CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 2234 del 2016, depositata il 14 settembre 2016, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confrontidell'Agenzia delle Entrate che si difende con controricorso, avverso lasentenza n. 2234 del 2016 con cui la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], all’esito delgiudizio di rinvio seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21464del 2014, aveva rigettato l’impugnazione del silenzio rifiutodell’amministrazione finanziaria formatosi sulla loro istanza di rimborsodelle somme indebitamente versate mediante ritenuta a titolo di impostaIrpef sulle somme erogate dall’Enel a titolo di liquidazione della posizionePIA del defunto, erroneamente determinata in applicazione dell’aliquota del31.08 per cento, prevista per l’indennità di fine rapporto, anzichédell’aliquota del 12,5 per cento, prevista per la tassazione dei redditi dacapitale.In particolare, i ricorrenti come eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], dirigentein quiescenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al Fondo di previdenza integrativaaziendale denominato «PIA» in epoca anteriore al 28 aprile 1993, avevanoavanzato istanza di rimborso Irpef della differenza tra quanto versatoall’erario dal sostituto d’imposta pari al 31.08 per cento sulle sommeerogate e quanto dovuto per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 12,5per cento, prevista per i redditi di capitale dall’art. 42 comma 4 t.u.i.r. edall’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482.2. Formatosi il silenzio-rifiuto, i ricorrenti avevano impugnato il diniegodel rimborso e la CTP di Piacenza aveva accolto il loro ricorso.3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCTP era stato accolto dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1 del2008 che, però, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto daicontribuenti, era stata cassata con rinvio dalla sentenza della Corte n.21464 del 2014 che aveva prescritto al giudice del merito di attenersi aiprincipi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 2011,Numero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026secondo cui la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 legge n. 482del 1985, andava applicata soltanto sulle somme rinvenienti dallaliquidazione del cd. rendimento, dovendosi con tale espressione intendere«il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondodel capitale accantonato».4. Riassunto il giudizio la CTR in sede di rinvio, con la sentenza impugnatanel presente giudizio, aveva accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo legittimoil diniego tacito del rimborso.Dopo la fissazione dell’adunanza camerale per la decisione del ricorso percassazione i ricorrenti, il 20 febbraio 2026, hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di priorità logica devono essere esaminati prima econgiuntamente il settimo ed il primo motivo, relativi rispettivamente allaviolazione del principio di diritto dettato dalla sentenza della cassazione algiudice del rinvio e alla violazione delle stesse norme sulla tassazione delrendimento già vagliate dalla Corte, quindi deve procedersi all’esamecontestuale del secondo, terzo e quarto motivo tutti volti a censurare laviolazione della disciplina della prova, nonché il quinto ed il sesto motivo,entrambi relativi a censure irritualmente mosse ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 5 c.p.c.2. Con il settimo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 546 del 1992e degli articoli 384 e 392 c.p.c. per aver la CTR dato solo apparenteapplicazione al principio di diritto enunciato dalla Corte nella sentenza dirinvio, avendo erroneamente ritenuto di poter rimettere in discussione l’andel rendimento ed esimersi dall’accertare il quantum.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 6della legge n. 482 del 1985, 42 comma 4 t.u.i.r (nel testo applicabile rationeNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026temporis), 1, comma 5, d.l. n. 669 del 1986 (convertito dalla legge n. 30del 1987) e 16 e 17, t.u.i.r. per aver la CTR erroneamente fatto riferimento,nell’individuazione del rendimento sottoposto alla ritenuta di impostaprevista per i redditi di capitale dall’art. 42 comma 4 t.u.i.r. e dall’art. 6della legge n. 482 del 1985 in relazione alle prestazioni rese dal Fondo PIA,alla nozione di “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato daparte del Fondo del capitale accantonato”, strutturalmente non pertinentealla gestione interna alla società datrice di lavoro degli accantonamenti dell’ammontare delle somme erogate e gli accantonamenti derivanti daicontributi versati dall’azienda e dal dirigente stimabile, come dadichiarazione dell’Enel, attraverso l’applicazione al monte degliaccantonamenti a bilancio Enel, operati per il finanziamento delleprestazioni garantite dalla PIA, del rendimento del capitale socialeall’interno dell’azienda.2.2. I motivi sono entrambi infondati.2.3. La giurisprudenza consolidata della Corte afferma che nell’ipotesi,come quella in esame, di annullamento con rinvio della sentenza perviolazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincolaal principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, per cui il giudice dirinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anchealle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agliaccertamenti già compresi nell’ambito dell’enunciazione (Cass. n. 20887 del2018; Cass. n. 19594 del 2018; [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 18303 del 2020; Cass. n.7091 del 2022; Cass. n. 17240 del 2023).2.4. La sentenza della Corte, nel caso di specie, ha, prima, impartito algiudice del rinvio il principio di diritto che, in relazione alla specificaquestione ancora oggetto di controversia, dopo il richiamo ai principigenerali espressi dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13642 del 2011,recita: “ Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L.Numero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontaredel capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ognianno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo diprevidenza complementare aziendale FONDENEL o P.I.A. da epocaantecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle sommepercepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenzaintegrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale,per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella partemotiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il "rendimento nettoimputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitaleaccantonato" (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757 e13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013)” .La Corte ha, poi, demandato espressamente al giudice del rinvio di accertare“in coerente applicazione con il principio enunciato, sulla base delle normecontrattuali applicabili, la natura e quantità del rendimento liquidato afavore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato)l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato mediantela contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e quale (e quanto) siastato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosisolo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%(sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premiriscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) secondo ladisciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;[…]”.2.5. L’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio chedetta la regolare applicabile al caso concreto non consente, quindi, nellapresente controversia di rimettere in discussione l’assunto per cui ilmeccanismo impositivo dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985 si applica acoloro che sono iscritti al fondo di previdenza completare aziendale P.I.A.sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento diNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026previdenza integrativa aziendale “solo limitatamente agli importi, maturatientro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento delcapitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nellaparte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il "rendimento nettoimputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitaleaccantonato".Nella presente controversia il rendimento soggetto a tassazione comereddito da capitale è, quindi, solo il "rendimento netto imputabile allagestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".Quanto, poi, all’ampiezza dell’accertamento demandato al giudice di merito,dalle prescrizioni analitiche impartite dalla sentenza di rinvio è evidente cheprima ancora di accertare l’ammontare del rendimento il giudice di meritoera tenuto a verificare l’esistenza stessa di un rendimento avente lecaratteristiche delineate nel principio di diritto per la tassazione comereddito di capitale, dovendo la CTR accertare “la natura e quantità delrendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato(e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitaleaccantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoroe quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a taleimpiego”.2.6. Nel caso di specie la CTR si è attenuta al principio di diritto e alleprescrizioni della Corte laddove ha ritenuto l’inesistenza della tipologia direndimento assoggettabile ad imposizione come reddito di capitale, all’esitodell’esame delle previsioni contrattuali che garantivano al dipendente leprestazioni previdenziali nella misura pattuita senza assumere alcunimpegno a garantire l’investimento delle somme accantonate per“incrementare il capitale a beneficio della finale disposizione dello stesso afavore del contribuente” e sulla scorta delle informazioni assunte pressol’Enel che aveva negato di aver compiuto “alcuna attività diretta allaNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026gestione sul mercato dei capitali accantonati”, esprimendo un giudizio dimerito non censurabile in cassazione.2.7. In ogni caso, con riguardo alla lamentata violazione di legge, la CTRsi è attenuta alla nozione di rendimento evincibile dalla decisione delleSezioni Unite n. 13642 del 2011, cui hanno fatto seguito numerose altresentenze ( Cass. n. 10285 del 2017; Cass. n. 720 del 2017; Cass. n. 5614del 2015; Cass. n. 287 del 2012; Cass. n. 14498 del 2012; Cass. n. 23520del 2012; Cass. n. 3130 del 2014; Cass. n. 17365 del 2014), quale"rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo,del capitale accantonato", la cui quantificazione deve essere compiuta dalgiudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica dellafattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura ed entità delrendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificandose vi sia stato e quale sia stato da parte del Fondo l'impiego sul mercato delcapitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazionea tale impiego. Ed è stato, al riguardo, ulteriormente chiarito che « si applicala ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985,alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento" e "sono talile somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sulmercato — non necessariamente finanziario — non anche quelle calcolatedi capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioniprevidenziali concordate.» (Cass. n. 24525 del 2017; Cass. n.15853 del2018; Cass. n.27610 del 2018; e da ultimo Cass. n. 611 del 2024).Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.3. Il secondo, terzo e quarto motivo si possono esaminarecongiuntamente perché tutti volti a censurare la violazione della disciplinasulla valutazione delle prove.3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026articoli 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. e 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per averla CTR ritenuto la mancanza di prova dell’ammontare e della tipologia delrendimento sottoposto a tassazione come reddito di capitale nonostante lamancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’ammontaree della tipologia del rendimento risultante dalla certificazione Enel, prodottanel corso del giudizio di secondo grado, che aveva quantificato in euro304.541,18 il rendimento maturato dal 1° gennaio 1986 al 18 giugno 1988.3.2. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e63 del d. lgs. n. 546 del 1992 per non avere la CTR dato corso ai suoi “poteriintegrativi” dell’istruttoria per gli opportuni approfondimenti, pur a frontedell’avvenuto assolvimento da parte dei contribuenti dell’onere della provacertificazione Enel del dott. [OSCURATO:PERSONA] del rendimento e, in allegato al ricorsoper riassunzione, della perizia di stima.3.3. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 1 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 163 n. 4 e 5 c.p.c. laddovela CTR ha ritenuto non idonee le prove offerte dai contribuenti, in particolarecon la consulenza di parte, a dimostrare l’ammontare del rendimento,violando il principio della libertà della parte di proporre al giudice glistrumenti probatori che ritiene più idonei a supportare le proprie ragioni.3.4. I tre motivi sono inammissibili perché attraverso la deduzione dellaviolazione della disciplina della prova mirano, in realtà, ad una diversavalutazione delle prove offerte e, in particolare, ad un diversoapprezzamento della valenza probatoria della certificazione dell’Enel e dellaperizia di stima del rendimento.3.5. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola ilgiudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellaNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferentel'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata edinterpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regoladi diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma diun contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).3.6. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina sulleprove, dettata dagli articoli 115 c.p.c. e dall’art.2697 c.c., la giurisprudenzadella Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di ricorso percassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. non può porsi deducendo una erronea valutazione del materialeistruttorio da parte del giudice di merito, ma solo allegando che abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo ilsuo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022;Cass. n. 1229 del 2019). Neanche è ammissibile, poi, la deduzione dellaNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026violazione dell’art. 115 c.p.c. lamentando il fatto che il giudice abbiavalutato priva di valenza probatoria la documentazione non contestata,prova dei fatti dedotti dalla parte che l’ha prodotta ma gli imponesemplicemente di valutarla e apprezzarla liberamente, attenendosi, ove laritenga rilevante, alle risultanze non contestate.Analogamente, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,soltanto ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiacompiuto in ordine all’avvenuto assolvimento o meno dell’onere ad operadella parte gravata (Cass. n. 24732 del 2025; Cass. n. 13395 del 2018;Cass. n. 26739 del 2014).3.7. Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato nella pronuncia dellaCTR non tanto la violazione delle norme richiamate ma il fatto di non averapprezzato in conformità alla sua tesi difensiva l’efficacia probatoria dellacertificazione del dirigente Enel o della perizia di stima, così sollecitando laCorte ad una diversa valutazione del materiale probatorio e al riesame delmerito precluso in sede di legittimità.3.8. In ogni caso, la Corte ha già avuto occasione di escludere la valenzaprobatoria di identiche certificazioni prodotte dai dirigenti dell’Enel ai finidella quantificazione del diritto al rimborso (Cass. n. 611 del 2024) e diaffermare che il principio di non contestazione di fatti relativi allaquantificazione della pretesa non può operare nell’ipotesi in cui l’avversariol’abbia, come nel caso in esame, contestata sotto il profilo dell’an.4. Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamentein quanto entrambi relativi alla censura della sentenza impugnata sotto ilNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per l’omesso esame di un fattodecisivo.4.1 Con il quinto motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5, l’illegittimità della sentenza per l’omesso esame del fattocontroverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione dellatipologia di rendimento soggetto a tassazione mediante applicazionedell’aliquota del 12,5 per cento tra le alternative discusse dalle parti delrendimento di polizza e del rendimento imputabile alla gestione sul mercatodel fondo accantonate.4.2 Con il sesto motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per l’omesso esamedel fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nellaquantificazione del rendimento per aver la CTR ignorato il fatto che lacertificazione del rendimento dell’Enel a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il suo contenuto e la sua provenienza, costituiva un fattodecisivo ai fini della determinazione dell’ammontare del rendimento.4.3. I motivi sono entrambi inammissibili.4.4. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che l’ art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40del 2006, delinea uno specifico vizio denunciabile per cassazione solo inrelazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,da intendersi riferito a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019;Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).Il vizio denunciato presuppone, in particolare, che il ricorrente nel contestodella censura enunci uno specifico fatto storico che sia un fatto principale,in quanto fatto costitutivo modificativo impeditivo o estintivo dellafattispecie normativa o un fatto secondario, dedotto in funzione della provaNumero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026di un fatto principale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), mentre la deduzionedell’omesso esame di argomentazioni difensive o di elementi istruttori o dideduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla merasufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non più deducibile comemotivo di ricorso (Cass. n. 11863 del 2018).4.5. Nel caso di specie i motivi sono formulati con riguardo all’omessavalutazione non di un fatto storico ma delle questioni giuridiche dibattutedalle parti in ordine alle caratteristiche del rendimento soggetto atassazione come reddito di capitale e delle questioni relative alla valenzaprobatoria dei documenti offerti per la prova dell’ammontare delrendimento.Non si tratta, quindi, della deduzione dell’omessa valutazione di fattiimpeditivi o modificativi della pretesa fiscale, ma dell’omessaconsiderazione come decisive di argomentazioni e tesi difensive di parte chenon rientra nel paradigma del vizio dedotto.5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico deiricorrenti l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoa favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Numero registro generale 24909/2017Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 13563/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO