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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13102/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7922, pronunciata dalla Commissione Tributaria 4 ? Regionale della Campania il 12[9.2013, e pubblicata il 23.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 16.6.2011 (ric., p. 1), a [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n.

TF7011202561/2011, redatto ai sensi dell'art. 38, comma 4, Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, attinente ad Irpef ed accessori, in relazione all'anno di imposta 2007.

Mediante l'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria quantificava il reddito complessivo percepito da [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 63.320,00, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, ed applicava il tributo conseguenziale, oltre sanzioni ed accessori.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, contestando la legittimità dell'accertamento ed affermando di non percepire alcun reddito e di vivere grazie agli introiti della moglie, venditrice ambulante, ed al contributo assicurato dal figlio.

La CTP, in primo luogo, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto proposta dal contribuente, quindi accoglieva anche il ricorso ed annullava l'atto impositivo.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado spiegava appello l'Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, ribadendo le proprie ragioni ed evidenziando che il contribuente, il quale aveva dichiarato un reddito pari a zero, nell'anno in questione disponeva però di due cavalli da equitazione, di una casa di abitazione, della nuda proprietà di un'altra abitazione, di due autovetture e di un motociclo.

La CTR riteneva infondate le critiche proposte dall'Amministrazione finanziaria e confermava la sentenza di primo grado, e pertanto l'annullamento dell'atto impositivo.

3.1. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR della Campania, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso.

Il contribuente, come già in grado di appello, non si è costituito.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dall'impugnata CTR essendo il giudice dell'appello incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., "per extrapetizione e omessa pronuncia" avendo, in primo luogo, affermato che l'esborso relativo alle autovetture e ad un motociclo, per complessivi C 4.285,00, 'non può generare un reddito sintetico di C 63.320,00', questione sulla quale non era stata proposta alcuna domanda dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio.

Inoltre, la CTR ha omesso di pronunciare come richiesto, provvedendo a determinare il diverso reddito che avrebbe comunque dovuto quantificarsi in considerazione degli indici rivelatori di cui gli stessi giudici di secondo grado riconoscono esistenza e fondamento, pertanto le spese per la gestione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, cui devono aggiungersi gli oneri per il sostentamento della famiglia, composta di tre persone, i due coniugi più una figlia a carico, dovendo anche considerarsi la incontestata nuda proprietà di un'ulteriore abitazione di cui disponeva l'accertato.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello, e comunque il vizio della motivazione, in conseguenza della violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della decisione adottata dalla CTR "risulta solo apparente, ma in realtà inesistente" (ric. p. 7) per aver accolto l'assunto del contribuente che ha solo affermato di vivere nella casa della moglie con i modesti redditi di lei, 7.239,00 Euro, ed il contributo del figlio, che però neppure risulta convivente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria critica la violazione dell'art. 38, quarto comma, del Dpr. n. 600 del 1973, in cui è incorsa la Ctr perché ha interpretato la norma come riferita alla spesa necessaria per l'acquisto dei beni indice, mentre la stessa consente di ritenere occultati maggiori redditi in considerazione delle spese di mantenimento che occorre sostenere per i beni posseduti, con particolare riferimento, nel caso di specie, ai veicoli ed all'abitazione di cui il contribuente era proprietario.

4. Mediante il primo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in primo luogo per aver pronunciato su questione mai sottoposta al suo giudizio. e relativa alla possibilità di determinare un reddito annuo di Euro 63.320,00 in conseguenza dell'onere sopportato per l'acquisto di autoveicoli e di un motociclo, per un importo di C 4.285,00.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate censura la mancata pronuncia dei giudici di secondo grado circa quale sia il reddito che avrebbe in ogni caso dovuto quantificarsi, ai fini fiscali, sul fondamento degli indici rivelatori comunque ritenuti accertati dal giudice dell'appello, tenuto conto che il reddito dichiarato dal contribuente era pari a zero ed il reddito della moglie risultava modesto.

Le censure riassunte si collegano alle critiche proposte con il secondo motivo di ricorso, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della pronuncia della CTR, oltre che il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'appello ritenuto fondate le difese del contribuente, secondo cui egli viveva nella casa della moglie con i modesti redditi di lei, 7.239,00 Euro, ed il contributo del figlio, che però non risultava presente sullo stato di famiglia e comunque non è stata in alcun modo dimostrata la sua convivenza con i genitori.

Il contribuente avrebbe dovuto allora fornire la prova del contributo finanziario assicurato dal figlio al sostentamento della famiglia di origine.

Mediante il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione al profilo della violazione di legge, la valutazione espressa dalla CTR che, nel quantificare il rilievo delle spese sostenute dal contribuente per i beni indice, ha operato riferimento solo agli esborsi sostenuti per il loro acquisto, e non alle spese necessarie per la loro manutenzione quali, con riferimento ai veicoli, "bolli, benzina, riparazioni, ecc." (ric., p. 8) e, con riferimento all'abitazione principale, "riparazioni minime, pagamento di imposte e bollette" (ibidem).

I motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria presentano alcuni limiti tecnici di formulazione, ma le contestazioni introdotte risultano chiaramente intellegibili.

Le critiche proposte dalla ricorrente appaiono omogenee e presentano profili di connessione.

Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trattare congiuntamente i motivi di ricorso.

4.1. La CTR, nella sua motivazione, esamina ciascuno dei beni indice presi in considerazione dall'avviso di accertamento.

In relazione ai veicoli valuta di dover tenere conto della (sola) spesa sostenuta per il loro acquisto, e per l'esattezza prende in considerazione la somma degli importi delle rate pagate nel corso dell'anno.

In ordine ai cavalli, ritiene provato che il Morrone abbia posseduto un solo cavallo: "Redd", nel 1995, che aveva poi venduto due anni dopo, e pertanto non rilevante ai fini dell'accertamento per cui è causa, relativo all'anno 2007.

In ordine all'immobile indicato nell'atto impositivo quale "abitazione principale", la CTR osserva che si tratta di una costruzione abusiva oggetto di ordine di demolizione ed inabitabile "come da perizia allegata, e il ricorrente abita in Carano un'abitazione di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA]" (sent.

CTR, p.

III).

Rileva ancora, il giudice dell'appello, che agli atti risultano depositati il modello Unico della moglie ed il CUD del figlio, e ricorda che "il contribuente afferma di vivere in famiglia usufruendo dei redditi della moglie che esercita attività di commercio ambulante ... e del figlio Paolo che è lavoratore dipendente".

Il reddito della moglie è noto, 7.239,00 Euro nell'anno in contestazione, quello del figlio non è riportato.

Conclude il giudice dell'appello che "in totale un esborso familiare per tutto il 2007 di C 4.285,00 - per rimborso dei finanziamenti per acquistare i mezzi motorizzati - non può certamente generare un reddito sintetico di C 63.320,00" (ibidem).

4.2. Sembra opportuno esaminare, innanzitutto, la critica proposta dall'Amministrazione finanziaria mediante il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui l'Ente impositore contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver calcolato quale importo degli oneri rilevanti, ai fini dell'accertamento sintetico, gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei beni, mentre il valore realmente significativo sarebbe quello degli esborsi sostenuti per il mantenimento degli stessi.

In realtà devono essere conteggiati entrambi.

Sembra pertanto opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: "ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve tenersi conto sia delle spese affrontate per acquistare beni duraturi, sia degli esborsi sostenuti per il loro mantenimento, valori che dovranno essere sommati, perché ambedue sono rappresentativi di una capacità economica e perciò contributiva".

4.3. Corretta appare poi la critica dell'Amministrazione finanziaria relativa alla considerazione che l'immobile indicato nell'accertamento quale "abitazione principale", seppure in realtà non abitato, importa comunque oneri di manutenzione, che devono essere calcolati ai fini della stima del reddito del contribuente.

5. Vi sono poi una serie di affermazioni della CTR che risultano effettivamente apodittiche, in quanto il giudice dell'appello non chiarisce sulla base di quali elementi ritenga provate le circostanze che espone.

Il giudice di secondo grado ritiene dimostrato che il figlio non convivente abbia assicurato un contributo alla famiglia di origine, ma non illustra sulla base di quali elementi ritenga provata la circostanza, ed a quanto ammonti il reddito conferito; neppure è noto quale sia il reddito del figlio e la sua condizione personale (coniugato? Con figli?).

Il giudice dell'appello afferma che il ricorrente abita in Carano in un'abitazione di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce come la circostanza sia stata provata, mediante produzione di un certificato di residenza, o in quale altro modo.

6. Il calcolo degli oneri sostenuti dal ricorrente e dai suoi familiari, stimati in Euro 4.285,00 sul fondamento dei soli esborsi sostenuti per l'acquisto dei veicoli, non può comunque essere condiviso, occorrendo aggiungere gli oneri sopportati per il mantenimento dei veicoli e quelli necessari per il sostentamento di una famiglia di tre persone e per la manutenzione dell'abitazione principale.

6.1. Anche la censura proposta dall'Amministrazione finanziaria sostenendo che la CTR comunque non avrebbe dovuto confermare l'annullamento in toto dell'atto impositivo, ma semmai ricalcolare il reddito in considerazione dei dati indice raccolti e ritenuti provati, risulta corretta.

Le ulteriori censure rimangono assorbite.

7. Nei limiti indicati, il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie i motivi di ricorso introdotti dall'Agenzia delle Entrate, nei limiti innanzi esposti, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania perché, in diversa composizione, proceda a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7922, pronunciata dalla Commissione Tributaria 4 ? Regionale della Campania il 12[9.2013, e pubblicata il 23.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 16.6.2011 (ric., p. 1), a [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n. TF7011202561/2011, redatto ai sensi dell'art. 38, comma 4, Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, attinente ad Irpef ed accessori, in relazione all'anno di imposta 2007. Mediante l'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria quantificava il reddito complessivo percepito da [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 63.320,00, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, ed applicava il tributo conseguenziale, oltre sanzioni ed accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, contestando la legittimità dell'accertamento ed affermando di non percepire alcun reddito e di vivere grazie agli introiti della moglie, venditrice ambulante, ed al contributo assicurato dal figlio. La CTP, in primo luogo, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto proposta dal contribuente, quindi accoglieva anche il ricorso ed annullava l'atto impositivo. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado spiegava appello l'Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, ribadendo le proprie ragioni ed evidenziando che il contribuente, il quale aveva dichiarato un reddito pari a zero, nell'anno in questione disponeva però di due cavalli da equitazione, di una casa di abitazione, della nuda proprietà di un'altra abitazione, di due autovetture e di un motociclo. La CTR riteneva infondate le critiche proposte dall'Amministrazione finanziaria e confermava la sentenza di primo grado, e pertanto l'annullamento dell'atto impositivo. 3.1. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR della Campania, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso. Il contribuente, come già in grado di appello, non si è costituito. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dall'impugnata CTR essendo il giudice dell'appello incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., "per extrapetizione e omessa pronuncia" avendo, in primo luogo, affermato che l'esborso relativo alle autovetture e ad un motociclo, per complessivi C 4.285,00, 'non può generare un reddito sintetico di C 63.320,00', questione sulla quale non era stata proposta alcuna domanda dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la CTR ha omesso di pronunciare come richiesto, provvedendo a determinare il diverso reddito che avrebbe comunque dovuto quantificarsi in considerazione degli indici rivelatori di cui gli stessi giudici di secondo grado riconoscono esistenza e fondamento, pertanto le spese per la gestione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, cui devono aggiungersi gli oneri per il sostentamento della famiglia, composta di tre persone, i due coniugi più una figlia a carico, dovendo anche considerarsi la incontestata nuda proprietà di un'ulteriore abitazione di cui disponeva l'accertato. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello, e comunque il vizio della motivazione, in conseguenza della violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della decisione adottata dalla CTR "risulta solo apparente, ma in realtà inesistente" (ric. p. 7) per aver accolto l'assunto del contribuente che ha solo affermato di vivere nella casa della moglie con i modesti redditi di lei, 7.239,00 Euro, ed il contributo del figlio, che però neppure risulta convivente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria critica la violazione dell'art. 38, quarto comma, del Dpr. n. 600 del 1973, in cui è incorsa la Ctr perché ha interpretato la norma come riferita alla spesa necessaria per l'acquisto dei beni indice, mentre la stessa consente di ritenere occultati maggiori redditi in considerazione delle spese di mantenimento che occorre sostenere per i beni posseduti, con particolare riferimento, nel caso di specie, ai veicoli ed all'abitazione di cui il contribuente era proprietario. 4. Mediante il primo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in primo luogo per aver pronunciato su questione mai sottoposta al suo giudizio. e relativa alla possibilità di determinare un reddito annuo di Euro 63.320,00 in conseguenza dell'onere sopportato per l'acquisto di autoveicoli e di un motociclo, per un importo di C 4.285,00. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate censura la mancata pronuncia dei giudici di secondo grado circa quale sia il reddito che avrebbe in ogni caso dovuto quantificarsi, ai fini fiscali, sul fondamento degli indici rivelatori comunque ritenuti accertati dal giudice dell'appello, tenuto conto che il reddito dichiarato dal contribuente era pari a zero ed il reddito della moglie risultava modesto. Le censure riassunte si collegano alle critiche proposte con il secondo motivo di ricorso, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della pronuncia della CTR, oltre che il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'appello ritenuto fondate le difese del contribuente, secondo cui egli viveva nella casa della moglie con i modesti redditi di lei, 7.239,00 Euro, ed il contributo del figlio, che però non risultava presente sullo stato di famiglia e comunque non è stata in alcun modo dimostrata la sua convivenza con i genitori. Il contribuente avrebbe dovuto allora fornire la prova del contributo finanziario assicurato dal figlio al sostentamento della famiglia di origine. Mediante il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione al profilo della violazione di legge, la valutazione espressa dalla CTR che, nel quantificare il rilievo delle spese sostenute dal contribuente per i beni indice, ha operato riferimento solo agli esborsi sostenuti per il loro acquisto, e non alle spese necessarie per la loro manutenzione quali, con riferimento ai veicoli, "bolli, benzina, riparazioni, ecc." (ric., p. 8) e, con riferimento all'abitazione principale, "riparazioni minime, pagamento di imposte e bollette" (ibidem). I motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria presentano alcuni limiti tecnici di formulazione, ma le contestazioni introdotte risultano chiaramente intellegibili. Le critiche proposte dalla ricorrente appaiono omogenee e presentano profili di connessione. Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trattare congiuntamente i motivi di ricorso. 4.1. La CTR, nella sua motivazione, esamina ciascuno dei beni indice presi in considerazione dall'avviso di accertamento. In relazione ai veicoli valuta di dover tenere conto della (sola) spesa sostenuta per il loro acquisto, e per l'esattezza prende in considerazione la somma degli importi delle rate pagate nel corso dell'anno. In ordine ai cavalli, ritiene provato che il Morrone abbia posseduto un solo cavallo: "Redd", nel 1995, che aveva poi venduto due anni dopo, e pertanto non rilevante ai fini dell'accertamento per cui è causa, relativo all'anno 2007. In ordine all'immobile indicato nell'atto impositivo quale "abitazione principale", la CTR osserva che si tratta di una costruzione abusiva oggetto di ordine di demolizione ed inabitabile "come da perizia allegata, e il ricorrente abita in Carano un'abitazione di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA]" (sent. CTR, p. III). Rileva ancora, il giudice dell'appello, che agli atti risultano depositati il modello Unico della moglie ed il CUD del figlio, e ricorda che "il contribuente afferma di vivere in famiglia usufruendo dei redditi della moglie che esercita attività di commercio ambulante ... e del figlio Paolo che è lavoratore dipendente". Il reddito della moglie è noto, 7.239,00 Euro nell'anno in contestazione, quello del figlio non è riportato. Conclude il giudice dell'appello che "in totale un esborso familiare per tutto il 2007 di C 4.285,00 - per rimborso dei finanziamenti per acquistare i mezzi motorizzati - non può certamente generare un reddito sintetico di C 63.320,00" (ibidem). 4.2. Sembra opportuno esaminare, innanzitutto, la critica proposta dall'Amministrazione finanziaria mediante il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui l'Ente impositore contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver calcolato quale importo degli oneri rilevanti, ai fini dell'accertamento sintetico, gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei beni, mentre il valore realmente significativo sarebbe quello degli esborsi sostenuti per il mantenimento degli stessi. In realtà devono essere conteggiati entrambi. Sembra pertanto opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: "ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve tenersi conto sia delle spese affrontate per acquistare beni duraturi, sia degli esborsi sostenuti per il loro mantenimento, valori che dovranno essere sommati, perché ambedue sono rappresentativi di una capacità economica e perciò contributiva". 4.3. Corretta appare poi la critica dell'Amministrazione finanziaria relativa alla considerazione che l'immobile indicato nell'accertamento quale "abitazione principale", seppure in realtà non abitato, importa comunque oneri di manutenzione, che devono essere calcolati ai fini della stima del reddito del contribuente. 5. Vi sono poi una serie di affermazioni della CTR che risultano effettivamente apodittiche, in quanto il giudice dell'appello non chiarisce sulla base di quali elementi ritenga provate le circostanze che espone. Il giudice di secondo grado ritiene dimostrato che il figlio non convivente abbia assicurato un contributo alla famiglia di origine, ma non illustra sulla base di quali elementi ritenga provata la circostanza, ed a quanto ammonti il reddito conferito; neppure è noto quale sia il reddito del figlio e la sua condizione personale (coniugato? Con figli?). Il giudice dell'appello afferma che il ricorrente abita in Carano in un'abitazione di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce come la circostanza sia stata provata, mediante produzione di un certificato di residenza, o in quale altro modo. 6. Il calcolo degli oneri sostenuti dal ricorrente e dai suoi familiari, stimati in Euro 4.285,00 sul fondamento dei soli esborsi sostenuti per l'acquisto dei veicoli, non può comunque essere condiviso, occorrendo aggiungere gli oneri sopportati per il mantenimento dei veicoli e quelli necessari per il sostentamento di una famiglia di tre persone e per la manutenzione dell'abitazione principale. 6.1. Anche la censura proposta dall'Amministrazione finanziaria sostenendo che la CTR comunque non avrebbe dovuto confermare l'annullamento in toto dell'atto impositivo, ma semmai ricalcolare il reddito in considerazione dei dati indice raccolti e ritenuti provati, risulta corretta. Le ulteriori censure rimangono assorbite. 7. Nei limiti indicati, il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie i motivi di ricorso introdotti dall'Agenzia delle Entrate, nei limiti innanzi esposti, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania perché, in diversa composizione, proceda a nuov
Sentenza Cassazione n. 13102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris