CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47550/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 18 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo ex art 35ter ord. pen. avanzato nell'interesse di GUTTADAURO Francesco in relazione ai periodi detentivi trascorsi in vari istituti penitenziari. In motivazione, il Tribunale esclude che il periodo di detenzione del condannato a Bancali possa aver determinato una detenzione degradante. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GUTTADAURO Francesco deducendo: violazione di legge in relazione all'art. 3 CEDU, all'art. 35ter O.P. e agli artt. 27 e 32 Cost.; violazione di legge e difetto di motivazione in all'art. 3 CEDU, all'art. 35ter 0.P. e all'art. 31 Cost. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, sia in ragione della limitazione legislativa della ricorribilità - nello specifico settore - alla sola violazione di legge (con esclusione del vizio di motivazione), sia in ragione della sostanza delle doglianze, orientate alla deduzione di profili in fatto, coerentemente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]