CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1980
Cassazione n. 16604/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il 28/01/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, si duole della violazione dell'art. 546 comma 1 lettera e) in ordine all'assenza di motivazione relativamente alle risultanze della prova video, delle intercettazioni telefoniche acquisite e delle deposizioni dei testi Escobar e Guadalupe, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 7); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso