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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2024

Cassazione n. 33054/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 20 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 61 n. 11 cod. pen., di cui al capo F) della rubrica (fatto commesso in Genova il 20 aprile 2017).

2. L'impugnativa consta di due motivi, che denunciano:

2.1. violazione di legge in ragione dell'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello: è dedotto che, sebbene l'atto di appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contenesse, oltre alla nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], quale suo nuovo difensore di fiducia, la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio di questi, con revoca espressa di ogni precedente elezione di domicilio, la citazione di Alabiso per il giudizio di appello era stata effettuata tramite PEC presso il precedente difensore ([OSCURATO:PERSONA]), nella veste di domiciliatario dell'imputato;

2.2. violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, non rilevando la circostanza, valorizzata dal giudice censurato, che la complicità di una dipendente del supermercato avesse consentito all'imputato di accaparrarsi un numero significativo di beni, tanto più in assenza di una loro esatta quantificazione in occasione del singolo episodio ascrittogli.

4. Con requisitoria in data 28 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata merita l'annullamento.

1. E' fondato, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di censura, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza d'appello, per difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato.

Invero, dalla consultazione dell'incarto processuale, consentita in ragione della natura del vizio dedotto, emerge come il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato notificato all'imputato in data 7 settembre 2023 presso il domicilio in precedenza eletto (ossia, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]), espressamente revocato con la dichiarazione apposta in calce all'atto di appello in data 29 aprile 2021, recante nuova elezione di domicilio presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], e come non sia stato affatto notificato all'[OSCURATO:PERSONA], , nominato nuovo ed unico difensore di fiducia dell'imputato stesso, l'avviso di udienza, ancorché questi risulti avervi presenziato in quanto difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2. Dunque, il giudizio di appello è stato celebrato senza la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e dell'avviso di udienza all'unico suo difensore di fiducia.

Ne viene che ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., dovendosi considerare omessa la notificazione della citazione per il giudizio di appello all'imputato, in quanto effettuata presso il precedente domiciliatario revocato, risultando questa inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, tanto più che neppure al nuovo difensore di fiducia è stato notificato l'avviso di udienza (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).

3. Assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 20 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 61 n. 11 cod. pen., di cui al capo F) della rubrica (fatto commesso in Genova il 20 aprile 2017). 2. L'impugnativa consta di due motivi, che denunciano: 2.1. violazione di legge in ragione dell'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello: è dedotto che, sebbene l'atto di appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contenesse, oltre alla nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], quale suo nuovo difensore di fiducia, la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio di questi, con revoca espressa di ogni precedente elezione di domicilio, la citazione di Alabiso per il giudizio di appello era stata effettuata tramite PEC presso il precedente difensore ([OSCURATO:PERSONA]), nella veste di domiciliatario dell'imputato; 2.2. violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, non rilevando la circostanza, valorizzata dal giudice censurato, che la complicità di una dipendente del supermercato avesse consentito all'imputato di accaparrarsi un numero significativo di beni, tanto più in assenza di una loro esatta quantificazione in occasione del singolo episodio ascrittogli. 4. Con requisitoria in data 28 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata merita l'annullamento. 1. E' fondato, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di censura, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza d'appello, per difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Invero, dalla consultazione dell'incarto processuale, consentita in ragione della natura del vizio dedotto, emerge come il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato notificato all'imputato in data 7 settembre 2023 presso il domicilio in precedenza eletto (ossia, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]), espressamente revocato con la dichiarazione apposta in calce all'atto di appello in data 29 aprile 2021, recante nuova elezione di domicilio presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], e come non sia stato affatto notificato all'[OSCURATO:PERSONA], , nominato nuovo ed unico difensore di fiducia dell'imputato stesso, l'avviso di udienza, ancorché questi risulti avervi presenziato in quanto difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dunque, il giudizio di appello è stato celebrato senza la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e dell'avviso di udienza all'unico suo difensore di fiducia. Ne viene che ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., dovendosi considerare omessa la notificazione della citazione per il giudizio di appello all'imputato, in quanto effettuata presso il precedente domiciliatario revocato, risultando questa inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, tanto più che neppure al nuovo difensore di fiducia è stato notificato l'avviso di udienza (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). 3. Assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d
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