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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20186/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31754/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1342/2019, depositata il 22 marzo 2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 1342/2019, depositata il 22 marzo 2019, la Commissione tributaria regionaledella Lombardia ha rigettato l’appello diPaoletti Marco avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tredici cartelle di pagamento delle quali il contribue nte assumeva la conseguita conoscenza attraverso ilrilascio di un estratto di ruolo; -il giudice del gravame, nel confermare l’impugnata statuizione di inammissibilità del ricorso, ha rilevato che, - come già accertato dal giudice di prime cure, -le cartelle in contestazione risultavano (tutte) ritualmente notificate al contribuente e che la compiutezza motivazionale dell’accertamento operato in primo grado ne imponeva la conferma a fronte di motivi di appello che si risolvevano nella mera reiterazione delle censure già dal primo giudice esaminate;

2. – [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso .

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 cod. civ., agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5, al d.P.R. n. 445 del 2000, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva riconosciuto efficacia probatoria a documentazione (afferente agli atti di notifica) che, siccome prodotta in copia fotostatica, aveva formato oggetto di disconoscimento da parte di esso esponente, ed in difetto di ogni istanza di verificazione; si trattava, quindi, di documentazione sprovvista di ogni attestazione di autenticità e che non dava conto del suo collegamento con gli atti di notifica; - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 137, 138, 139,140, 143 e 149 cod. proc. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, alla l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c., al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, deducendo il ricorrente che: - le notifiche dell e cartelle di pagamento erano state eseguite senza dar conto della irreperibilità del destinatario dell’atto e senza invio di una raccomandata informativa; - dalle produzioni documentali di controparte, non era possibile desumere un loro collegamento con gli atti notificati; - le notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata recavano, in allegato, documenti non sottoscritti digitalmente e dovevano ritenersi ammissibili (solo) in relazione ad indirizzi inseriti nei pubblici elenchi di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione apparente che non dava conto, pertanto, dei fatti rilevanti ai fini della decisione né delle ragioni di infondatezza degli spiegati motivi di appello; -il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo ilricorrente che l’onere della prova della regolare notifica delle cartelle nella fattispecie gravava su controparte e che, - a fronte dell’obiettivo contenuto delle produzioni documentali, - il giudice del gravame un siffatto onere aveva ritenuto assolto senza spiegarne le ragioni;

2. –il proposto ricorso è inammissibile;

3. – le Sezioni Unite della Corte, difatti, hanno posto i seguenti principi di diritto: -in tema di impugnazione dell'es tratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; - l'art. 12, comma 4 - bis , cit., trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione ( Cass.

S.U., 6 settembre 2022, n. 26283);3.1 –il ricorrente, nel riproporre le questioni sottese alla contestata validità della notifica delle cartelle di pagamento, non ha in alcun modo dedotto, nel corso del giudizio né in questa sede di legittimità, il suo specifico interesse ad agire così che il dictum delle Sezioni Unite deve trovare qui applicazione a fronte di una gravata sentenza che già ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso;

4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia nellojus superveniens così come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte (v.

Cass., 28 febbraio 2023, n. 6063).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; aisensi dell’art. 13 , comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31754/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1342/2019, depositata il 22 marzo 2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1342/2019, depositata il 22 marzo 2019, la Commissione tributaria regionaledella Lombardia ha rigettato l’appello diPaoletti Marco avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tredici cartelle di pagamento delle quali il contribue nte assumeva la conseguita conoscenza attraverso ilrilascio di un estratto di ruolo; -il giudice del gravame, nel confermare l’impugnata statuizione di inammissibilità del ricorso, ha rilevato che, - come già accertato dal giudice di prime cure, -le cartelle in contestazione risultavano (tutte) ritualmente notificate al contribuente e che la compiutezza motivazionale dell’accertamento operato in primo grado ne imponeva la conferma a fronte di motivi di appello che si risolvevano nella mera reiterazione delle censure già dal primo giudice esaminate; 2. – [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso . Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 cod. civ., agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5, al d.P.R. n. 445 del 2000, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva riconosciuto efficacia probatoria a documentazione (afferente agli atti di notifica) che, siccome prodotta in copia fotostatica, aveva formato oggetto di disconoscimento da parte di esso esponente, ed in difetto di ogni istanza di verificazione; si trattava, quindi, di documentazione sprovvista di ogni attestazione di autenticità e che non dava conto del suo collegamento con gli atti di notifica; - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 137, 138, 139,140, 143 e 149 cod. proc. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, alla l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c., al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, deducendo il ricorrente che: - le notifiche dell e cartelle di pagamento erano state eseguite senza dar conto della irreperibilità del destinatario dell’atto e senza invio di una raccomandata informativa; - dalle produzioni documentali di controparte, non era possibile desumere un loro collegamento con gli atti notificati; - le notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata recavano, in allegato, documenti non sottoscritti digitalmente e dovevano ritenersi ammissibili (solo) in relazione ad indirizzi inseriti nei pubblici elenchi di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione apparente che non dava conto, pertanto, dei fatti rilevanti ai fini della decisione né delle ragioni di infondatezza degli spiegati motivi di appello; -il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo ilricorrente che l’onere della prova della regolare notifica delle cartelle nella fattispecie gravava su controparte e che, - a fronte dell’obiettivo contenuto delle produzioni documentali, - il giudice del gravame un siffatto onere aveva ritenuto assolto senza spiegarne le ragioni; 2. –il proposto ricorso è inammissibile; 3. – le Sezioni Unite della Corte, difatti, hanno posto i seguenti principi di diritto: -in tema di impugnazione dell'es tratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; - l'art. 12, comma 4 - bis , cit., trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione ( Cass. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283);3.1 –il ricorrente, nel riproporre le questioni sottese alla contestata validità della notifica delle cartelle di pagamento, non ha in alcun modo dedotto, nel corso del giudizio né in questa sede di legittimità, il suo specifico interesse ad agire così che il dictum delle Sezioni Unite deve trovare qui applicazione a fronte di una gravata sentenza che già ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso; 4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia nellojus superveniens così come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte (v. Cass., 28 febbraio 2023, n. 6063). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; aisensi dell’art. 13 , comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comm
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