CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono assolutamente generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto il ricorrente si limita a richiamare consolidati principi, così formulando censure astratte, senza indicare, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, gli elementi concreti che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigl