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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39034/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto l'assenza del requisito della non abitualità della condotta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente), che impedisce ex se l'applicazione della suddetta causa di non punibilità; che, di conseguenza, non è necessaria l'ulteriore motivazione sulla particolare tenuità del fatto, atteso che, esclusa la non abitualità della condotta, viene meno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione di legge e ciò, pertanto, osta all'applicazione del beneficio richiesto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.707 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto l'assenza del requisito della non abitualità della condotta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente), che impedisce ex se l'applicazione della suddetta causa di non punibilità; che, di conseguenza, non è necessaria l'ulteriore motivazione sulla particolare tenuità del fatto, atteso che, esclusa la non abitualità della condotta, viene meno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione di legge e ciò, pertanto, osta all'applicazione del beneficio richiesto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.707 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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