CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 1981
Cassazione n. 08422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1981 avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/07/2022 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta ex art. 3, comma 6 d.lgs. 159/2011 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso orale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 del Questore di Forlì-Cesena in data 12/02/2020 con cui era stato imposto al sunnominato il divieto di detenere ed utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente nonché l' uso di software e di "altri strumenti idonei alla cifratura e crittazione di conversazioni e messaggi" e "l'accesso ad internet", anche tramite telefoni cellulari.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento deducendo violazione dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 nonché mancanza di motivazione. Assume che il giudice di merito non aveva argomentato sulla specifica censura di illegittimità di provvedimento del Questore il quale non aveva in alcun modo spiegato le ragioni per le quali aveva imposto i divieti in questione, incompatibili con l'attività professionale di montatore cinematografico svolta dallo stesso. 3. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in atti, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Roma, nell'ordinanza impugnata, ha illustrato le circostanze e gli elementi dimostrativi della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] posti a fondamento dell'avviso orale richiamando i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente (furto, imbrattannento di cosa altrui, violenza privata, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell' autorità, istigazione a disobbedire alle leggi, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, invasione di terreni o edifici e riunione sediziosa) - taluni dei quali oggetto di sentenze passate in giudicato - precisando come "tali aspetti incidono necessariamente anche sulle scelte effettuate delle prescrizioni aggiuntive, senza che sulle stesse fosse necessario argomentare ulteriormente". 3. Ritiene questa Corte che tali argomentazioni, volte ad escludere la paventata illegittimità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione, non appaiono in alcun modo condivisibili avendo il giudice dell' opposizione finito per adottare una motivazione meramente apodittica ed apparente, dovendosi, per contro, fare applicazione del principio, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di avviso orale, il tribunale, investito dell'opposizione avverso il provvedimento applicativo dei divieti aggiuntivi previsti dall'art. 3, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, è tenuto a valutare, al di là del presupposto di legittimità formale concernente le precedenti condanne definitive per delitti non colposi, la sussistenza, nel provvedimento applicativo, di una motivazione, anche sintetica, in merito agli elementi di fatto - desunti, oltre che dalle precedenti condanne, anche delle condizioni personali del prevenuto - che consentono di selezionare, tre i molteplici divieti limitativi della libertà personale, quelli più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto (Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 25/02/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278820 - 01).In precedenza il [OSCURATO:PERSONA] aveva, pure, avuto modo condivisibilmente di precisare come in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma quarto, della legge n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l'emissione di tale prescrizione. (Sez. 1, Sentenza n. 28796 del 03/12/2013 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 261409 - 01). 4. Appare, invero, evidente che il provvedimento opposto innanzi al giudice di merito - ed allegato ai fini dell'autosufficienza del ricorso dal Furcolo - non contiene neppure un cenno alle reali ragioni che giustificano le prescrizioni accessorie imposte dal Questore e in particolare, alcuna motivazione è stata espressa in ordine alle motivazioni dello specifico divieto di utilizzo di apparati di comunicazione radiotrasmittenti e di utilizzazione di telefoni cellulari per l'accesso a intemet imposto dal Questore, sia con riferimento alle finalità di prevenzione sia con riferimento alla riconducibilità di tale divieto alle prescrizioni di cui all'art. 3 comma 4 d.lgs. 159/2011. Né può ritenersi, come apoditticamente affermato dal Tribunale, che la adozione delle prescrizioni aggiuntive de quibus possa scaturire dal mero richiamo ai detti precedenti "senza che sulle stesse fosse necessario motivare", specie ove si ponga mente alla circostanza che, a tacer d' altro, nessuno dei precedenti citati fa riferimento all' utilizzo abusivo di strumenti radiotrasmittenti, cellulari ovvero all'impiego ai fini delittuosi di intemet. 5. Alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche e delle considerazioni sopra svolte deve rimarcarsi che l'ordinanza impugnata non ha dato risposta alla doglianza difensiva relativa al difetto di specifica ed idonea indicazione delle ragioni sottese agli obblighi imposti, ed, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, il provvedimento del Questore, come sopra precisato, non dà conto delle ragioni poste a fondamento dello stesso e delle rigide limitazioni imposte. Siffatta mancanza assoluta di una benché minima motivazione riguardo ai presupposti idonei a giustificare dette prescrizioni rende nullo il provvedimento de quo, imponendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente revoca, in parte qua, anche del provvedimento oggetto di opposizione. Quanto alla necessità di disporre in questa sede un annullamento "senza rinvio" va evidenziato che poiché costituisce prerogativa autonoma della autorità amministrativa, attraverso la figura del Questore, enucleare il presupposti idonei a giustificare una simile misura di prevenzione, deve ritenersi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle procedimento e delle determinazioni inerenti, l' esercizio del relativo potere individuando, ancorchè in modo sintetico, gli specifici elementi di fatto - desunti eventualmente non solo dalle precedenti condanne ma anche dalla personalità del prevenuto - che consentono di selezionare, tra i molteplici divieti limitativi della libertà personale, quelli più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto e che siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Da ciò discende che, a fronte dell'omessa motivazione sul punto, il Tribunale, in sede di opposizione ex art. dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 159/2011, non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche ragioni idonee a giustificare la misura (avente la natura di atto amministrativo) mediante una opera di supplenza, laddove tali ragioni, pur doverose da parte dell'organo pubblico, siano state da questi radicalmente pretermesse. Ciò comporta che la Corte di cassazione non può disporre l'annullamento del provvedimento impugnato "con rinvio" per nuovo esame al Tribunale il quale, per le ragioni anzi cennate, non potrebbe integrare una motivazione del provvedimento amministrativo di prevenzione all' evidenza del tutto insussistente , dovendosi in questa sede, oltre che annullare il provvedimento del Tribunale impugnato, non essendo possibili ulteriori accertamenti, revocare, sia pure in parte, il provvedimento originariamente opposto, statuizione che avrebbe dovuto adottare ab origine il giudice dell'opposizione. 6. Va, quindi, disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e va, altresì, annullato e revocato l'avviso orale del questore di Roma dell08/07/2020, limitatamente alle prescrizioni aggiuntive di cui all'art. 3, comma 4, d. Igv. 6 settembre 2011 n. 159. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Annulla altresì l'avviso orale del questore di Roma dell'08/07/2020, limitatamente alle prescrizioni aggiuntive di cui all'art. 3, comma 4, d. Igv. 6 settembre 2011 n. 159. Così dec