Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40442/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TIMXJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11229/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13.10.2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto pluriaggravato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge penale e processuale in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome generico e versato in fatto, oltre che reiterativo dele doglianze proposte in sede di gravame.

Sul punto, la Corte di Appello ha congruamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto, evidenziando la genericità delle censure difensive e la natura congetturale delle prospettazioni avanzate dalla difesa: con tale motivazione, il motivo in questione omette di confrontarsi.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Considerato che il anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie tentata, è inammissibile, siccome generico, omettendo nuovamente il confronto con l'argomentazione fornita sul punto dalla Corte territoriale (punto 1.2 della sentenza impugnata), evidenziando come la presenza del sistema di geolocalizzazione consente di tenere sotto controllo il mezzo sul quale è inserito ma non evita l'impossessamento del bene ed il contestuale illecito impossessamento, avendo la diversa funzione di agevolarne il recupero. (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259536 ; Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016,Rv. 268471).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, non rientrando il reato di cui al presente procedimento - furto pluriaggravato, punito con la pena da tre a dieci anni - nei limiti edittali previsti ex art. 131-bis cod. pen..

Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancata declaratoria di prescrizione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza: al riguardo, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato di furto pluriaggravato, pari a dodici anni e mezzo, maturerà in data 24.05.2024.

Neppure si è verificata, come dedotto, la prescrizione interna, dal momento che, tra la sentenza di primo grado e il successivo atto interruttivo del decorso della prescrizione ( notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello), è decorso un tempo inferiore a 10 anni (art. 160 u.c. cod. pen.).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TIMXJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11229/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13.10.2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge penale e processuale in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome generico e versato in fatto, oltre che reiterativo dele doglianze proposte in sede di gravame. Sul punto, la Corte di Appello ha congruamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto, evidenziando la genericità delle censure difensive e la natura congetturale delle prospettazioni avanzate dalla difesa: con tale motivazione, il motivo in questione omette di confrontarsi. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Considerato che il anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie tentata, è inammissibile, siccome generico, omettendo nuovamente il confronto con l'argomentazione fornita sul punto dalla Corte territoriale (punto 1.2 della sentenza impugnata), evidenziando come la presenza del sistema di geolocalizzazione consente di tenere sotto controllo il mezzo sul quale è inserito ma non evita l'impossessamento del bene ed il contestuale illecito impossessamento, avendo la diversa funzione di agevolarne il recupero. (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259536 ; Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016,Rv. 268471). Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, non rientrando il reato di cui al presente procedimento - furto pluriaggravato, punito con la pena da tre a dieci anni - nei limiti edittali previsti ex art. 131-bis cod. pen.. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancata declaratoria di prescrizione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza: al riguardo, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato di furto pluriaggravato, pari a dodici anni e mezzo, maturerà in data 24.05.2024. Neppure si è verificata, come dedotto, la prescrizione interna, dal momento che, tra la sentenza di primo grado e il successivo atto interruttivo del decorso della prescrizione ( notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello), è decorso un tempo inferiore a 10 anni (art. 160 u.c. cod. pen.). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre
Sentenza Cassazione n. 40442/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris