CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso tra loro; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, è inammissibile, essendo volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata assolta, è inammissibile, essendo anch'esso volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazione vietata in sede di legittimità. Sul punto, giova ribadire che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). g 4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Invero, la refurtiva era di tale entità — la borsa della persona offesa e il suo intero contenuto, compresa la somma di 200 euro (vedi pag. 6 del provvedimento impugnato) - da non potersi ritenere applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (anche per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti: cfr. Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582); 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas