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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 09993/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2021, la Corte di appello di Salerno, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 18 febbraio 2019, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, previa applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ad altro reato, e ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata perché, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n. 52 emessa dalla "Beer & Beverage di Tiziana losca" nell'anno 2008, relativa ad operazioni inesistenti, avrebbe indicato elementi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni annuali presentate nel 2009, e relative all'anno di imposta 2008.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale dalla sola lettura del casellario giudiziale dell'imputata.

Si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, per la contestazione della recidiva non è sufficiente la mera reiterazione dell'illecito, ma è necessario verificare, caso per caso, il grado di offensività della condotta posta in essere, il grado di pericolosità sociale dell'autore, nonché il rapporto esistente tra il fatto contestato e le precedenti condanne, verificando in che modo la commissione del nuovo reato sia indice di un'inclinazione al delitto.

Si evidenzia, inoltre, che, in base all'indirizzo assunto dalle Sezioni Unite, il giudice di appello, laddove nella sentenza intenda far ricorso alla tecnica della motivazione implicita alla decisione di primo grado, deve in ogni caso accertarsi che sia stata compiuta l'indagine richiesta dalla contestazione della recidiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione della recidiva reiterata, e, conseguentemente, alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Si deduce che il Giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale in relazione alla dichiarazione presentata nel 2009 per il periodo di imposta 2008, non considerando che i precedenti reati relativi alle due sentenze passate in giudicato del 2005 e del 2007, ritenuti dalla sentenza impugnata come fondanti la contestazione della recidiva, si sono estinti ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna opera ipso iure, senza necessità di una specifica declaratoria di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (si cita Sez. 3, n. 32492 del 2018).

Si conclude, quindi, che, non sussistendo la recidiva, il termine di prescrizione è maturato prima della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure formulate nel primo motivo sono diverse da quelle consentite, perché contestano un vizio di motivazione in tema di recidiva, relativamente al giudizio di maggiore riprovevolezza della condotta in considerazione della precedente commissione di altri reati, non censurato con l'atto di appello.

Nell'atto di appello, infatti, si era denunciata non l'assenza di una verifica in concreto sul se la reiterazione dell'illecito fosse o meno sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, ma, diversamente, l'insussistenza di precedenti penali, o perché le sentenze di condanna non erano ancora divenute irrevocabili, o perché i reati dovevano considerarsi estinti ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen.

In ogni caso, la sentenza impugnata in questa sede, oltre a rispondere in ordine alle questioni dedotte con il gravame, rappresenta che il giudice di primo grado ha ponderato le condanne pregresse quali indici di proclività al delitto.

Le censure esposte nel secondo motivo, che deducono l'avvenuta estinzione dei reati sulla cui base è stata dichiarata la recidiva, sono manifestamente infondate.

Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decreto penale di condanna, la commissione di un ulteriore delitto nel termine di cinque anni, a norma dell'all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla data di esecutività del decreto, costituisce causa impeditiva dell'estinzione del reato per il quale il decreto stesso è stato emesso qualora l'ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019, Caon, Rv. 275248-01); allo stesso modo, in tema di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642-01).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio, rilevando che, nel caso di specie, non può ritenersi verificata né l'estinzione del delitto commesso in data 27 gennaio 2005, oggetto del decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 18 febbraio 2005, perché è intervenuta la consumazione di un nuovo reato in data 26 aprile 2007, oggetto di sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2007, né l'estinzione di quest'ultimo delitto, attesa, tra l'altro, anche la commissione del delitto oggetto del presente processo.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2021, la Corte di appello di Salerno, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 18 febbraio 2019, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, previa applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ad altro reato, e ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata perché, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n. 52 emessa dalla "Beer & Beverage di Tiziana losca" nell'anno 2008, relativa ad operazioni inesistenti, avrebbe indicato elementi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni annuali presentate nel 2009, e relative all'anno di imposta 2008. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale dalla sola lettura del casellario giudiziale dell'imputata. Si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, per la contestazione della recidiva non è sufficiente la mera reiterazione dell'illecito, ma è necessario verificare, caso per caso, il grado di offensività della condotta posta in essere, il grado di pericolosità sociale dell'autore, nonché il rapporto esistente tra il fatto contestato e le precedenti condanne, verificando in che modo la commissione del nuovo reato sia indice di un'inclinazione al delitto. Si evidenzia, inoltre, che, in base all'indirizzo assunto dalle Sezioni Unite, il giudice di appello, laddove nella sentenza intenda far ricorso alla tecnica della motivazione implicita alla decisione di primo grado, deve in ogni caso accertarsi che sia stata compiuta l'indagine richiesta dalla contestazione della recidiva. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione della recidiva reiterata, e, conseguentemente, alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che il Giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale in relazione alla dichiarazione presentata nel 2009 per il periodo di imposta 2008, non considerando che i precedenti reati relativi alle due sentenze passate in giudicato del 2005 e del 2007, ritenuti dalla sentenza impugnata come fondanti la contestazione della recidiva, si sono estinti ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna opera ipso iure, senza necessità di una specifica declaratoria di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (si cita Sez. 3, n. 32492 del 2018). Si conclude, quindi, che, non sussistendo la recidiva, il termine di prescrizione è maturato prima della sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate nel primo motivo sono diverse da quelle consentite, perché contestano un vizio di motivazione in tema di recidiva, relativamente al giudizio di maggiore riprovevolezza della condotta in considerazione della precedente commissione di altri reati, non censurato con l'atto di appello. Nell'atto di appello, infatti, si era denunciata non l'assenza di una verifica in concreto sul se la reiterazione dell'illecito fosse o meno sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, ma, diversamente, l'insussistenza di precedenti penali, o perché le sentenze di condanna non erano ancora divenute irrevocabili, o perché i reati dovevano considerarsi estinti ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso, la sentenza impugnata in questa sede, oltre a rispondere in ordine alle questioni dedotte con il gravame, rappresenta che il giudice di primo grado ha ponderato le condanne pregresse quali indici di proclività al delitto. Le censure esposte nel secondo motivo, che deducono l'avvenuta estinzione dei reati sulla cui base è stata dichiarata la recidiva, sono manifestamente infondate. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decreto penale di condanna, la commissione di un ulteriore delitto nel termine di cinque anni, a norma dell'all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla data di esecutività del decreto, costituisce causa impeditiva dell'estinzione del reato per il quale il decreto stesso è stato emesso qualora l'ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019, Caon, Rv. 275248-01); allo stesso modo, in tema di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642-01). La sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio, rilevando che, nel caso di specie, non può ritenersi verificata né l'estinzione del delitto commesso in data 27 gennaio 2005, oggetto del decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 18 febbraio 2005, perché è intervenuta la consumazione di un nuovo reato in data 26 aprile 2007, oggetto di sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2007, né l'estinzione di quest'ultimo delitto, attesa, tra l'altro, anche la commissione del delitto oggetto del presente processo.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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