Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:680
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0255_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – US / BCE
(causa T‑255/18)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Contratto a tempo determinato – Rifiuto di riqualificare un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Condizioni di lavoro – Rispetto delle direttive dell’Unione in materia di politica sociale – Obblighi particolari della Banca – Insussistenza
[Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c); direttiva del Consiglio 1999/70]
(v. punti 68, 69)
2.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Diritto generale di accedere a contratti a tempo indeterminato dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)
(v. punti 71, 72)
3.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Reclutamento – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti
(v. punto 76)
4.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Orientamenti della Banca relativi alla revisione annuale degli stipendi e dei premi degli agenti – Inclusione – Presupposti
(Art. 277 TFUE)
(v. punti 82‑84)
5.
Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario – Considerazione del contesto giuridico
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 105, 106, 110)
6.
Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Nozione
(v. punto 111)
7.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(v. punto 122)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE di non riqualificare il contratto del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
US è condannato alle spese.