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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:680
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0255_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – US / BCE (causa T‑255/18) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Contratto a tempo determinato – Rifiuto di riqualificare un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Condizioni di lavoro – Rispetto delle direttive dell’Unione in materia di politica sociale – Obblighi particolari della Banca – Insussistenza [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c); direttiva del Consiglio 1999/70] (v. punti 68, 69)

2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Diritto generale di accedere a contratti a tempo indeterminato dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 71, 72)

3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Reclutamento – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti (v. punto 76)

4. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Orientamenti della Banca relativi alla revisione annuale degli stipendi e dei premi degli agenti – Inclusione – Presupposti (Art. 277 TFUE) (v. punti 82‑84)

5. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario – Considerazione del contesto giuridico (Art. 296 TFUE) (v. punti 105, 106, 110)

6. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punto 111)

7. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (v. punto 122) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE di non riqualificare il contratto del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) US è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0255_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – US / BCE (causa T‑255/18) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Contratto a tempo determinato – Rifiuto di riqualificare un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione» 1. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Condizioni di lavoro – Rispetto delle direttive dell’Unione in materia di politica sociale – Obblighi particolari della Banca – Insussistenza [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c); direttiva del Consiglio 1999/70] (v. punti 68, 69) 2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Diritto generale di accedere a contratti a tempo indeterminato dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 71, 72) 3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Reclutamento – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti (v. punto 76) 4. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Orientamenti della Banca relativi alla revisione annuale degli stipendi e dei premi degli agenti – Inclusione – Presupposti (Art. 277 TFUE) (v. punti 82‑84) 5. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario – Considerazione del contesto giuridico (Art. 296 TFUE) (v. punti 105, 106, 110) 6. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punto 111) 7. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (v. punto 122) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE di non riqualificare il contratto del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) US è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris