CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 00726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARULLI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti il Ministero delle Finanze chiede che sia cassata l'epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d'Appello di Bari, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riformato l'impugnata decisione di primo grado – disponendo la conseguente condanna del MEF – con cui era stata respinta la domanda di detta impresa intesa a conseguire il risarcimento del danno patito per effetto dell'indebita escussione da parte dell'amministrazione convenuta delle polizze rilasciate a garanzia dell'esatta esecuzione di un pregresso contratto di appalto, escussione che aveva comportato l'esclusione dell'impresa dal circuito degli appalti e la perdita dell'utile aziendale connesso ad un altro contratto, che non era stato possibile perfezionare per l'impossibilità di rilasciare le garanzie richieste. La Corte d'Appello si era indotta ad accogliere il gravame rilevando, in sintesi, che l'escussione delle garanzie era avvenuta in modo indebito, essendo risultato, a seguito di altro giudizio tra le parti, che il ritardo nell'esecuzione delle opere in ragione del quale l'amministrazione aveva proceduto ad escutere le garanzie rilasciate dall'impresa, non era imputabile a quest'ultima, ma ad un errore progettuale di cui era responsabile la stazione appaltante e che non era dunque dubitabile la sussistenza della colpa in capo all'amministrazione, che aveva agito violando le regole di buona fede e correttezza che presidiano l'esecuzione del contratto. Ric. 2021 n. 15002 sez. M1 - ud. 16-11-2022 -2- F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 - F i r m a t o D a : B E V E R E L L I C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 8 6 4 b 6 7 e 5 5 b c f 5 8 b 8 2 5 7 a d 6 4 3 6 f 4 c 5 Numero registro generale 15002/2021 Numero sezionale 10614/2022 Numero di raccolta generale 726/2023 Data pubblicazione 12/01/2023 Al proposto ricorso, che si vale di un unico motivo, resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per aver disposto la pronunciata condanna risarcitoria ancorché non fosse provato in alcun modo il requisito di colpa in capo ad essa amministrazione, l'analisi dell'elemento soggettivo da parte del giudice gravato non fosse stata condotta in modo idoneo a comprovarne la sussistenza, fosse infondato, a tal fine, l'argomento secondo cui l'amministrazione avrebbe agito nell'occasione in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, attese le finalità delle garanzie rilasciate, tanto più considerando che esse erano del tipo a prima richiesta, e non fosse discutibile che l'amministrazione aveva agito a tutela di un proprio diritto. 3. Il motivo è, pur in disparte dalle ragioni di improcedibilità del ricorso e di inammissibilità fatte valere dalla controricorrente, affetto in ogni caso da evidente inammissibilità che ne preclude lo scrutinio qui richiesto sulla base di un duplice concorrente ordine di ragioni. 4. Da un lato, esso reitera senza alcun apprezzabile risvolto critico le medesime ragioni di censura già ostese nel corso dei pregressi gradi del giudizio e dissente dalla valutazione negativa operatane dal decidente del grado senza confrontarsi con le ragioni della decisione da questo assunta. Il giudice d'appello ha, infatti, rappresentato con chiara e congruente motivazione che la ragione della condanna dell'amministrazione è da individuarsi nell'indebita escussione delle garanzie quantunque non ne esistessero i presupposti, non configurandosi nella specie un inadempimento di cui si potesse fare carico all'impresa appaltatrice. Il motivo manca, pertanto, di specificità Ric. 2021 n. 15002 sez. M1 - ud. 16-11-2022 -3- F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 - F i r m a t o D a : B E V E R E L L I C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 8 6 4 b 6 7 e 5 5 b c f 5 8 b 8 2 5 7 a d 6 4 3 6 f 4 c 5