CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16727/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25213/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 917/2021depositata il 04/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dl CAUSA Con provvedimento in data 4/9/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data in data 4/9/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri risulta motivato, anche se succintamente, con il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286 ed alla necessità di accertamenti in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, mentre il ricorso fa riferimento a una memoria il cui deposito neppure risulta dal provvedimento impugnato. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto difese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato essendo il ricorso esente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazio