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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26745/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1495-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], N. 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 1695/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25.09.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 946/2003, emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], promossa dagli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente dell’Associazione all’epoca dei fatti (nel 1995). [OSCURATO:PERSONA] di prime cure confermava l’opposto D.I. accogliendo la pretesa del ricorrente relativa al pagamento della prestazione professionale da questi espletata a favore degli opponenti per l’importo di €13.868,79, e consistente nell’adeguamento dell’impianto elettrico dell’intera struttura sportiva ove aveva sede l’associazione ingiunta alla legge n. 40/1996, previo incarico ricevuto nei primi mesi dell’anno 1995.

2. Avverso detta sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, insistendo nella richiesta di revoca del D.I.

La Corte d’Appello di Catania, espletata nuova C.T.U. e accogliendone le risultanze: - accertava che il progetto presentato da Giovanni G rasso afferiva alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico, conforme alla nuova normativa, ma che lo stato dei luoghi non corrispondeva a quanto progettato, risolvendosi l’intervento Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -3- dell’appellato nell’adeguamento in economia di detto impianto (peraltro omologato dall’ISPESL, ora INAIL); -escludeva l’espletamento dell’attività di direzione dei lavori e di collaudo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - riteneva non provato, da parte dell’opposto, il conferimento dell’incarico. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure concludeva che la pretesa dell’appellato afferisse a compensi per prestazioni diverse rispetto a quelle indicate nel ricorso per D.I. e, pertanto, riformando integralmente la decisione del Tribunale di Catania, revocava l’opposto D.I., considerava [OSCURATO:PERSONA] soccombente nei due gradi di giudizio condannandolo alle spese.

3. La sentenza della Corte d’Appello n. 1695/2017 veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistitol’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di legge ed assoluto difetto della motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe motivato l’accoglimento dell’impugnazione prendendo le mosse dalle risultanzedella relazione della C.T.U. traendone il convincimento che risultava indimostrata l’ esecuzione dei Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -4- lavori da parte del professionistae il conferimento dell’incarico professionale.

Deduce il ricorrente che, tuttavia, la stessa C.T.U. aveva concluso riconoscendo la sussistenza di riscontri oggettivi circa l’effettivo svolgimento dell’attività progettuale da parte dell’odierno ricorrente.

Pertanto, a tali conclusioni la Corte sarebbe erroneamente pervenuta rendendo una motivazione del tutto assente o comunque insufficiente, non avendo fatto ricorso ad adeguati e ulteriori elementi di prova, integrando le risultanze della C.T.U. con presunzioni e nozioni di comune esperienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio e relativa alla pratica di omologazione dell’impianto prodotta agli atti e acquisita da ISPSEL e da AUSL n. 3 di Catania riconducibile, facendo ricorso a presunzioni semplici, al lavoro svolto dal Grasso, e non da un diverso professionista, come pure asserito dagli opponenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo in giudizio discusso tra le parti.

La doglianza attiene al travisamento di più elementi probatori e dall’illogicità della motivazione, che avrebbero Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -5- indotto il giudice di seconde cure ad erronee conclusioni relativamente: a) all’esclusione dell’attività di collaudo effettuata dal Grasso; b) all’esistenza stessa dell’incarico professionale conferitogli dall’Associazione; c) alla realizzazione dell’attività di progetto espletata dal Grasso.

4. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla s tessa doglianza (omessa valutazione di plurimi elementi probatori e illogicità/assenza/insufficienza della motivazione), sebbene articolata in diversi punti riguardanti distinte fasi dell’attività professionale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]: a) attribuzione dell’incarico professionale; b) progettazione dell’impianto per l’intera struttura; c) esecuzione dei lavori; d) attività di collaudo.

4.1. Imotivi sono inammissibili, giacchè con riferimento ad alcuna delle pretese attività attribuibili alricorrente non è dato riscontrare illogicità della motivazione ovvero omessa valutazione di risultanze probatorie.

Dalla C.T.U. accuratamente esaminata e fatta propria dal giudice di seconde cure, risulta chiaro che: i. non vi è alcuna corrispondenza tra gli interventi previsti nella documentazione progettuale prodotta in giudizio dal Grasso e lo stato dei luoghi ove ha sede l’associazione; né i lavori indicati nel progetto e nel computo metrico depositati in giudizio dall’odierno ricorrente sono mai stati eseguiti (v. sentenza, pp. 7-8); ii. ai fini del conseguimento dell’omologazione da parte dell’allora competente ente pubblico (ISPSEL) non occorre produrre copia del progetto, che pertanto Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -6- non viene approvato dall’ente in sede di omologazione, la cui finalità di prevenzione degli infortuni sul lavoro, peraltro, è limitata al controllo dell’impianto di messa a terra: tanto basta per escludere un quadro indiziario utile alla conferma dell’effettivo svolgimento dell’attività di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo attribuibile al ricorrente (v. sentenza, pp. 10-11).

Correttamente, quindi, il giudice d’appello ha escluso la dimostrazione sia dell’attività svolta dall’attuale ricorrente, per la quale egli pretendeva il pagamento, sia l’attribuzione dell’incarico da parte dell’Associazione.

In definitiva, le doglianze si traducono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto discusso e decisivo nel primo e nel secondo grado.

Deduce il ricorrente che l’omesso esame degli Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -7- elementi di prova ed indici presuntivi riportati nel terzo motivo di ricorso sono tutti stati oggetto di discussione tra le parti, e perciò la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo disciplinato dalla nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 vigente ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01).

6. La Corte dichiara il ricorso inammissibilee liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2018 n. 01495 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -8- P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di partecontroricorrente, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1495-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], N. 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 1695/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25.09.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 946/2003, emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], promossa dagli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente dell’Associazione all’epoca dei fatti (nel 1995). [OSCURATO:PERSONA] di prime cure confermava l’opposto D.I. accogliendo la pretesa del ricorrente relativa al pagamento della prestazione professionale da questi espletata a favore degli opponenti per l’importo di €13.868,79, e consistente nell’adeguamento dell’impianto elettrico dell’intera struttura sportiva ove aveva sede l’associazione ingiunta alla legge n. 40/1996, previo incarico ricevuto nei primi mesi dell’anno 1995. 2. Avverso detta sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, insistendo nella richiesta di revoca del D.I. La Corte d’Appello di Catania, espletata nuova C.T.U. e accogliendone le risultanze: - accertava che il progetto presentato da Giovanni G rasso afferiva alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico, conforme alla nuova normativa, ma che lo stato dei luoghi non corrispondeva a quanto progettato, risolvendosi l’intervento Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -3- dell’appellato nell’adeguamento in economia di detto impianto (peraltro omologato dall’ISPESL, ora INAIL); -escludeva l’espletamento dell’attività di direzione dei lavori e di collaudo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - riteneva non provato, da parte dell’opposto, il conferimento dell’incarico. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure concludeva che la pretesa dell’appellato afferisse a compensi per prestazioni diverse rispetto a quelle indicate nel ricorso per D.I. e, pertanto, riformando integralmente la decisione del Tribunale di Catania, revocava l’opposto D.I., considerava [OSCURATO:PERSONA] soccombente nei due gradi di giudizio condannandolo alle spese. 3. La sentenza della Corte d’Appello n. 1695/2017 veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistitol’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di legge ed assoluto difetto della motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe motivato l’accoglimento dell’impugnazione prendendo le mosse dalle risultanzedella relazione della C.T.U. traendone il convincimento che risultava indimostrata l’ esecuzione dei Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -4- lavori da parte del professionistae il conferimento dell’incarico professionale. Deduce il ricorrente che, tuttavia, la stessa C.T.U. aveva concluso riconoscendo la sussistenza di riscontri oggettivi circa l’effettivo svolgimento dell’attività progettuale da parte dell’odierno ricorrente. Pertanto, a tali conclusioni la Corte sarebbe erroneamente pervenuta rendendo una motivazione del tutto assente o comunque insufficiente, non avendo fatto ricorso ad adeguati e ulteriori elementi di prova, integrando le risultanze della C.T.U. con presunzioni e nozioni di comune esperienza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio e relativa alla pratica di omologazione dell’impianto prodotta agli atti e acquisita da ISPSEL e da AUSL n. 3 di Catania riconducibile, facendo ricorso a presunzioni semplici, al lavoro svolto dal Grasso, e non da un diverso professionista, come pure asserito dagli opponenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo in giudizio discusso tra le parti. La doglianza attiene al travisamento di più elementi probatori e dall’illogicità della motivazione, che avrebbero Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -5- indotto il giudice di seconde cure ad erronee conclusioni relativamente: a) all’esclusione dell’attività di collaudo effettuata dal Grasso; b) all’esistenza stessa dell’incarico professionale conferitogli dall’Associazione; c) alla realizzazione dell’attività di progetto espletata dal Grasso. 4. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla s tessa doglianza (omessa valutazione di plurimi elementi probatori e illogicità/assenza/insufficienza della motivazione), sebbene articolata in diversi punti riguardanti distinte fasi dell’attività professionale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]: a) attribuzione dell’incarico professionale; b) progettazione dell’impianto per l’intera struttura; c) esecuzione dei lavori; d) attività di collaudo. 4.1. Imotivi sono inammissibili, giacchè con riferimento ad alcuna delle pretese attività attribuibili alricorrente non è dato riscontrare illogicità della motivazione ovvero omessa valutazione di risultanze probatorie. Dalla C.T.U. accuratamente esaminata e fatta propria dal giudice di seconde cure, risulta chiaro che: i. non vi è alcuna corrispondenza tra gli interventi previsti nella documentazione progettuale prodotta in giudizio dal Grasso e lo stato dei luoghi ove ha sede l’associazione; né i lavori indicati nel progetto e nel computo metrico depositati in giudizio dall’odierno ricorrente sono mai stati eseguiti (v. sentenza, pp. 7-8); ii. ai fini del conseguimento dell’omologazione da parte dell’allora competente ente pubblico (ISPSEL) non occorre produrre copia del progetto, che pertanto Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -6- non viene approvato dall’ente in sede di omologazione, la cui finalità di prevenzione degli infortuni sul lavoro, peraltro, è limitata al controllo dell’impianto di messa a terra: tanto basta per escludere un quadro indiziario utile alla conferma dell’effettivo svolgimento dell’attività di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo attribuibile al ricorrente (v. sentenza, pp. 10-11). Correttamente, quindi, il giudice d’appello ha escluso la dimostrazione sia dell’attività svolta dall’attuale ricorrente, per la quale egli pretendeva il pagamento, sia l’attribuzione dell’incarico da parte dell’Associazione. In definitiva, le doglianze si traducono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto discusso e decisivo nel primo e nel secondo grado. Deduce il ricorrente che l’omesso esame degli Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -7- elementi di prova ed indici presuntivi riportati nel terzo motivo di ricorso sono tutti stati oggetto di discussione tra le parti, e perciò la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo disciplinato dalla nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 vigente ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01). 6. La Corte dichiara il ricorso inammissibilee liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 01495 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -8- P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di partecontroricorrente, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti
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