Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 17 marzo 2005
(1)
[OSCURATO:PERSONA]522/03
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Germania) ]
«Interpretazione dell'art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Riconoscimento di una decisione pronunciata nei confronti di un convenuto contumace – Notificazione dell'atto introduttivo del procedimento – Applicazione della legge nello Stato di origine – Notificazione ai sensi della legge del giudice dello Stato di origine»
I –
Introduzione
1.
Il presente procedimento, che ha per oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Corte d’appello di Monaco di Baviera), verte sulla nozione di regolare notificazione o comunicazione di cui all’art. 27,
n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale.
(2)
II –
Contesto normativo
A –
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
2.
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles disciplina, al Titolo III (artt. 25-49), il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio di uno
Stato contraente delle decisioni rese dagli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente.
3.
Ai sensi dell’art. 26, 1° e 2° comma, della [OSCURATO:PERSONA]: «Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli
altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. In caso di contestazione, ogni parte interessata
che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente
titolo, che la decisione deve essere riconosciuta (…)».
4.
L’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, dispone che va negato il riconoscimento di una decisione «se la domanda giudiziale
od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi
possa presentare le proprie difese».
5.
A norma dell’art. IV del Protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles:
«Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi
tra gli Stati contraenti.
Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle
Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti
sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico
ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa
trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto.
Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine».
6.
L’art. 65 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles precisa che il protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] fa parte integrante di questa.
7.
Altra disposizione pertinente è l’art. 20 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, contenuto nel Titolo II relativo alla competenza
(Sezione 7, «Esame della competenza e dell’ammissibilità dell’azione»), che così recita:
«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente
e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda
tale competenza.
Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese,
ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre
1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione».
B –
La convenzione dell’Aia sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in
materia civile o commerciale (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia»).
(3)
8.
Sono firmatari della convenzione dell’Aia sulla notificazione e sulla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari,
del 15 novembre 1965, tutti gli Stati contraenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ad eccezione dell’Austria. La convenzione
si applica, per la materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere
trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato.
(4)
Essa traccia il sistema principale di trasmissione degli atti, in base al quale l’autorità o l’ufficiale ministeriale competente
in base alle leggi dello stato di origine trasmette l’atto di cui trattasi ad una «Autorità centrale» designata dallo Stato
richiesto. Il suo art. 5, 1° e 2° comma, dispone quanto segue.
«L’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:
a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti
in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato
richiesto.
Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l’atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti
volontariamente.
Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia
redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese.
La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente [OSCURATO:PERSONA], che contiene gli elementi essenziali
dell’atto, viene consegnata al destinatario».
9.
La convenzione prevede la possibilità di utilizzare altri canali di trasmissione, quali ad esempio i propri agenti consolari
o diplomatici, i servizi postali, o il ricorso diretto ad ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello
Stato di destinazione.
(5)
La convenzione precisa anche che ogni Stato ha facoltà di opporsi all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità di trasmissione
alternativa.
(6)
10.
Inoltre, gli artt. 15 e 16 della convenzione, volti al contemperamento dei rispettivi diritti ed interessi dell’attore e del
convenuto, mirano alla tutela del convenuto durante il procedimento e nei casi di pronuncia in contumacia. L’art. 15, cui
si richiama l’art. 20, 3° comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, così dispone:
«Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo
le disposizioni della presente [OSCURATO:PERSONA], e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione
fintanto che non si abbia la prova:
a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la
notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un’altra procedura prevista dalla
presente [OSCURATO:PERSONA],
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile
perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono
decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione,
o della consegna, sia stata ricevuta:
a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente [OSCURATO:PERSONA];
b) dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di
almeno sei mesi;
c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un’attestazione.
Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa».
11.
Inoltre, nel caso in cui debba essere notificata all’estero una citazione o atto equivalente, l’art. 16 della convenzione
impone agli stati firmatari di modificare le proprie norme in materia di termini per l'impugnazione, al fine di poter tener
conto della eventualità che il convenuto sia venuto a conoscenza del procedimento soltanto successivamente alla sua conclusione.
C –
La normativa nazionale
12.
In base alla legge francese, gli atti destinati a soggetti domiciliati all’estero si notificano mediante consegna rituale
all’ufficio del pubblico ministero («Parquet»), denominata «
signification au parquet»
(artt. 683 e 684 del nuovo Codice di procedura civile), pur non essendo esclusi gli altri metodi di trasmissione previsti
dai trattati.
13.
