Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46511/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, 1'11 aprile 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorsi tra il 28 gennaio ed il 28 luglio 2016, tra il 28 luglio 2017 ed il 28 gennaio 2018 e tra il 28 luglio 2018 ed il 28 gennaio 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali ascrive al Tribunale di sorveglianza, sub specie di violazione di legge, di avere adottato il provvedimento impugnato — in relazione a tre degli otto semestri per i quali egli aveva richiesto la liberazione anticipata — in ragione della mera irrogazione, nei suoi confronti, di sanzioni disciplinari e senza verificare, a fronte di condotte non gravi, se ed in quale misura esse abbiano effettivamente inciso in senso negativo sulla sua partecipazione all'opera di rieducazione.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare le giustificazioni da lui offerte nella sede disciplinare e, poi, nell'ambito del presente procedimento in ordine alle ragioni che hanno generato le violazioni contestate e di inquadrarle nella più generale cornice di una condotta detentiva generalmente ossequiosa delle prescrizioni, secondo quanto testimoniato dal favorevole esito, in relazione agli altri semestri, della richiesta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle" opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna •diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti.

Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

Per quanto concerne, poi, la rilevanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, degli esiti dei procedimenti disciplinari promosso nei confronti del detenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un• comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01)

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal contegno tenuto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sette distinte occasioni, concentrate nell'arco di tre diversi semestri, pure non continuativi, ha commesso infrazioni disciplinari che gli sono valsi sanzioni di varia entità, dal richiamo all'ammonizione sino all'esclusione temporanea dall'attività in comune e da quelle ricreative e sportive.

Ha, in particolare, notato che la documentazione in atti mette in evidenza l'atteggiamento di insofferenza alle regole penitenziarie palesato da [OSCURATO:PERSONA], peraltro autore di continue provocazioni nei confronti del personale, attraverso i comportamenti analiticamente descritti.

Ha, quindi, aggiunto che, se la formale regolarità della condotta intramuraria impone la concessione della liberazione anticipata in relazione ai cinque semestri non interessati dalle accertate violazioni, la concreta refluenza dei predetti illeciti sulla partecipazione all'opera di rieducazione è attestata dalla carenza di adesione alle proposte trattamentali rivolte — compatibilmente con il regime differenziato cui egli è stato sottoposto — nei suoi confronti, dall'omesso svolgimento di attività lavorativa, dall'assenza di sintomo alcuno di resipiscenza o positiva evoluzione della personalità.

Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente ai semestri nei quali le condotte de quibus agitur si inseriscono, della domanda di liberazione anticipata.

Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione, che non riesce ad enucleare, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà.

Trascura che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale di sorveglianza ha avuto cura di vagliare gli episodi di cui egli è stato protagonista (dal passaggio di cibi non consentito alle proteste, con battitura delle sbarre, per lo spegnimento della televisione, sino all'innesco di un principio di incendio all'interno della cella, alla manomissione del telecomando della televisione, al rinvenimento di oggetti non consentiti, all'inosservanza delle disposizioni impartite dal personale, alla non consentita trasformazione del cibo) inserendoli nel contesto di un complessivo contegno carcerario alieno da sintomi di fattiva, autentica adesione agli interventi risocializzanti.[OSCURATO:PERSONA], in altri termini, si è mostrato tetragono agli sforzi profusi dalle istituzioni in chiave rieducativa, onde, ferma la concessione della liberazione anticipata nei semestri esenti da atti di trasgressione delle regole ed intemperanza, il Tribunale di sorveglianza è pervenuto, per quelli residui, ad una valutazione negativa che è stata influenzata anche dalla reiterazione delle violazioni, espressive, nel loro complesso (ed a prescindere, quindi, dalla gravità di ciascuna di esse, singolarmente considerata), di sostanziale rifiuto del tentativo di rieducazione, elemento cui, con limitato riferimento a quei semestri, è stata assegnata, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, rilevanza decisiva.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, 1'11 aprile 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorsi tra il 28 gennaio ed il 28 luglio 2016, tra il 28 luglio 2017 ed il 28 gennaio 2018 e tra il 28 luglio 2018 ed il 28 gennaio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali ascrive al Tribunale di sorveglianza, sub specie di violazione di legge, di avere adottato il provvedimento impugnato — in relazione a tre degli otto semestri per i quali egli aveva richiesto la liberazione anticipata — in ragione della mera irrogazione, nei suoi confronti, di sanzioni disciplinari e senza verificare, a fronte di condotte non gravi, se ed in quale misura esse abbiano effettivamente inciso in senso negativo sulla sua partecipazione all'opera di rieducazione. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare le giustificazioni da lui offerte nella sede disciplinare e, poi, nell'ambito del presente procedimento in ordine alle ragioni che hanno generato le violazioni contestate e di inquadrarle nella più generale cornice di una condotta detentiva generalmente ossequiosa delle prescrizioni, secondo quanto testimoniato dal favorevole esito, in relazione agli altri semestri, della richiesta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle" opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna •diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. Per quanto concerne, poi, la rilevanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, degli esiti dei procedimenti disciplinari promosso nei confronti del detenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un• comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01) 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal contegno tenuto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sette distinte occasioni, concentrate nell'arco di tre diversi semestri, pure non continuativi, ha commesso infrazioni disciplinari che gli sono valsi sanzioni di varia entità, dal richiamo all'ammonizione sino all'esclusione temporanea dall'attività in comune e da quelle ricreative e sportive. Ha, in particolare, notato che la documentazione in atti mette in evidenza l'atteggiamento di insofferenza alle regole penitenziarie palesato da [OSCURATO:PERSONA], peraltro autore di continue provocazioni nei confronti del personale, attraverso i comportamenti analiticamente descritti. Ha, quindi, aggiunto che, se la formale regolarità della condotta intramuraria impone la concessione della liberazione anticipata in relazione ai cinque semestri non interessati dalle accertate violazioni, la concreta refluenza dei predetti illeciti sulla partecipazione all'opera di rieducazione è attestata dalla carenza di adesione alle proposte trattamentali rivolte — compatibilmente con il regime differenziato cui egli è stato sottoposto — nei suoi confronti, dall'omesso svolgimento di attività lavorativa, dall'assenza di sintomo alcuno di resipiscenza o positiva evoluzione della personalità. Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente ai semestri nei quali le condotte de quibus agitur si inseriscono, della domanda di liberazione anticipata. Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione, che non riesce ad enucleare, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà. Trascura che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale di sorveglianza ha avuto cura di vagliare gli episodi di cui egli è stato protagonista (dal passaggio di cibi non consentito alle proteste, con battitura delle sbarre, per lo spegnimento della televisione, sino all'innesco di un principio di incendio all'interno della cella, alla manomissione del telecomando della televisione, al rinvenimento di oggetti non consentiti, all'inosservanza delle disposizioni impartite dal personale, alla non consentita trasformazione del cibo) inserendoli nel contesto di un complessivo contegno carcerario alieno da sintomi di fattiva, autentica adesione agli interventi risocializzanti.[OSCURATO:PERSONA], in altri termini, si è mostrato tetragono agli sforzi profusi dalle istituzioni in chiave rieducativa, onde, ferma la concessione della liberazione anticipata nei semestri esenti da atti di trasgressione delle regole ed intemperanza, il Tribunale di sorveglianza è pervenuto, per quelli residui, ad una valutazione negativa che è stata influenzata anche dalla reiterazione delle violazioni, espressive, nel loro complesso (ed a prescindere, quindi, dalla gravità di ciascuna di esse, singolarmente considerata), di sostanziale rifiuto del tentativo di rieducazione, elemento cui, con limitato riferimento a quei semestri, è stata assegnata, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, rilevanza decisiva. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 46511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris