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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33382/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO, n. 548/2/20,depositata il 12 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia a seguito di controllo formale ex art. 36 - ter d.p.r. n. 600/1973, disconosceva le detrazioni operate nella dichiarazione IRPEF 2012 – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. dal contribuente con riferimento alla realizzazione di due posti auto pertinenziali (anno d’imposta 2012).

Il contribuente impugnava sia il provvedimento di irregolarità che la successiva cartella, vedendo respinti dalla CTP entrambi i ricorsi, l’uno dichiarato inammissibile, l’altro rigettato, e così pure erano rigettati i relativi gravami, riuniti dalla CTR che peraltro precisava, anche in dispositivo, di non condividere la pronuncia di inammissibilità emessa dal giudice di primo grado.

Il contribuentepropone allora ricorso in cassazione affidato ad un motivo, mentre l’Agenzia resiste con controricorso.

Veniva quindi formulata proposta di definizione accelerata, avverso la quale il contribuente proponeva istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 16- bis TUIR.

Come chiarito nell’istanza di decisione, oggetto della doglianza del ricorrente sta in ciò, che la documentazione dallo stesso prodotta a sostegno della detrazione richiesta “non veniva valutata, dal Giudice di appello, rispetto alla relativa possibile idoneità al convincimento rispetto al loro contenuto (quale proof), ma rispetto alla loro ammissibilità formale (quale evidence) rispetto ad asserite richieste normative.

A noi pare che tale profilo sia chiarissimo, laddove, come già indicato nel ricorso, il Giudice di appello, dopo l’incipit giuridico per cui “le detrazioni in questione sono soggette a un regime formale che presuppone la presenza di una determinata documentazione, costituita da …” scrive, del tutto intimamente coerente (quantunque errato), sotto il profilo sillogico, che “… La documentazione addotta da parte contribuente non è considerabile equipollente a quella richiesta dalla norma, né sul piano formale, né, almeno in parte, su quello sostanziale.” In altri termini, la documentazione versata dal contribuente nel fascicolo non è stata ritenuta inidonea, a livello di suo contenuto, a dimostrare i fatti costitutivi del credito d’imposta vantato…”(Ist. dec., p. 3).

2. Tuttavia, la CTR correttamente osserva –in ciò confermando l’atto impugnato – l’insufficienza della documentazione, perché infatti ritiene che fosse necessario produrre: 1) comunicazione all’Asl, 2) fatture, 3) bonifici con particolari caratteristiche, come indicato dall’ADE con provvedimento direttoriale 2.11.2011.

Orbene tutto questo, osserva sempre il giudice del gravame, non viene prodotto, e la CTR conclude quindi “la documentazione addotta da parte contribuente non è considerabile equipollente a quella richiesta dalla norma, né sul piano formale, né, almeno in parte, su quello sostanziale”.

3. Il che corrisponde esattamente a quanto accaduto, cioè è mancata la produzione di documentazione ritenuta invece indispensabile per il riconoscimento della detrazione fiscale invocata, ed il contribuente non dimostra che l’invocata equipollenza della documentazione prodotta a quella necessaria effettivamente sussistesse, neppure potendo trascurarsi che si verte in tema di benefici fiscali e la prova della loro spettanza da parte del contribuente deve perciò essere rigorosa.

4. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

Attesa la differente ratio della decisione finale rispetto alla proposta, non sono dovute le somme previste dall’art. 380 biscpc.

4.1. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.450,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO, n. 548/2/20,depositata il 12 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia a seguito di controllo formale ex art. 36 - ter d.p.r. n. 600/1973, disconosceva le detrazioni operate nella dichiarazione IRPEF 2012 – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. dal contribuente con riferimento alla realizzazione di due posti auto pertinenziali (anno d’imposta 2012). Il contribuente impugnava sia il provvedimento di irregolarità che la successiva cartella, vedendo respinti dalla CTP entrambi i ricorsi, l’uno dichiarato inammissibile, l’altro rigettato, e così pure erano rigettati i relativi gravami, riuniti dalla CTR che peraltro precisava, anche in dispositivo, di non condividere la pronuncia di inammissibilità emessa dal giudice di primo grado. Il contribuentepropone allora ricorso in cassazione affidato ad un motivo, mentre l’Agenzia resiste con controricorso. Veniva quindi formulata proposta di definizione accelerata, avverso la quale il contribuente proponeva istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 16- bis TUIR. Come chiarito nell’istanza di decisione, oggetto della doglianza del ricorrente sta in ciò, che la documentazione dallo stesso prodotta a sostegno della detrazione richiesta “non veniva valutata, dal Giudice di appello, rispetto alla relativa possibile idoneità al convincimento rispetto al loro contenuto (quale proof), ma rispetto alla loro ammissibilità formale (quale evidence) rispetto ad asserite richieste normative. A noi pare che tale profilo sia chiarissimo, laddove, come già indicato nel ricorso, il Giudice di appello, dopo l’incipit giuridico per cui “le detrazioni in questione sono soggette a un regime formale che presuppone la presenza di una determinata documentazione, costituita da …” scrive, del tutto intimamente coerente (quantunque errato), sotto il profilo sillogico, che “… La documentazione addotta da parte contribuente non è considerabile equipollente a quella richiesta dalla norma, né sul piano formale, né, almeno in parte, su quello sostanziale.” In altri termini, la documentazione versata dal contribuente nel fascicolo non è stata ritenuta inidonea, a livello di suo contenuto, a dimostrare i fatti costitutivi del credito d’imposta vantato…”(Ist. dec., p. 3). 2. Tuttavia, la CTR correttamente osserva –in ciò confermando l’atto impugnato – l’insufficienza della documentazione, perché infatti ritiene che fosse necessario produrre: 1) comunicazione all’Asl, 2) fatture, 3) bonifici con particolari caratteristiche, come indicato dall’ADE con provvedimento direttoriale 2.11.2011. Orbene tutto questo, osserva sempre il giudice del gravame, non viene prodotto, e la CTR conclude quindi “la documentazione addotta da parte contribuente non è considerabile equipollente a quella richiesta dalla norma, né sul piano formale, né, almeno in parte, su quello sostanziale”. 3. Il che corrisponde esattamente a quanto accaduto, cioè è mancata la produzione di documentazione ritenuta invece indispensabile per il riconoscimento della detrazione fiscale invocata, ed il contribuente non dimostra che l’invocata equipollenza della documentazione prodotta a quella necessaria effettivamente sussistesse, neppure potendo trascurarsi che si verte in tema di benefici fiscali e la prova della loro spettanza da parte del contribuente deve perciò essere rigorosa. 4. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Attesa la differente ratio della decisione finale rispetto alla proposta, non sono dovute le somme previste dall’art. 380 biscpc. 4.1. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.450,00 oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore import
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