CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09916/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 gennaio 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio del primo giudice per la solidità del quadro probatorio, anche sottolineando come, superata l'iniziale reticenza ed a seguito delle contestazioni, la ricostruzione offerta dalla persona offesa fosse pienamente riscontrata dalle dichiarazioni del teste oculare e del teste di P.G. intervenuto nell'immediatezza del fatto); ritenuto che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dice