La
signification
viene effettuata mediante deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario, di due copie dell’atto di cui trattasi presso la
procura dello Stato francese, che vidima l’originale e trasmette le copie al Ministero della giustizia ai fini del loro inoltro
(art. 685). Il medesimo giorno o, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo, l’ufficiale giudiziario deve spedire
al destinatario una copia dell’atto, in plico raccomandato (art. 686). Questa modalità di notificazione è denominata «
remise au parquet»
, e configura una
signification interne fictive
(notifica interna fittizia), in quanto la notifica si dà per avvenuta all’atto del deposito delle copie dell’atto da parte
dell’ufficiale giudiziario presso la procura francese, indipendentemente dalla circostanza che l’atto sia effettivamente pervenuto
al destinatario estero
(7)
.
III –
Fatti e procedimento
14.
Con sentenza 8 Settembre 2000, la Corte d’appello di Amiens (Francia) condannava la società [OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen
GmbH & Co., con sede in Monaco di Baviera (Germania) (in prosieguo la: «[OSCURATO:PERSONA]») al pagamento della somma di FFR 615 566,72
in favore della società [OSCURATO:PERSONA] (la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Angers (Francia). Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di Monaco di Baviera) apponeva la formula esecutiva alla detta sentenza («exequatur»), che veniva regolarmente
notificata alla [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2002.
15.
Nel maggio del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] presentava opposizione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della
decisione di exequatur, sulla base del rilievo che l’atto introduttivo del procedimento francese non le sarebbe stato regolarmente
notificato e avrebbe dato luogo ad un giudizio in contumacia. La notificazione era stata effettuata mediante il sistema francese
della
remise au parquet
, già descritto supra al paragrafo 13. Un ufficiale giudiziario tedesco aveva effettivamente consegnato l’atto di citazione
alla [OSCURATO:PERSONA], ma questa si era rifiutata di accettarlo in quanto il documento non era accompagnato dalla sua traduzione
in tedesco. L’atto di citazione le era stato poi inviato per le vie postali, anche in tal caso sprovvisto di traduzione.
16.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale del 31 ottobre 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoporre alla Corte
di Giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali. In primo luogo, se l’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e
l’art. IV, 1° comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] siano da interpretare nel senso che la notificazione di un atto
a un convenuto domiciliato in uno Stato contraente diverso dallo Stato di origine debba essere eseguita unicamente sulla base
degli accordi vigenti tra gli Stati contraenti della [OSCURATO:PERSONA] stessa. In secondo luogo, e nel caso di soluzione negativa
della prima questione, se l’art. 12 CE sia da interpretare nel senso che una normativa nazionale, quale il sistema francese
della
remise au parquet,
non è compatibile con il diritto comunitario.
17.
Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di Giustizia, hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco, il governo francese, il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Analisi
A –
Ricevibilità
18.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non presenta alcuna utilità concreta
e non è necessaria per una serie di motivi. Si sostiene, in particolare, che nell’ordinamento francese non potrebbero coesistere
le modalità di notificazione di cui all’art. 683 del Codice francese di procedura civile, da un lato, e quelle contemplate
dalla convenzione dell’Aia, dall'altro. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel sistema francese le modalità definite nella convenzione
dell’Aia avrebbero la precedenza. Poiché, si sostiene, l’attrice nel procedimento principale non si è conformata a quanto
previsto in materia di notificazione dalla convenzione dell’Aia, la domanda di exequatur andrebbe respinta dal giudice tedesco
senza ulteriore disamina.
19.
Tale argomento non appare convincente. Secondo consolidata giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non
spetta alla Corte pronunciarsi sui fatti oggetto del procedimento principale né esaminare le ragioni che spingono il giudice
nazionale a chiedere la pronuncia pregiudiziale.
(8)
L’applicazione del diritto nazionale è compito del giudice nazionale. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale
va dichiarata ricevibile.
B –
Prima questione
20.
Con la prima questione, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede di accertare se l’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e l’art. IV,
1° comma, del relativo protocollo, impongano la notifica degli atti destinati ai convenuti domiciliati all’estero sulla sola
base degli accordi vigenti tra gli Stati firmatari della convenzione.
21.
Come abbiamo già rilevato, l’art. 27, n. 2, dispone che le sentenze pronunciate in contumacia non possono essere riconosciute
da uno Stato contraente laddove il convenuto non abbia ricevuto «regolare notifica» dell’atto introduttivo del procedimento
o di un atto equivalente in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese. La prima questione verte sulla corretta
interpretazione della nozione di «regolare notifica» ai sensi del detto articolo, come precisato dall’art. IV del protocollo
allegato alla [OSCURATO:PERSONA].
