Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11886/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'Il febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 56 e 624 bis cod. pen. ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- hamed [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche.

2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è generico.

In relazione a tutti i motivi di ricorso, la difesa si limita a riportare le doglianze, senza articolarle in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri..

P. Q. M. t.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'Il febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 56 e 624 bis cod. pen. ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- hamed [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è generico. In relazione a tutti i motivi di ricorso, la difesa si limita a riportare le doglianze, senza articolarle in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.. P. Q. M. t. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 m
Sentenza Cassazione n. 11886/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris