CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. Cron. ha pronunciato la seguenseguenteordina R.G. n. 1911/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RenzoniRossana, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, anche disgiuntamente, da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Gavorrano n. 12, scala B, int. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - contro ricorrent i – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Gavorrano n. 12, scala B, int. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - contro ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 206 / 201 8 della Corte d ’ appello di Ancona , depositata il 13 luglio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dai lavoratori indicati in epigrafe – eccettuata [OSCURATO:PERSONA], in appello rimasta contumace – in tal modo confermando la sentenza di primo grado , che aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], docenti di religione, perché di durata ultratriennale su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con conseguente condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità ciascuno per Ricco, Angeletti, Gentili, Massacesi e Sartini, e otto mensilità della retribuzione globale di fatto ciascuno per Nicolini, Albano, Passari, Renzoni, Ranciaro e Komonyi, oltre le spese di lite, liquidate per quattro quinti a carico dell’amministrazione e compensate per il residuo quinto;2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo, cui resistono con controricorso i docenti siccome indicato in epigrafe, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; 3.i controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti stipulati con i docenti , onerati dell’allegazione in ordine agli elementi di abusività del ricorso al termine; 2. il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e negli stessi termini Cass. Sez. L, 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439, nonché più di recente Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti atempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»; 3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. nella specie i docenti ha nno ricevuto incarichi annuali per durata ultratriennale, su posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento del concorso per l’individuazione e nomina del docente di ruolo, come indicato nella sentenza impugnata; 5. il ricorso va pertanto rigettato;6. le spese del giudizio di legittimità relative ai controricorrenti seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha nno reso la prescritta dichiarazione, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese dei docenti che non hanno svolto attività difensiva; 7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. rigetta ilricorso e condanna il Ministero ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti