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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 27600/2025

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to la seguente SENTENZA sulla richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Torino presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1966; avverso l'ordinanza del 27 marzo 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 marzo 2025, la Corte di appello di Torino ha trasmesso a questa Corte la richiesta di "applicazione dell'articolo suspicione" depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 28513/2016 RGNR e n. 2315/2021 R.G.App., qualificandola come istanza di rimessione ex art. 45 del codice di procedura penale.

L'istante, proclamata la sua innocenza ed evocate le conseguenze psicologiche dipendenti dal suo stato detentivo, deduce plurime omissioni nelle quali sarebbe incorso il giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è inammissibile.

2. L'istituto della rimessione, di carattere assolutamente eccezionale (in quanto derogatorio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge), può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rinnessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010).

3. Ciò considerato, in concreto, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale, con l'istanza proposta non viene rappresentata alcuna concreta ed attuale grave situazione locale idonea a integrare l'applicazione dell'istituto della rimessione, ma solo singole omissioni integranti, in astratto, un vizio del processo, ma palesemente inidonee a fondare il provvedimento richiesto.

4. In conclusione, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile e l'istante condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sulla richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Torino presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1966; avverso l'ordinanza del 27 marzo 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 marzo 2025, la Corte di appello di Torino ha trasmesso a questa Corte la richiesta di "applicazione dell'articolo suspicione" depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 28513/2016 RGNR e n. 2315/2021 R.G.App., qualificandola come istanza di rimessione ex art. 45 del codice di procedura penale. L'istante, proclamata la sua innocenza ed evocate le conseguenze psicologiche dipendenti dal suo stato detentivo, deduce plurime omissioni nelle quali sarebbe incorso il giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è inammissibile. 2. L'istituto della rimessione, di carattere assolutamente eccezionale (in quanto derogatorio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge), può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rinnessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010). 3. Ciò considerato, in concreto, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale, con l'istanza proposta non viene rappresentata alcuna concreta ed attuale grave situazione locale idonea a integrare l'applicazione dell'istituto della rimessione, ma solo singole omissioni integranti, in astratto, un vizio del processo, ma palesemente inidonee a fondare il provvedimento richiesto. 4. In conclusione, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile e l'istante condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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