incongruenza tra bene ricercato sulla base delle delega e bene sequestrato nonché la mancanza della necessaria convalida del P.M., in quanto si trattava di sequestro d’iniziativa. Il Pubblico Ministero rigettava l’istanza di restituzione. Seguiva l’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decisa dal G.I.P. dapprima con decreto del 3 maggio 2024 (poi –come detto – annullato da questa Corte) e successivamente con l’ordinanza dell’8 aprile 2025 ora in esame, con cui è stata ritenuta immutata la necessità del sequestro probatorio. 2. Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, il [OSCURATO:PERSONA] –a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] –ha impugnato per Cassazione l’ordinanza del G.I.P. di Bergamo, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 2, 355, 263, comma 5, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione. Sostiene che il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria il 9 aprile 2024, su una patente diversa da quella di cui al decreto del Pubblico Ministero, costituisse attività d’iniziativa soggetta a convalida del P.M., mai intervenuta, con conseguente inefficacia del vincolo. Lamenta che il G.I.P. non abbia esaminato tale profilo, limitandosi a ribadire la sussistenza della necessità del sequestro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 2, 253 e 262 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere il giudice affrontato i rilievi circa l’assenza di fumus commissi delicti e la mancanza di esigenze probatorie. Sottolinea che, a seguito delle indagini, sarebbe emersa l’insussistenza dell’ipotesi di reato contestata, posto che l’imputato avrebbe sostenuto autonomamente l’esame di guida senza l’ausilio degli apparati elettronici contestati, circostanza avvalorata da intercettazioni. Aggiunge che, in ogni caso, il sequestro non sarebbe più necessario ai fini di prova, essendo già agli atti videoregistrazioni e intercettazioni sufficienti all’uopo . Infine, rileva la contraddittorietà della motivazione del G.I.P., il quale avrebbe prospettato la confisca del documento in caso di condanna, confondendo sequestro probatorio e preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Dagli atti risulta una discrasia tra la sigla alfanumerica identificativadella patente indicata nel decreto di perquisizione e quell a relativa a l documento effettivamente sequestrato. È dunque necessario accertare se l’incongruenza sia frutto di mero errore materiale, che non inciderebbe sull ’identificazione dell’oggetto il cui sequestro era stato delegato dal Pubblico Ministero (ovvero l’unica patente di guida conseguita dal [OSCURATO:PERSONA]), o se, nel presente caso, si sia proceduto al sequestro di un bene esistente diverso da quello contemplato dal provvedimento del Pubblico Ministero (un’altra patente del [OSCURATO:PERSONA]). Tale verifica non è stata adeguatamente compiuta dal G.I.P., che ha omesso di motivare sul punto limitandosi a ribadire la necessità del “sequestro probatorio in relazione alla valutazione nel merito dell'accusa”, e alla possibile sua confisca: senza chiarire se il documento oggetto testualedel decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero esistesse o meno e se, in definitiva, si sia trattato di un unico documento, indicato semplicemente con un numero errato, oppure di una pluralità di documenti: caso , quest’ultimo, in cui si dovrebbe effettivamente parlaredi un sequestro di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], poiché caduto su un bene diverso da quello oggetto della delega del Pubblico Ministero. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che dovrà espressamente valutare la corrispondenza tra il bene oggetto del decreto emesso dal Pubblico Ministero e quello sottoposto a sequestro, nonché – in caso negativo – le eventuali conseguenze su validità ed efficacia del vincolo in difetto di convalida. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame al Trib
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