22.
Osservo, in limine, che nella fattispecie in esame non trovano applicazione né il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale
(9)
, né il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
(10)
, in quanto i fatti rilevanti nella specie si sono verificati anteriormente all’entrata in vigore dei detti regolamenti.
23.
Per risolvere la prima questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto esaminare la lettera degli articoli in
discussione. Dal momento che l’art. 27, n. 2, non definisce la nozione di «regolare notifica», risulta di evidente rilevanza
in proposito la formulazione dell’art. IV, 1° comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA], che recita: «gli atti …
sono trasmessi
secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti»
(11)
. L’interpretazione letterale della disposizione induce a risolvere la prima questione in senso affermativo. Alla luce del
mero tenore letterale, appare difficile leggere la detta disposizione nel senso che questa consenta di notificare all’estero
gli atti giudiziari con modalità diverse da quelle contemplate dalle convenzioni o dagli accordi vigenti tra gli Stati contraenti.
24.
Tale impostazione appare peraltro coerente, a mio avviso, con il sistema generale della convenzione e con le finalità che
vi hanno sotteso i suoi autori.
25.
È evidente che l’art. 27, n. 2, è volto alla tutela del diritto della difesa giacché impone che, nei casi in cui una decisione
giudiziale sia stata resa in contumacia, venga accertato che il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi nello Stato
di origine della decisione. In questo, esso rappresenta un’importante deroga alla ratio generale del Titolo III della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles che, per dirla con le parole del [OSCURATO:PERSONA]: «ha lo scopo di agevolare quanto più possibile la libera circolazione
delle decisioni giudiziali»
(12)
. Pertanto, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Klomps/Michel, l’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles "ha
lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della convenzione, qualora il convenuto
non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine’.
(13)
26.
Per garantire il diritto di difesa, il giudice adito deve essere certo che siano state rispettate due condizioni: in primo
luogo, che il convenuto abbia ricevuto «regolare» notificazione e, in secondo luogo, che la notificazione sia avvenuta in
tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese.
(14)
Come ho già rilevato, il presente procedimento ha per oggetto l’interpretazione della prima di queste due condizioni.
27.
L’art. 27, n. 2, è speculare, con riferimento al riconoscimento delle sentenze, alla disposizione corrispondente del Titolo
II della convenzione in materia di competenza, vale a dire l’art. 20. Il detto articolo persegue una finalità analoga a quella
dell’art. 27, n. 2, vale a dire: «garantire che, nel caso in cui il convenuto non si presenti in giudizio, la corte decida
il procedimento solo se ha competenza per farlo, tutelando in tal modo il convenuto con la massima estensione possibile nel
procedimento originale»
(15)
. Il contemperamento tra questo scopo e la libera circolazione delle sentenze, nei casi in cui l’atto introduttivo del procedimento
o la sua notificazione debbano essere trasmessi all’estero, è operato dall'art. 20, 3° comma, che si richiama al disposto
dell’art. 15 della convenzione dell’Aia, richiamato in precedenza.
28.
L’esigenza di predisporre tali misure di tutela, sia in fase di giudizio che in fase di riconoscimento ed esecuzione, è stata
confermata dalla Corte nella sentenza Lancray/Peters und Sickert. La Corte ha sottolineato che scopo della [OSCURATO:PERSONA] di
Bruxelles non è quello di fornire una definizione omnicomprensiva della nozione di «regolare notificazione» e che l’applicazione
di questo principio dipende dalla normativa applicabile dal giudice di origine della decisione, ivi comprese le convenzioni
internazionali pertinenti:
«(…) senza armonizzare i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all'estero vigenti negli Stati
membri, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles mira a garantire una tutela effettiva dei diritti del convenuto . Questa è la ragione
per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato
di origine quanto al giudice dello Stato richiesto. (…) la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non contiene disposizioni che stabiliscano
la legge applicabile a detto controllo. Poiché le norme applicabili alla notifica della domanda giudiziale fanno parte del
procedimento seguito dinanzi al giudice di origine, la questione della regolarità di detta notifica potrà trovare la sua soluzione
soltanto nell'ambito della normativa applicabile dinanzi al giudice di origine ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali
in materia» 16 –Sentenza 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray/Peters und Sickert (Racc. pag. I‑2725, punti 28 e 29). V. anche sentenza
15 luglio 1982, causa 228/81, [OSCURATO:PERSONA] B.V./[OSCURATO:PERSONA] mbH (Racc. Pag. 2723, punto 13)..
29.
L’art. IV del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ribadisce il principio secondo cui la «regolarità» della notificazione
deve essere valutata in base alla legge del giudice di origine, nella parte in cui precisa le modalità di trasmissione accettabili
nei casi in cui atti giudiziari o extragiudiziari debbano essere notificati ad un soggetto domiciliato in un altro Stato contraente.
Il detto articolo descrive due di tali modalità di trasmissione: la prima, come ho già rilevato, è quella che viene effettuata
mediante le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti (art. IV, 1° comma); e la
seconda, sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga formalmente, è la trasmissione diretta dai pubblici ufficiali
dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione
(art. IV, 2° comma). L’espressione «possono» contenuta nell’art. IV, 2° comma, rende chiaro che le due possibilità di trasmissione
menzionate sono esaustive.
30.
A mio avviso, quindi, il sistema e lo scopo dell’art. IV darebbero adito a dubbi soltanto se l’art. IV potesse essere considerato
non-esaustivo, vale a dire tale da consentire modalità di notifica diverse da quelle ivi contemplate.
(17)
31.
Va aggiunto che ciò non equivale ad affermare che l’art. IV del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles consente
soltanto le modalità di notificazione espressamente e dettagliatamente previste dalle convenzioni e dagli accordi conclusi
tra gli Stati contraenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Appare chiaro che il detto articolo ammette qualsiasi modalità di
notifica prevista da tali convenzioni o accordi, anche qualora i meccanismi di un determinato metodo non siano ivi espressamente
specificati in dettaglio
(18)
. Questo vale anche, ad esempio, per le modalità di notificazione «alternative» previste dagli artt. 8-10 della convenzione
dell’Aia.
32.
Spetta all’[OSCURATO:PERSONA] determinare se nel caso in esame ricorra una delle fattispecie contemplate dall’art. IV del protocollo
allegato alla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, non compete alla Corte accertare se il sistema francese della notifica mediante
remise au parquet
soddisfi o meno le condizioni poste dalla convenzione dell’Aia, o invero le condizioni poste da un’altra convenzione eventualmente
applicabile. La competenza della Corte si limita, secondo quanto espressamente previsto dal Protocollo sull’interpretazione
della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] stessa, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA], e
del protocollo sull’interpretazione della convenzione.
(19)
33.
La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e l’art. IV del suo
protocollo impongono che gli atti giudiziali o extragiudiziari formati in uno Stato contraente vengano notificati al convenuto
domiciliato in un altro Stato contraente mediante trasmissione (1) secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli
accordi conclusi tra gli Stati firmatari della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. IV, 1° comma, del protocollo allegato alla
[OSCURATO:PERSONA]; ovvero (2) in assenza di opposizione formale da parte dello Stato in cui debba avvenire la notificazione, mediante
trasmissione diretta, da parte dei pubblici ufficiali competenti dello Stato di origine dell’atto, ai pubblici ufficiali dello
Stato in cui è domiciliato il convenuto, ai sensi dell'art. IV, 2° comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA].
C –
Seconda questione
34.
Con la seconda questione l’[OSCURATO:PERSONA] chiede di precisare, in caso di soluzione negativa alla prima questione, se l’art. 12
CE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, quale la disciplina francese della
remise au parquet,
sia in contrasto con il diritto comunitario.
35.
Alla luce della soluzione data alla prima questione, non appare necessario pronunciarsi in merito. Desidero rilevare, tuttavia,
che tutte le cause civili o commerciali che coinvolgono soggetti domiciliati in giurisdizioni distinte implicano potenziali
conflitti tra gli interessi dell’attore e quelli del convenuto; in generale, a titolo di esempio, ciascuna delle parti ha
interesse a che il procedimento si svolga nell'ambito della propria giurisdizione. Le regole poste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
sono intese, per loro stessa natura, a trovare il contemperamento degli opposti interessi in gioco. Nel caso in cui – come
nella specie – la pertinente disposizione della [OSCURATO:PERSONA] rifletta chiaramente l’equilibrio perseguito dai suoi autori,
disapplicare la detta disposizione quando tale contemperamento produca conseguenze negative per una delle parti in causa equivarrebbe
a sovvertire la finalità della norma e lo stesso scopo della [OSCURATO:PERSONA] di promuovere l’uniformità e la certezza del diritto
(20)
.
V –
Conclusione
36.
Ritengo quindi che le questioni sottoposte alla Corte dall’[OSCURATO:PERSONA] debbano essere risolte nel senso che:
L’art. 27, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e l’art. IV del suo protocollo, impongono che gli atti giudiziari o extragiudiziali
formati in uno Stato contraente che debbano essere notificati ad un convenuto domiciliato in un altro Stato contraente vengano
trasmessi:
–
secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati firmatari della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi
dell’art. IV, 1° comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA]; ovvero,
–
in assenza di opposizione formale da parte dello Stato in cui debba avvenire la notificazione, mediante trasmissione diretta,
da parte dei pubblici ufficiali competenti dello Stato di origine dell’atto, ai pubblici ufficiali dello Stato in cui sia
domiciliato il convenuto, ai sensi dell’art. IV, 2° comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA].
1
–
Lingua originale: l'inglese.
2
–
GU C 27, del 26.1.1998, pag. 1.
3
–
Cmnd 3986; TS 50 (1969).
4
–
Art. 1, 1° comma, della convenzione dell’Aia.
5
–
[OSCURATO:PERSONA] dell’Aia, artt. 8-10.
6
–
All’atto della ratifica della convenzione, il governo tedesco ha dichiarato inutilizzabili sul territorio tedesco le modalità
di trasmissione contemplate all’art. 10, vale a dire: l’invio diretto, tramite la posta, degli atti giudiziari, alle persone
domiciliate all’estero; la facoltà, per gli ufficiali giudiziari o gli altri soggetti competenti dello Stato di origine, di
far procedere direttamente a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari da parte di ufficiali giudiziari o altri soggetti
competenti dello Stato di destinazione; e la facoltà, per ogni persona interessata da un procedimento giudiziario, di far
procedere direttamente a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari per il tramite di ufficiali giudiziari o altri soggetti
competenti dello Stato di destinazione.
7
–
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nelle proprie osservazioni, che la notificazione mediante «remise au parquet» è prevista anche
dalla legge belga, olandese e lussemburghese.
8
–
V., ad esempio, sentenza 15 dicembre 1976, causa 35/76, [OSCURATO:SOCIETA]/Ministero delle Finanze (Racc. pag. 1871).
9
–
GU L 12, del 16.1.2001, pag. 1.
10
–
GU L 160, del 30.6.2000, pag. 37.
11
–
La sottolineatura è mia. V. anche le versioni olandese e francese del medesimo articolo («De gerechtelijke en buitengerechterlijke
stukken, opgemaakt op het grondgebied van een verdragsluitende staat, die medegedeeld of betekend moeten worden aan personen
die zich op het grondgebied van een andere verdragsluitende staat bevinden, worden toegezonden op de wijze al is bepaald in
tussen de verdragsluitende staten gesloten verdragen of overeenkomsten’»; «Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés
sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire
d’un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants»).
12
–
[OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU 1979, C 59) detta «[OSCURATO:PERSONA]», pag. 42.
13
–
Sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps/Michel (Racc. pag. 1593, punto 8).
14
–
Sentenza Klomps/Michel, cit., punto 15.
15
–
[OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 39.
16
–
Sentenza 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray/Peters und Sickert (Racc. pag. I‑2725, punti 28 e 29). V. anche sentenza 15
luglio 1982, causa 228/81, [OSCURATO:PERSONA] B.V./[OSCURATO:PERSONA] mbH (Racc. Pag. 2723, punto 13).
17
–
V. anche Philips v Symes [(2002) 1 WLR 853], per quanto attiene ad una sentenza resa da un giudice inglese in cui si dichiara
che la notificazione deve essere effettuata secondo le modalità contemplate dall’art. IV qualora l’attore faccia affidamento
sulla notificazione operata da uno Stato contraente nei confronti di un convenuto in un altro Stato contraente.
18
–
V. anche [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] [(1992) 1 [OSCURATO:PERSONA]], riguardante una sentenza resa da un giudice inglese,
secondo cui l’art. IV consente tutte le modalità di trasmissione all’estero menzionate nelle convenzioni in materia di trasmissione
degli atti, e non solo le modalità specificate dalle convenzioni medesime.
19
–
V. testo consolidato del protocollo sull’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1968 da parte della Corte di Giustizia, GU C 27
del 26 gennaio 1998, pag. 28.
20
–
V., ad es., sentenza 11 agosto 1995, causa C-432/93, SISRO/[OSCURATO:PERSONA] BG (Racc. pag. I‑2269).