CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di cui ai capi a), b) e c) (furti pluriaggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 4 e 61 n. 5 cod. pen.), ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestata (art. 99, comma 4 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 4, non è consentito in questa sede, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello siccome riportata nella sentenza impugnata, non risulta dedotto alcunché quanto all'assorbimento dell'aggravante della destrezza nell'aggravante del mezzo fraudolento, di modo che la censura al riguardo è quivi preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, posto che nei capi di imputazione risultano descritte condotte diverse: quella di avere, dapprima, forato le gomme delle autovetture delle persone offese (tale condotta integrando l'uso del mezzo fraudolento) e, successivamente, quella di essersi impossessato con destrezza — con mossa fulminea e profittando della disattenzione delle vittime — del loro borsello; - che il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, perché non coglie la ratio decidendi della statuizione relativa al diniego di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., ossia l'approfittamento della condizione di disabilità della persona offesa del delitto di cui al capo a); - che il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione in ordine al quantum di pena inflitto a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti>> (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044), come nel caso che occupa (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congruo l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., tenuto conto della pluralità delle condotte criminose, del valore economico di quanto sottratto e dei numerosissimi ed anche specifici precedenti penali dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 lugl