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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 1969

Cassazione n. 02386/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Terlizzi (Ba) 09/07/1969 avverso la sentenza n. 2714/20 della Corte di appello di Bari del 27/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione; sentiti per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari ha confermato, rispetto alle plurime originarie imputazioni, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al solo delitto di calunnia continuata (artt. 81, 61 n. 2, 368 cod. pen.) in danno di sette presunti clienti della sua attività di avvocato, commesso perché, dopo averne falsamente sottoscritto i mandati ad litem e falsamente certificato l'autenticità delle relative sottoscrizioni, li denunciava a sua volta per calunnia dopo avere appreso che gli stessi avevano sporto querela nei propri confronti; all'esito dei gradi di merito del giudizio, l'imputata è stata condannata alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa al pari di quella accessoria dell'interdizione dalla professione forense della stessa durata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che articola sette motivi di ricorso, enunciati nei limiti del disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione falsa applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., 83 del decreto - legge n. 18 del 2020 e 108, 601 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 6 Convenzione EDU.

Con l'anzidetta disposizione di legge emergenziale (art. 83 d.l. n. 18 del 2020), il legislatore ha introdotto un'ipotesi di sospensione assoluta di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali processuali, congelando in tal modo tout court l'attività giudiziaria per il tempo necessario a superare l'emergenza sanitaria, predeterminato per legge nella misura fissata ed inderogabile di 64 giorni, decorrente dal 8 marzo 2020 e fino al 11 maggio 2020, con rinvio d'ufficio a nuovo ruolo in data successiva al 30 giugno.

Nel presente procedimento è accaduto che, differita a nuovo ruolo l'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello il 9 marzo 2020, con decreto del Presidente della Corte del 23 marzo la stessa è stata rinviata al 27 novembre 2020, ordinandosi la notifica del nuovo decreto di fissazione della nuova udienza secondo le modalità derogatorie di cui al comma 14 dello stesso art. 83 (notificazione all'imputato a mezzo PEC nei confronti del difensore).

La sospensione assoluta dei termini prevista ope legis non autorizzava, tuttavia, né l'emissione del nuovo decreto di fissazione né la sua notificazione con le modalità previste dalla normativa speciale, essendosi in tal modo consumata nullità assoluta di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., attesa la parificazione di tale situazione alla radicale mancanza della citazione della imputata, non sanabile ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. Né la rilevata presenza fisica dell'imputata all'udienza del 27 novembre 2020 ha potuto integrare sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., attesa l'ulteriore violazione del diritto di difesa, integrato dalla nomina alla stessa di un difensore di ufficio, prontamente reperito in udienza, cui non veniva, però, concesso l'invocato termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

In ragione della descritta dinamica processuale si è consumata una grave violazione del diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., comportante la nullità assoluta di tutti gli atti successivamente adottati dalla Corte di merito, compresa la sentenza impugnata.

2.2. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 486 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 Convenzione EDU.

La sentenza va annullata perché inficiata da ulteriore grave violazione di legge in ordine all'omessa sospensione del dibattimento in ragione del sopravvenuto impedimento dell'imputata, colta da improvviso malore durante l'udienza di trattazione, a partecipare attivamente al processo.

2.3. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 96 e 97 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 Convenzione EDU.

Il difensore nominato di ufficio all'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], non era quello di turno e non risultava iscritto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. negli elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dove deve essere depositata la documentazione prevista dagli artt. 29 e segg. disp. att. cod. proc. pen.; in tale veste non è stato in grado di assicurare una difesa effettiva all'imputata, pur essendo stato nominato in fase di decisione del giudizio di secondo grado.

2.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 368 cod. pen. in ordine alla ribadita sussistenza del delitto di calunnia.

Il reato non è configurabile dal momento che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, passato in giudicato e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, acquisendo forza preclusiva endoprocessuale.

2.5. Violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. riguardo al travisamento dei risultati della consulenza grafologica disposta dal PM, costituente la base della ritenuta falsità delle sottoscrizioni presenti sui mandati alle liti per i ricorsi presentati dinanzi al Tribunale di Bari.

2.6. Violazione ed errata applicazione dell'art. 125 in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della sentenza in ordine al risultato probatorio tratto dalla prova scientifica, costituita dalla consulenza grafologica del Pubblico Ministero nonché per omessa motivazione sulle testimonianze rese sul punto dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Tuberoso.

La consulenza grafologica non si è svolta sugli originali dei documenti esaminati, bensì su copie dei ricorsi stampate dal computer dello studio della imputata, come attestato dalle dichiarazioni rese dai predetti testimoni.

Ove i documenti fossero stati originali, contenenti cioè l'autentica di firma, vi sarebbe, inoltre, comparso in basso il timbro di rilascio copie per uso notifica; l'assenza di tale timbro conferma, pertanto, che trattasi di copie dei ricorsi stampate dal computer di studio su cui la firma del cliente veniva messa in corsivo dall'imputata o dai suoi collaboratori, in maniera conforme alla legge.

La Corte di merito è, inoltre, incorsa in illogicità manifesta nella ricostruzione delle dichiarazioni rese dalle parti offese per averne sommariamente ribadito il giudizio di coerenza sui temi del disconoscimento delle firme sui ricorsi loro mostrate, del mancato accesso presso lo studio dell'imputata ai fini del rilascio del mandato alle liti e dell'omessa percezione di emolumenti previdenziali.

2.7. Violazione ed errata applicazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia: a parte l'assenza dell'elemento materiale presupposto, l'imputata non ha mai avuto consapevolezza dell'innocenza dei soggetti incolpati.

