CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2017
Cassazione n. 05607/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19733-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2023 - ricorrenti - 404 contro CALA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 143/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 21 agosto 2017, la Corte d'Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] di Gottolengo avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per una giornata lavorativa irrogatale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la sanzione illegittimamente irrogata per incompetenza dell'autorità che l'aveva disposta, nella specie il dirigente scolastico in luogo del capo Al l'ufficio dell'amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile ratione temporis), trattandosi di sanzione relativa ad un addebito riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 494, comma 1, d.lgs. n.297/1994 per il quale la norma prevede la sospensione dall'ufficio fino ad un mese e, pertanto, eccedente il periodo massimo di dieci giorni per il quale il comma 2 dell'art. 55 -bis citato prevede la competenza del dirigente scolastico; che per la cassazione di tale decisione ricorrono sia il MIUR che l'[OSCURATO:PERSONA] di Gottolengo, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con l'unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001, 492, 494, 495 e 498, d.lgs. n. 297/1994, i sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il disposto del comma 1 dell'invocato art. 55-bis, assumendo che la competenza debba essere determinata non, secondo quanto ritenuto dalla Corte predetta, ex ante, in relazione alla sanzione astrattamente prevista per l'addebito contestato, bensì ex post, in relazione all'entità della sanzione in concreto irrogata; - che, pertanto, la Corte d'appello non avrebbe considerato che, essendo stata in concreto irrogata la sospensione dal servizio per un solo giorno la relativa competenza spettava al al dirigente scolastico e non al capo dell'ufficio dell'amministrazione scolastica individuato ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; che il motivo risulta infondato alla luce del principio di diritto accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 28111/2019 e Cass.23524/2021) cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui "In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo (nella specie la sospensione dall'ufficio fino ad un mese), essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare", tenuto conto che diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo;che correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato, nella specie, l'incompetenza del dirigente scolastico visto che per la sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione del personale docente e direttivo della scuola, l'art.. 492 [OSCURATO:PERSONA] in materia di istruzione, prevede una durata massima fino ad un mese e quindi superiore superiore a 10 giorni, mentre è irruilevante, ai suddetti fini, che la sanzionein concreto applicata sia inferiore a dieci giorni; che il ricorso va dunque rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017: Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di leg