3. Con atto tramesso via PEC in data 8 giugno 2021, il secondo difensore della ricorrente ha formulato i seguenti motivi nuovi.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nelle more della celebrazione del processo di appello.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 108 cod. proc. pen., 83 decreto - legge n. 18 del 2020 e 24 Cost. riguardo alla mancata concessione del termine a difesa al difensore di ufficio

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, prodotto copia della sentenza Corte Cost. n. 140 del 2021, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, decreto - legge n. 18 del 2020, unitamente a memoria del 9 novembre 2021, con la quale i difensori della ricorrente hanno congiuntamente ribadito la tesi dell'intervenuta prescrizione del reato prima ancora della celebrazione del giudizio di appello, anche alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2021 n. 140.

5. In vista dell'odierna udienza, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nota in cui ribadisce la tesi della valenza preclusiva del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari di cui al precedente par.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] \

1. Il ricorso è manifestamente infondato e in parte basato su motivi non proponibili in sede di legittimità e va come tale dichiarato inammissibile.

2. Preliminarmente rispetto alle questioni processuali e sostanziali di cui oltre, va rilevato che il delitto di calunnia ascritto alla ricorrente risulta commesso il 5 e il 7 ottobre 2012; di conseguenza il tempo di prescrizione massima di sette anni e sei mesi va astrattamente individuato nei giorni 5 e 7 aprile 2020, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 27 novembre 2020.

A termine massimo dì sette anni e sei mesi vanno, tuttavia, aggiunti i periodi di sospensione del corso della prescrizione analiticamente descritti alle pag. 23 e 24 della sentenza impugnata, pari a complessivi dieci mesi e ventisette giorni, che determinano lo slittamento di quel termine rispettivamente al 2 ed al 4 marzo 2021, in epoca, pertanto, successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Sul punto non v'è stata contestazione da parte della ricorrente ed i periodi di sospensione debbono ritenersi correttamente individuati e computati.

Al termine così determinato debbono, infine, aggiungersi i sessantaquattro giorni di sospensione previsti della legislazione emergenziale (periodo così individuato in base al cbn. disp. dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dichiarato legittimo da Corte costituzionale n. 278 del 2020 e dell'art. 36, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40), con la conseguenza che il termine di prescrizione massima va in concreto individuato nei giorni 6 e 8 maggio 2021, successivo — sembra utile ribadirlo - alla pronuncia della sentenza di appello.Né tale conclusione muta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021 prodotta dalla difesa, atteso che, come anzi detto e puntualmente precisato nella sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data dell'udienza del 27 novembre 2020, tenuto conto solo dei periodi di sospensione di cui all'art. 159, primo comma, n. 3) cod. pen.

Da quanto esposto emerge la palese infondatezza del primo motivo aggiunto di ricorso che prospetta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima ancora della sentenza di appello.

Irrilevante appare, inoltre, il richiamo a Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28060, relativa all'ipotesi dell'assenza dell'imputato dichiarata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., del tutto diversa rispetto alle situazioni disciplinate dall'art. 420-ter cod. proc. pen. relative all'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore per legittimo impedimento verificatasi nel corso del presente giudizio.

3. Passando alla trattazione delle ulteriori doglianze, vanno svolte le seguenti considerazioni.

3.1. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

Nella fattispecie analiticamente descritta in ricorso non si è consumata alcuna nullità né di carattere assoluto né a regime intermedio.

Dopo il differimento a nuovo ruolo dell'udienza fissata originariamente il giorno 9 marzo 2020, il successivo 23 marzo il Presidente della Corte di appello ha emesso decreto di fissazione per l'udienza del 27 novembre 2020, disponendone la notifica al difensore via PEC ai sensi dell'art. 83, comma 14 del citato decreto - legge n. 18 del 2020.

La tesi difensiva della sospensione assoluta dell'attività giudiziaria al di fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 83 è palesemente destituita di fondamento: il Presidente della Corte ha, infatti, legittimamente disposto la fissazione della nuova udienza di rinvio ai sensi del comma 7, lett. g) dello stesso art. 83.

Il comma 5 di tale articolo recita, infatti, che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Volutamente il comma non menziona la lett. g), che prevede l'ipotesi del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali rientranti nell'attività giudiziaria sospesa, con le eccezioni indicate al comma 3 riguardanti l'attività giudiziaria non sospesa, da cui consegue la piena aderenza della misura ordinatoria processuale adottata dal Presidente della Corte territoriale alla previsione normativa emergenziale.

Diversamente opinando, si dovrebbero ritenere nulle tutte le analoghe misure adottate dai capi di tutti gli uffici giudiziari d'Italia al tempo della pandemia, in funzione di una paralisi totale anche dell'attività organizzativa giudiziaria che il legislatore dell'emergenza semplicemente non ha inteso stabilire.

Peraltro, la stessa sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale prodotta dalla difesa ha confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari - già previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020 - di adottare misure organizzative connesse alle esigenze sanitarie derivanti dall'epidemia in atto (pag. 12), nonché provvedimenti riguardanti l'attività giudiziaria in senso stretto (pag. 13).

Ad ogni buon conto, in ossequio al regime emergenziale da pandemia da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono ritualmente eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223).

Quindi, nessuna nullità si è verificata per omessa citazione dell'imputata.

In senso dirimente, infine, l'imputata risultava presente all'udienza del 27 novembre 2020, in quell'occasione revocava inopinatamente (e strumentalmente secondo la sentenza) il difensore di fiducia in viaggio da Roma per raggiungere Bari, le veniva nominato un difensore di ufficio prontamente reperito tra i legali presenti (art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) ed il suo nuovo difensore chiedeva la concessione di un termine a difesa, ma non eccepiva alcunché riguardo alle modalità di fissazione dell'udienza.

La Corte rigettava l'istanza di differimento dell'udienza ad altra data, attesi i pregressi innumerevoli rinvii già disposti per le ragioni più varie, puntualmente illustrate da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata (non solo impedimenti per motivi di salute dell'imputata o del difensore, ma anche ripetuti avvicendamenti dei difensori di fiducia) e concedeva solo un differimento di circa quindici minuti per consultazioni tra difensore ed imputata; quindi, ne assumeva le dichiarazioni e ultimava la trattazione del processo.

Dal sintetico riassunto delle cadenze procedimentali d'interesse si ricava, perciò, che ove mai si fosse verificata una nullità, essa avrebbe al più avuto attinenza alla corretta citazione in giudizio dell'imputata presente, rientrando nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.), da eccepire entro i termini di cui all'art. 182 cod. proc.,)[ pen., ma in concreto sanata dalla mancata proposizione dell'eccezione da parte dell'imputata e del suo difensore ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen.

Ribadito ancora una volta che nessuna nullità, né assoluta né di altro genere, si è mai verificata, la tesi difensiva dell'impossibilità di una sanatoria per violazione del diritto di difesa è, dunque, palesemente infondata e smentita dalle norme vigenti.

Quanto alla mancata concessione del termine a difesa al legale nominato d'ufficio, valgono le seguenti considerazioni.

La sentenza impugnata dà conto in maniera dettagliata del tormentato andamento della fase dibattimentale in grado di appello, dovuto ai tentativi dell'imputata di condizionarne lo svolgimento mediante continue interruzioni (v. pag. 8 -10 sentenza impugnata).

In tale peculiare contesto processuale, connotato anche dalle numerose interruzioni del dibattimento verificatesi, sempre ad iniziativa dell'imputata o dei suoi difensori, nel corso del primo grado di giudizio (quello, cioè, successivo alla declaratoria di incompetenza dell'autorità giudiziaria di Trani da parte della stessa Corte di appello di Bari con sentenza del 27 settembre 2016), reputa questo Collegio legittima la decisione della Corte territoriale di non concedere l'invocato termine a difesa, al fine di non consentire un abuso delle facoltà processuali alla stessa spettanti.

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è del resto già pronunciata su di una fattispecie quasi sovrapponibile a quella in esame, affermando che "in materia di diritto di difesa, il giudice legittimamente non accoglie l'istanza di rinvio avanzata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. dal nuovo difensore, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione di altro revocato, quando l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5, n. 23884 del 01/03/2019, Trevisan, Rv. 277244 in fattispecie in cui l'imputato, dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione dell'esame da lui stesso richiesta di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia).

Trattasi di pronuncia costituente logico sviluppo di Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 con cui questa Corte di legittimità aveva già sancito che "il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione".

Risulta, peraltro, dalla sentenza (v. pag. 10-11) che il difensore d'ufficio ha formulato le sue conclusioni, riportandosi all'atto di appello e a tutti gli scritti difensivi, anche a firma dell'imputata, chiedendone l'assoluzione con formula piena in via principale e in subordine la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, ricevendo, persino, una minaccia di denuncia da parte dell'assistita.

Va, pertanto, confermata la legittimità delle determinazioni della Corte territoriale, che le ha assunte ravvisando l'abuso delle facoltà processuali spettanti all'imputata, volto a conseguire una ulteriore dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, in contrasto con le esigenze di lealtà processuale e di ragionevole durata del processo.

3.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale, vertente sull'omessa sospensione del dibattimento in ragione del dedotto impedimento dell'imputata, colta da improvviso malore durante l'udienza di trattazione in grado di appello, risulta palesemente destituito di fondamento.

La Corte territoriale ha dato conto dell'ulteriore tentativo dell'imputata di procrastinare la definizione del giudizio, questa volta consistito nel gettarsi improvvisamente a terra, dichiarando di sentirsi male e di avere bisogno di assistenza medica (pag. 10 sent.), pur essendosi in precedenza mostrata in buona salute e capace di sostenere in maniera combattiva le proprie posizioni; la stessa affermava, infine, di voler rendere dichiarazioni spontanee, ma di non essere in grado di farlo, non sentendosi bene (pag. 11 sent.).

Costituisce, dunque, valutazione di mero fatto e come tale insuscettibile di censura sul piano logico, quella operata dai giudici di appello di reputare il malore allegato meramente strumentale al differimento della definizione del processo, disponendo, pertanto, procedersi oltre nella trattazione dell'udienza ed infine ritirandosi in camera di consiglio, per dare quindi, lettura del dispositivo.

3.3. Anche il terzo motivo di ricorso del ricorso principale, duplicato nel suo contenuto dal secondo motivo aggiunto, appare manifestamente infondato.

La tesi difensiva è che non essendo il difensore nominato di ufficio all'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], quello di turno e non risultando iscritto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. negli elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Bari, non era stato in grado di assicurare una difesa effettiva all'imputata.

È notorio, però, che in casi simili non è ravvisabile alcuna forma di nullità.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante sul tema.Tra molte e varie pronunce vale da ultimo richiamare Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907 secondo cui non costituisce "causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso".

3.4. Anche il quarto motivo del ricorso principale, ribadito nelle sue linee essenziali con la nota di udienza depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta palesemente infondato.

La ricorrente sostiene la non configurabilità del reato di calunnia, posto che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, "passato in giudicato" e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, avendo lo stesso, perciò, acquisito forza preclusiva endoprocessuale.

La tesi si fonda in realtà su di una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di estensione dello effetto preclusivo endoprocessuale al di là dell'originario ambito fissato dall'art.649 cod. proc. pen.

In termini generali è stato, infatti, affermato che "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005; Donati, Rv. 231799), con effetti rilevanti su determinate situazioni processuali, come in tema di archiviazione di cui ampiamente in motivazione.

Il presupposto di ogni ragionamento connesso a tale pronuncia è, tuttavia, l'identità storico-naturalistica del fatto su cui è intervenuta la decisione avente effetti preclusivi e il successivo giudizio, evenienza che, pure a volere aderire alla prospettazione giuridica difensiva, non si è mai verificata.

La stessa ricorrente deduce, infatti, che il provvedimento di archiviazione del G.i.p. - dalla Corte di appello reputato di non facile comprensione (v. pag. 46 sent.) - avrebbe avuto ad oggetto alcune delle condotte falsificatorie che le vengono ascritte, laddove il tema del presente giudizio è piuttosto l'incolpazione lo di calunnia da lei formulata, consapevole della loro innocenza, nei confronti di persone che, ignare di averle mai fornito mandato ad litem e di avere apposto la rispettiva sottoscrizione, avevano sporto denuncia nell'apprendere dell'esistenza di documenti attestanti, invece, il contrario.

È innegabile che quelle di falsificazione costituiscano il presupposto logico della condotta, cronologicamente successiva, che le viene ascritta, ma non può che ribadirsi come l'essenza del reato di cui si discute sia costituita dalla falsa incolpazione di quei presunti clienti e che al fine di giungere alla decisione di colpevolezza i giudici di merito hanno dovuto necessariamente prendere in considerazione in via incidentale le suddette falsificazioni, alla stregua di ogni situazione di fatto che si ponga in rapporto di antecedenza logico-naturalistica rispetto alla specifica condotta integrante l'illecito penale, come peraltro correttamente ritenuto dai giudici di appello (v. pagg. 29-30 e 46 sentenza impugnata).

3.5. Gli ultimi motivi (quinto, sesto e settimo) del ricorso principale sono, invece, intrinsecamente improponibili.

Con il quinto motivo, si chiede a questa Corte di cassazione di rivalutare il significato e la rilevanza di un elemento di prova, costituito dalla consulenza grafologica disposta dal Pubblico Ministero, ipotizzandone un travisamento che postula necessariamente un indebito sconfinamento del giudice di legittimità - chiamato ad interpretare in concreto il contenuto e la rilevanza dell'atto processuale - nell'ambito delle attribuzioni riservate in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del processo.

Trattasi di doglianza, pertanto, inammissibile, in quanto volta a sollecitare 'una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove' ovvero a evidenziare 'ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria dei singolo elemento' (tra molte v.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La censura si rivela per di più manifestamente infondata a fronte della motivazione lineare ed esauriente con cui i giudici di appello hanno dato conto delle ragioni di affidabilità, per qualificazione professionale, dei consulenti tecnici e della specifica attività di consulenza per metodo e risultato raggiunto (v. pag. 32-33 sentenza).

Con il sesto motivo, la ricorrente chiede a questa Corte di sottoporre a revisione il risultato probatorio tratto da detta prova scientifica, sostituendo le proprie determinazioni a quelle dei precedenti giudici, invocando l'attribuzione di decisivo rilievo alle deposizioni rese dai testimoni avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tuberoso, nella sua prospettazione sostanzialmente ignorate, anche sotto il profilo della motivazione, dai giudici di merito e suscettibili a suo avviso di sovvertire gli esiti della consulenza grafologica.

Non è, tuttavia, ravvisabile il dedotto travisamento probatorio alla luce della congrua e puntuale motivazione svolta sul punto dalla Corte di appello, anche in relazione alla dirimente circostanza che il consulente tecnico ebbe ad esaminare atti in originale, atteso che i fascicoli dei procedimenti civili (innanzi al Giudice del lavoro) in cui i ricorsi con i relativi mandati erano contenuti in originale, vennero sequestrati con decreto del Pubblico Ministero (pag. 33 sentenza), con la conseguenza di privare di rilievo le dedotte deposizioni testimoniali e i dubbi sollevati dalla difesa sul materiale sottoposto alla valutazione del consulente tecnico.

A tale già non consentita operazione ermeneutica si aggiunge quella del pari improponibile di sollecitare la rivalutazione della coerenza e dell'attendibilità delle persone offese (pag. 38 ricorso), in linea di continuità rispetto ad una prospettiva generale del ricorso che invoca da questa Corte di cassazione l'esercizio di prerogative che semplicemente esulano dall'ambito proprio del vaglio di legittimità, tenuto anche conto della puntuale e specifica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, previo distinto e analitico esame delle posizioni di ciascuna persona offesa e delle ragioni per cui le stesse debbono ritenersi attendibili (pagg. 31-43 sentenza impugnata).

Alla superiore considerazione si aggiunge, inoltre, quella della completezza e congruità logica della motivazione anche in riferimento alla dedotta omessa valutazione del materiale probatorio fornito dalla stessa ricorrente (cd. documentazione personalissima, quali cedolini, modelli CUD, codici fiscali, etc.) a dimostrazione dell'effettività dei rapporti professionali con le stesse persone offese e di conseguenza dell'insussistenza della calunnia nei loro confronti (v. a titolo di esempio pag. 37 riferita alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]).

Con il settimo e ultimo motivo si deduce, infine, violazione dell'art. 368 cod. pen., allegandosi la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, ribadendo la ricorrente che "le risultanze probatorie ed i fatti esaminati dimostrano che difetta la tipicità del reato di calunnia", mancandone l'elemento materiale (pag. 42 ricorso).

Anche in questo caso si pretende, tuttavia, dalla Corte di cassazione l'esercizio di attribuzioni che la legge non prevede, considerato oltre tutto che tale censura non è stata posta neppure al vaglio al giudice di appello, cui il tema della configurabilità del delitto di calunnia veniva dedotto sotto il diverso profilo della erronea valutazione delle risultanze probatorie di tipo dichiarativo, documentale e grafologico acquisite al processo (quarto motivo di appello, pag. 25 e segg. sentenza impugnata) ed entro tali limiti il tema deve ritenersi debitamente affrontato dal giudice dell'impugnazione.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Terlizzi (Ba) 09/07/1969 avverso la sentenza n. 2714/20 della Corte di appello di Bari del 27/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione; sentiti per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari ha confermato, rispetto alle plurime originarie imputazioni, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al solo delitto di calunnia continuata (artt. 81, 61 n. 2, 368 cod. pen.) in danno di sette presunti clienti della sua attività di avvocato, commesso perché, dopo averne falsamente sottoscritto i mandati ad litem e falsamente certificato l'autenticità delle relative sottoscrizioni, li denunciava a sua volta per calunnia dopo avere appreso che gli stessi avevano sporto querela nei propri confronti; all'esito dei gradi di merito del giudizio, l'imputata è stata condannata alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa al pari di quella accessoria dell'interdizione dalla professione forense della stessa durata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che articola sette motivi di ricorso, enunciati nei limiti del disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione falsa applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., 83 del decreto - legge n. 18 del 2020 e 108, 601 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 6 Convenzione EDU. Con l'anzidetta disposizione di legge emergenziale (art. 83 d.l. n. 18 del 2020), il legislatore ha introdotto un'ipotesi di sospensione assoluta di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali processuali, congelando in tal modo tout court l'attività giudiziaria per il tempo necessario a superare l'emergenza sanitaria, predeterminato per legge nella misura fissata ed inderogabile di 64 giorni, decorrente dal 8 marzo 2020 e fino al 11 maggio 2020, con rinvio d'ufficio a nuovo ruolo in data successiva al 30 giugno. Nel presente procedimento è accaduto che, differita a nuovo ruolo l'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello il 9 marzo 2020, con decreto del Presidente della Corte del 23 marzo la stessa è stata rinviata al 27 novembre 2020, ordinandosi la notifica del nuovo decreto di fissazione della nuova udienza secondo le modalità derogatorie di cui al comma 14 dello stesso art. 83 (notificazione all'imputato a mezzo PEC nei confronti del difensore). La sospensione assoluta dei termini prevista ope legis non autorizzava, tuttavia, né l'emissione del nuovo decreto di fissazione né la sua notificazione con le modalità previste dalla normativa speciale, essendosi in tal modo consumata nullità assoluta di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., attesa la parificazione di tale situazione alla radicale mancanza della citazione della imputata, non sanabile ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. Né la rilevata presenza fisica dell'imputata all'udienza del 27 novembre 2020 ha potuto integrare sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., attesa l'ulteriore violazione del diritto di difesa, integrato dalla nomina alla stessa di un difensore di ufficio, prontamente reperito in udienza, cui non veniva, però, concesso l'invocato termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. In ragione della descritta dinamica processuale si è consumata una grave violazione del diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., comportante la nullità assoluta di tutti gli atti successivamente adottati dalla Corte di merito, compresa la sentenza impugnata. 2.2. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 486 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 Convenzione EDU. La sentenza va annullata perché inficiata da ulteriore grave violazione di legge in ordine all'omessa sospensione del dibattimento in ragione del sopravvenuto impedimento dell'imputata, colta da improvviso malore durante l'udienza di trattazione, a partecipare attivamente al processo. 2.3. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 96 e 97 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 Convenzione EDU. Il difensore nominato di ufficio all'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], non era quello di turno e non risultava iscritto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. negli elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dove deve essere depositata la documentazione prevista dagli artt. 29 e segg. disp. att. cod. proc. pen.; in tale veste non è stato in grado di assicurare una difesa effettiva all'imputata, pur essendo stato nominato in fase di decisione del giudizio di secondo grado. 2.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 368 cod. pen. in ordine alla ribadita sussistenza del delitto di calunnia. Il reato non è configurabile dal momento che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, passato in giudicato e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, acquisendo forza preclusiva endoprocessuale. 2.5. Violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. riguardo al travisamento dei risultati della consulenza grafologica disposta dal PM, costituente la base della ritenuta falsità delle sottoscrizioni presenti sui mandati alle liti per i ricorsi presentati dinanzi al Tribunale di Bari. 2.6. Violazione ed errata applicazione dell'art. 125 in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della sentenza in ordine al risultato probatorio tratto dalla prova scientifica, costituita dalla consulenza grafologica del Pubblico Ministero nonché per omessa motivazione sulle testimonianze rese sul punto dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Tuberoso. La consulenza grafologica non si è svolta sugli originali dei documenti esaminati, bensì su copie dei ricorsi stampate dal computer dello studio della imputata, come attestato dalle dichiarazioni rese dai predetti testimoni. Ove i documenti fossero stati originali, contenenti cioè l'autentica di firma, vi sarebbe, inoltre, comparso in basso il timbro di rilascio copie per uso notifica; l'assenza di tale timbro conferma, pertanto, che trattasi di copie dei ricorsi stampate dal computer di studio su cui la firma del cliente veniva messa in corsivo dall'imputata o dai suoi collaboratori, in maniera conforme alla legge. La Corte di merito è, inoltre, incorsa in illogicità manifesta nella ricostruzione delle dichiarazioni rese dalle parti offese per averne sommariamente ribadito il giudizio di coerenza sui temi del disconoscimento delle firme sui ricorsi loro mostrate, del mancato accesso presso lo studio dell'imputata ai fini del rilascio del mandato alle liti e dell'omessa percezione di emolumenti previdenziali. 2.7. Violazione ed errata applicazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia: a parte l'assenza dell'elemento materiale presupposto, l'imputata non ha mai avuto consapevolezza dell'innocenza dei soggetti incolpati. 3. Con atto tramesso via PEC in data 8 giugno 2021, il secondo difensore della ricorrente ha formulato i seguenti motivi nuovi. 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nelle more della celebrazione del processo di appello. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 108 cod. proc. pen., 83 decreto - legge n. 18 del 2020 e 24 Cost. riguardo alla mancata concessione del termine a difesa al difensore di ufficio 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, prodotto copia della sentenza Corte Cost. n. 140 del 2021, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, decreto - legge n. 18 del 2020, unitamente a memoria del 9 novembre 2021, con la quale i difensori della ricorrente hanno congiuntamente ribadito la tesi dell'intervenuta prescrizione del reato prima ancora della celebrazione del giudizio di appello, anche alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2021 n. 140. 5. In vista dell'odierna udienza, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nota in cui ribadisce la tesi della valenza preclusiva del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari di cui al precedente par. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] \ 1. Il ricorso è manifestamente infondato e in parte basato su motivi non proponibili in sede di legittimità e va come tale dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente rispetto alle questioni processuali e sostanziali di cui oltre, va rilevato che il delitto di calunnia ascritto alla ricorrente risulta commesso il 5 e il 7 ottobre 2012; di conseguenza il tempo di prescrizione massima di sette anni e sei mesi va astrattamente individuato nei giorni 5 e 7 aprile 2020, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 27 novembre 2020. A termine massimo dì sette anni e sei mesi vanno, tuttavia, aggiunti i periodi di sospensione del corso della prescrizione analiticamente descritti alle pag. 23 e 24 della sentenza impugnata, pari a complessivi dieci mesi e ventisette giorni, che determinano lo slittamento di quel termine rispettivamente al 2 ed al 4 marzo 2021, in epoca, pertanto, successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Sul punto non v'è stata contestazione da parte della ricorrente ed i periodi di sospensione debbono ritenersi correttamente individuati e computati. Al termine così determinato debbono, infine, aggiungersi i sessantaquattro giorni di sospensione previsti della legislazione emergenziale (periodo così individuato in base al cbn. disp. dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dichiarato legittimo da Corte costituzionale n. 278 del 2020 e dell'art. 36, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40), con la conseguenza che il termine di prescrizione massima va in concreto individuato nei giorni 6 e 8 maggio 2021, successivo — sembra utile ribadirlo - alla pronuncia della sentenza di appello.Né tale conclusione muta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021 prodotta dalla difesa, atteso che, come anzi detto e puntualmente precisato nella sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data dell'udienza del 27 novembre 2020, tenuto conto solo dei periodi di sospensione di cui all'art. 159, primo comma, n. 3) cod. pen. Da quanto esposto emerge la palese infondatezza del primo motivo aggiunto di ricorso che prospetta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima ancora della sentenza di appello. Irrilevante appare, inoltre, il richiamo a Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28060, relativa all'ipotesi dell'assenza dell'imputato dichiarata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., del tutto diversa rispetto alle situazioni disciplinate dall'art. 420-ter cod. proc. pen. relative all'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore per legittimo impedimento verificatasi nel corso del presente giudizio. 3. Passando alla trattazione delle ulteriori doglianze, vanno svolte le seguenti considerazioni. 3.1. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. Nella fattispecie analiticamente descritta in ricorso non si è consumata alcuna nullità né di carattere assoluto né a regime intermedio. Dopo il differimento a nuovo ruolo dell'udienza fissata originariamente il giorno 9 marzo 2020, il successivo 23 marzo il Presidente della Corte di appello ha emesso decreto di fissazione per l'udienza del 27 novembre 2020, disponendone la notifica al difensore via PEC ai sensi dell'art. 83, comma 14 del citato decreto - legge n. 18 del 2020. La tesi difensiva della sospensione assoluta dell'attività giudiziaria al di fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 83 è palesemente destituita di fondamento: il Presidente della Corte ha, infatti, legittimamente disposto la fissazione della nuova udienza di rinvio ai sensi del comma 7, lett. g) dello stesso art. 83. Il comma 5 di tale articolo recita, infatti, che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). Volutamente il comma non menziona la lett. g), che prevede l'ipotesi del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali rientranti nell'attività giudiziaria sospesa, con le eccezioni indicate al comma 3 riguardanti l'attività giudiziaria non sospesa, da cui consegue la piena aderenza della misura ordinatoria processuale adottata dal Presidente della Corte territoriale alla previsione normativa emergenziale. Diversamente opinando, si dovrebbero ritenere nulle tutte le analoghe misure adottate dai capi di tutti gli uffici giudiziari d'Italia al tempo della pandemia, in funzione di una paralisi totale anche dell'attività organizzativa giudiziaria che il legislatore dell'emergenza semplicemente non ha inteso stabilire. Peraltro, la stessa sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale prodotta dalla difesa ha confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari - già previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020 - di adottare misure organizzative connesse alle esigenze sanitarie derivanti dall'epidemia in atto (pag. 12), nonché provvedimenti riguardanti l'attività giudiziaria in senso stretto (pag. 13). Ad ogni buon conto, in ossequio al regime emergenziale da pandemia da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono ritualmente eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223). Quindi, nessuna nullità si è verificata per omessa citazione dell'imputata. In senso dirimente, infine, l'imputata risultava presente all'udienza del 27 novembre 2020, in quell'occasione revocava inopinatamente (e strumentalmente secondo la sentenza) il difensore di fiducia in viaggio da Roma per raggiungere Bari, le veniva nominato un difensore di ufficio prontamente reperito tra i legali presenti (art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) ed il suo nuovo difensore chiedeva la concessione di un termine a difesa, ma non eccepiva alcunché riguardo alle modalità di fissazione dell'udienza. La Corte rigettava l'istanza di differimento dell'udienza ad altra data, attesi i pregressi innumerevoli rinvii già disposti per le ragioni più varie, puntualmente illustrate da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata (non solo impedimenti per motivi di salute dell'imputata o del difensore, ma anche ripetuti avvicendamenti dei difensori di fiducia) e concedeva solo un differimento di circa quindici minuti per consultazioni tra difensore ed imputata; quindi, ne assumeva le dichiarazioni e ultimava la trattazione del processo. Dal sintetico riassunto delle cadenze procedimentali d'interesse si ricava, perciò, che ove mai si fosse verificata una nullità, essa avrebbe al più avuto attinenza alla corretta citazione in giudizio dell'imputata presente, rientrando nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.), da eccepire entro i termini di cui all'art. 182 cod. proc.,)[ pen., ma in concreto sanata dalla mancata proposizione dell'eccezione da parte dell'imputata e del suo difensore ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. Ribadito ancora una volta che nessuna nullità, né assoluta né di altro genere, si è mai verificata, la tesi difensiva dell'impossibilità di una sanatoria per violazione del diritto di difesa è, dunque, palesemente infondata e smentita dalle norme vigenti. Quanto alla mancata concessione del termine a difesa al legale nominato d'ufficio, valgono le seguenti considerazioni. La sentenza impugnata dà conto in maniera dettagliata del tormentato andamento della fase dibattimentale in grado di appello, dovuto ai tentativi dell'imputata di condizionarne lo svolgimento mediante continue interruzioni (v. pag. 8 -10 sentenza impugnata). In tale peculiare contesto processuale, connotato anche dalle numerose interruzioni del dibattimento verificatesi, sempre ad iniziativa dell'imputata o dei suoi difensori, nel corso del primo grado di giudizio (quello, cioè, successivo alla declaratoria di incompetenza dell'autorità giudiziaria di Trani da parte della stessa Corte di appello di Bari con sentenza del 27 settembre 2016), reputa questo Collegio legittima la decisione della Corte territoriale di non concedere l'invocato termine a difesa, al fine di non consentire un abuso delle facoltà processuali alla stessa spettanti. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è del resto già pronunciata su di una fattispecie quasi sovrapponibile a quella in esame, affermando che "in materia di diritto di difesa, il giudice legittimamente non accoglie l'istanza di rinvio avanzata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. dal nuovo difensore, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione di altro revocato, quando l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5, n. 23884 del 01/03/2019, Trevisan, Rv. 277244 in fattispecie in cui l'imputato, dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione dell'esame da lui stesso richiesta di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia). Trattasi di pronuncia costituente logico sviluppo di Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 con cui questa Corte di legittimità aveva già sancito che "il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione". Risulta, peraltro, dalla sentenza (v. pag. 10-11) che il difensore d'ufficio ha formulato le sue conclusioni, riportandosi all'atto di appello e a tutti gli scritti difensivi, anche a firma dell'imputata, chiedendone l'assoluzione con formula piena in via principale e in subordine la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, ricevendo, persino, una minaccia di denuncia da parte dell'assistita. Va, pertanto, confermata la legittimità delle determinazioni della Corte territoriale, che le ha assunte ravvisando l'abuso delle facoltà processuali spettanti all'imputata, volto a conseguire una ulteriore dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, in contrasto con le esigenze di lealtà processuale e di ragionevole durata del processo. 3.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale, vertente sull'omessa sospensione del dibattimento in ragione del dedotto impedimento dell'imputata, colta da improvviso malore durante l'udienza di trattazione in grado di appello, risulta palesemente destituito di fondamento. La Corte territoriale ha dato conto dell'ulteriore tentativo dell'imputata di procrastinare la definizione del giudizio, questa volta consistito nel gettarsi improvvisamente a terra, dichiarando di sentirsi male e di avere bisogno di assistenza medica (pag. 10 sent.), pur essendosi in precedenza mostrata in buona salute e capace di sostenere in maniera combattiva le proprie posizioni; la stessa affermava, infine, di voler rendere dichiarazioni spontanee, ma di non essere in grado di farlo, non sentendosi bene (pag. 11 sent.). Costituisce, dunque, valutazione di mero fatto e come tale insuscettibile di censura sul piano logico, quella operata dai giudici di appello di reputare il malore allegato meramente strumentale al differimento della definizione del processo, disponendo, pertanto, procedersi oltre nella trattazione dell'udienza ed infine ritirandosi in camera di consiglio, per dare quindi, lettura del dispositivo. 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso del ricorso principale, duplicato nel suo contenuto dal secondo motivo aggiunto, appare manifestamente infondato. La tesi difensiva è che non essendo il difensore nominato di ufficio all'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], quello di turno e non risultando iscritto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. negli elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Bari, non era stato in grado di assicurare una difesa effettiva all'imputata. È notorio, però, che in casi simili non è ravvisabile alcuna forma di nullità. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante sul tema.Tra molte e varie pronunce vale da ultimo richiamare Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907 secondo cui non costituisce "causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso". 3.4. Anche il quarto motivo del ricorso principale, ribadito nelle sue linee essenziali con la nota di udienza depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta palesemente infondato. La ricorrente sostiene la non configurabilità del reato di calunnia, posto che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, "passato in giudicato" e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, avendo lo stesso, perciò, acquisito forza preclusiva endoprocessuale. La tesi si fonda in realtà su di una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di estensione dello effetto preclusivo endoprocessuale al di là dell'originario ambito fissato dall'art.649 cod. proc. pen. In termini generali è stato, infatti, affermato che "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Donati, Rv. 231799), con effetti rilevanti su determinate situazioni processuali, come in tema di archiviazione di cui ampiamente in motivazione. Il presupposto di ogni ragionamento connesso a tale pronuncia è, tuttavia, l'identità storico-naturalistica del fatto su cui è intervenuta la decisione avente effetti preclusivi e il successivo giudizio, evenienza che, pure a volere aderire alla prospettazione giuridica difensiva, non si è mai verificata. La stessa ricorrente deduce, infatti, che il provvedimento di archiviazione del G.i.p. - dalla Corte di appello reputato di non facile comprensione (v. pag. 46 sent.) - avrebbe avuto ad oggetto alcune delle condotte falsificatorie che le vengono ascritte, laddove il tema del presente giudizio è piuttosto l'incolpazione lo di calunnia da lei formulata, consapevole della loro innocenza, nei confronti di persone che, ignare di averle mai fornito mandato ad litem e di avere apposto la rispettiva sottoscrizione, avevano sporto denuncia nell'apprendere dell'esistenza di documenti attestanti, invece, il contrario. È innegabile che quelle di falsificazione costituiscano il presupposto logico della condotta, cronologicamente successiva, che le viene ascritta, ma non può che ribadirsi come l'essenza del reato di cui si discute sia costituita dalla falsa incolpazione di quei presunti clienti e che al fine di giungere alla decisione di colpevolezza i giudici di merito hanno dovuto necessariamente prendere in considerazione in via incidentale le suddette falsificazioni, alla stregua di ogni situazione di fatto che si ponga in rapporto di antecedenza logico-naturalistica rispetto alla specifica condotta integrante l'illecito penale, come peraltro correttamente ritenuto dai giudici di appello (v. pagg. 29-30 e 46 sentenza impugnata). 3.5. Gli ultimi motivi (quinto, sesto e settimo) del ricorso principale sono, invece, intrinsecamente improponibili. Con il quinto motivo, si chiede a questa Corte di cassazione di rivalutare il significato e la rilevanza di un elemento di prova, costituito dalla consulenza grafologica disposta dal Pubblico Ministero, ipotizzandone un travisamento che postula necessariamente un indebito sconfinamento del giudice di legittimità - chiamato ad interpretare in concreto il contenuto e la rilevanza dell'atto processuale - nell'ambito delle attribuzioni riservate in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del processo. Trattasi di doglianza, pertanto, inammissibile, in quanto volta a sollecitare 'una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove' ovvero a evidenziare 'ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria dei singolo elemento' (tra molte v. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La censura si rivela per di più manifestamente infondata a fronte della motivazione lineare ed esauriente con cui i giudici di appello hanno dato conto delle ragioni di affidabilità, per qualificazione professionale, dei consulenti tecnici e della specifica attività di consulenza per metodo e risultato raggiunto (v. pag. 32-33 sentenza). Con il sesto motivo, la ricorrente chiede a questa Corte di sottoporre a revisione il risultato probatorio tratto da detta prova scientifica, sostituendo le proprie determinazioni a quelle dei precedenti giudici, invocando l'attribuzione di decisivo rilievo alle deposizioni rese dai testimoni avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tuberoso, nella sua prospettazione sostanzialmente ignorate, anche sotto il profilo della motivazione, dai giudici di merito e suscettibili a suo avviso di sovvertire gli esiti della consulenza grafologica. Non è, tuttavia, ravvisabile il dedotto travisamento probatorio alla luce della congrua e puntuale motivazione svolta sul punto dalla Corte di appello, anche in relazione alla dirimente circostanza che il consulente tecnico ebbe ad esaminare atti in originale, atteso che i fascicoli dei procedimenti civili (innanzi al Giudice del lavoro) in cui i ricorsi con i relativi mandati erano contenuti in originale, vennero sequestrati con decreto del Pubblico Ministero (pag. 33 sentenza), con la conseguenza di privare di rilievo le dedotte deposizioni testimoniali e i dubbi sollevati dalla difesa sul materiale sottoposto alla valutazione del consulente tecnico. A tale già non consentita operazione ermeneutica si aggiunge quella del pari improponibile di sollecitare la rivalutazione della coerenza e dell'attendibilità delle persone offese (pag. 38 ricorso), in linea di continuità rispetto ad una prospettiva generale del ricorso che invoca da questa Corte di cassazione l'esercizio di prerogative che semplicemente esulano dall'ambito proprio del vaglio di legittimità, tenuto anche conto della puntuale e specifica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, previo distinto e analitico esame delle posizioni di ciascuna persona offesa e delle ragioni per cui le stesse debbono ritenersi attendibili (pagg. 31-43 sentenza impugnata). Alla superiore considerazione si aggiunge, inoltre, quella della completezza e congruità logica della motivazione anche in riferimento alla dedotta omessa valutazione del materiale probatorio fornito dalla stessa ricorrente (cd. documentazione personalissima, quali cedolini, modelli CUD, codici fiscali, etc.) a dimostrazione dell'effettività dei rapporti professionali con le stesse persone offese e di conseguenza dell'insussistenza della calunnia nei loro confronti (v. a titolo di esempio pag. 37 riferita alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]). Con il settimo e ultimo motivo si deduce, infine, violazione dell'art. 368 cod. pen., allegandosi la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, ribadendo la ricorrente che "le risultanze probatorie ed i fatti esaminati dimostrano che difetta la tipicità del reato di calunnia", mancandone l'elemento materiale (pag. 42 ricorso). Anche in questo caso si pretende, tuttavia, dalla Corte di cassazione l'esercizio di attribuzioni che la legge non prevede, considerato oltre tutto che tale censura non è stata posta neppure al vaglio al giudice di appello, cui il tema della configurabilità del delitto di calunnia veniva dedotto sotto il diverso profilo della erronea valutazione delle risultanze probatorie di tipo dichiarativo, documentale e grafologico acquisite al processo (quarto motivo di appello, pag. 25 e segg. sentenza impugnata) ed entro tali limiti il tema deve ritenersi debitamente affrontato dal giudice dell'impugnazione. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della c
Sentenza Cassazione n. 02386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris