CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 26206/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
neavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamentedomiciliato presso lo studio dei sopradetti difensori in Roma, Via dellaMaratona n. 5, in virtù di procura speciale in atti– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. Est. Roberto Succio1 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL])- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo n. 661/02/2022 depositata in data 09/11/2022, nonnotificata;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] proponeva avverso l'avviso di accertamentonotificatogli dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA]Aquila per omesso pagamento di IVA per €. 22.866,00, diIRPEF per €. 1.524,00, di addizionale regionale per €. 113,00 edi addizionale comunale per €. 39,00;- secondo l’Ufficio, il contribuente, quale professore universitarioa tempo pieno, aveva svolto nell'anno 2014 attività di lavoroautonomo occasionale realizzando l'esecuzione di prestazioni diconsulenza con carattere di abitualità e non di occasionalità,anche se monitorate in un lasso di tempo più lungo, neiconfronti dei propri committenti;- il giudice di primo grado riteneva in parte fondato il ricorso: inaccoglimento delle richieste di parte erano confermati i rilievi aifini delle imposte dirette ritenendosi lo stesso reddito nonassoggettabile ad IVA; appellava l’Ufficio;- la CTR accoglieva l’impugnazione;- ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a duemotivi di ricorso;- l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]. Est. Roberto Succio2 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025- il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. alla quale hannofatto seguito istanza di decisione del Collegio e memoriadepositate da [OSCURATO:PERSONA];Considerato che:- preliminarmente, come eccepito correttamente dal contribuentein memoria ex art. 378 c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso;- il ricorso per Cassazione è invero stato notificato in data 8maggio 2023, nel vigore dell’art. 370 c.p.c. come modificato dald. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - "riforma Cartabia” - comemodificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 35 aicommi 1 e 5 prevede, in massima sintesi, la decorrenza deltermine di quaranta giorni per il deposito del controricorso dalladata di notifica del ricorso;- pertanto, il controricorso andava depositato entro e non oltre il19 giugno 2023, scadendo il termine il giorno di sabato 17giugno 2023 e risultando quindi lo stesso prorogato al primogiorno successivo non festivo (appunto il 19 giugno 2023); ilcontroricorso notificato in data 08/06/2019 è, quindi, tardivo;- venendo poi alle doglianze di cui all’atto introduttivo delpresente giudizio di legittimità, osserva la Corte che il primomotivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata aisensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR resomotivazione apparente;- tale motivo è manifestamente infondato;- è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n.9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazioneCons. Est. Roberto Succio3 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025della sentenza allorquando il giudice di merito ometta diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casila sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimocostituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5,n. 5209/2018). Nel presente caso, la sentenza correttamente ecompiutamente motiva in modo analitico e chiaro in ordineall’assoggettabilità dell’attività di consulenza svolta dalricorrente alla disciplina dell’attività abituale e non a quellaoccasionale;- il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per erronea e falsa applicazionedegli artt. 53 e 67 TUIR; secondo il contribuente la pronuncia diappello avrebbe erroneamente applicato le disposizioni soprarichiamate, dovendosi ritenere - nella prospettazione delricorrente - l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] attività meramenteoccasionale e come tale irrilevante ai fini dell'iva;- tale motivo è manifestamente infondato; la giurisprudenza dilegittimità è costante nel ritenere che l’elemento dell’abitualità,ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello dellaprofessionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività,regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Alcontrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri dellacontingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014;Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di unasola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti,[OSCURATO:PERSONA]. Est. Roberto Succio4 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025integra l’esercizio di una abituale attività economica. Nel caso intrattazione i sopra citati requisiti, secondo quanto accertato infatto dalla CTR, emergono chiaramente dalla pluralità delleprestazioni effettuate sia nei confronti dello stessocommittente, sia di altri mandatari, nell’anno 2014 ed in quelliprecedenti e successivi. Correttamente, quindi, il giudice delmerito ha valutato non solo il numero delle prestazioni(rilevandone la pluralità) ma anche la loro estensione nel tempo(l’esecuzione nell’anno 2014 e negli anni precedenti esuccessivi) e il loro indirizzarsi a diversi soggetti. L’elementodella pluralità, in concreto, non è stato qui ritenuto il soloelemento atto a dimostrare l’abitualità, avendo rilevato la CTRla sussistenza anche degli ulteriori requisiti richiesti ex lege;- così argomentando, la sentenza impugnata si è mostratarispettose dei principi enunciati da questa Corte secondo laquale l’applicazione dell' IVA è subordinata proprioall'accertamento del carattere abituale e professionaledell'attività, da valutarsi in relazione alle concrete modalità edal contenuto oggettivo e soggettivo di essa; l'onere della provadi tale carattere è posto a carico dell'Ufficio, e può essereadempiuto anche mediante presunzioni, che il giudice è tenutoa vagliare, per verificarne la sussistenza e la validità, con unapprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità secongruamente motivato (Cass. n. 9206 del 2008; Cass. n. 453del 2024). La sentenza della CTR si è mossa in linea con questagiurisprudenza, evidenziando gli elementi che hanno indotto apresumere il carattere abituale e professionale dell’attività,sistematico e ripetitivo nel tempo oltre che continuatività eCons. Est. Roberto Succio5 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025stabilità dell'attività svolta (Cass.n. 13999 del 2003), attesoanche il carattere delle prestazioni, rivolte a più beneficiari;- sotto questo profilo, non coglie nel segno quanto osservato inmemoria dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il requisitodell’abitualità – contestato dal contribuente – nel presente caso,come accertato dal giudice di merito in applicazione dei correttiprincipi di diritto interpretativi esposti anche in materiatributaria da questa Corte risulta esser stato correttamenteritenuto sussistente;- è agevole rammentare che secondo quanto previsto dall’art. 53,comma 1, del TUIR, «sono redditi di lavoro autonomo quelli chederivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti eprofessioni si intende l’esercizio per professione abituale,ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverseda quelle considerate nel capo VI [vale a dire dai redditid’impresa], compreso l’esercizio in forma associata di cui allalettera c) del comma 3 dell’art. 5». Il comma 2 della medesimadisposizione indica, invece, le fattispecie “assimilate” a quelle dilavoro autonomo, che sono elencate nelle lettere b), c), d), e),lett. d), della l. 21 novembre 2000, n. 342. Il riferimentocodicistico è al contratto d’opera di cui all’art.2222 c.c. stipulatodalla persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivoun'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio esenza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,nonché all’art. 2230 c.c. che regola la prestazione d’operaintellettuale, caratterizzata dal rilievo prevalente della personadel professionista e dalla sua insostituibilità. Peraltro, ai fini diqualificare fiscalmente il reddito come rientrante tra quello daCons. Est. Roberto Succio6 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025lavoro autonomo o tra i redditi diversi, rileva esclusivamente laprestazione di lavoro autonoma derivante dall’esercizio di arti oprofessioni, ove svolta con carattere di abitualità. Solo unreddito avente le superiori caratteristiche rientra tra i redditi dicui all’art. 53, comma 1, del TUIR. Ne deriva che un redditoclassificabile in quelli previsti dall’art. 53, comma 1, cit. deveessere prodotto da un lavoratore non subordinato (autonomia)che svolga, anche in collaborazione con altre persone, unamolteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identicoscopo; atti che solo lui può compiere, in ragione delle specifichecapacità che lo contraddistinguono (professionalità), ecaratterizzati da organizzazione, stabilità, regolarità esistematicità (abitualità), in modo tale che l’attività compiutanon sia occasionale, cioè saltuaria, episodica o, comunque, nonprogrammata;- tornando al contenuto della sentenza qui impugnata, da essa sievince come nella valutazione del giudice di appello le superioricircostanze sono state correttamente ritenute idonee adintegrare i requisiti di autonomia, professionalità e abitualitànecessari per la sussunzione dell’attività svolta dal contribuenteo nell’ambito della previsione dell’art. 53, comma 1, del TUIR,con ogni conseguenza – qui di rilievo - anche in punto debenzadella conseguente IVA;- il ricorso va pertanto rigettato;- le spese processuali seguono la soccombenza;- poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. vaapplicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in terminiCons. Est. Roberto Succio7 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass.Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo laquale i n tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n.149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente;- peraltro, alla luce della inammissibilità del controricorso, risultapreclusa la liquidazione delle spese processuali in favoredell’Agenzia delle Entrate; non vanno pertanto liquidate afavore dell’[OSCURATO:PERSONA] né le spese processualiné l’ulteriore somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. ma solol’importo dovuto ex art. 96 quarto comma c.p.c. da versarsiquest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.Mdichiara inammissibile il controricorso; rigetta il ricorso; condanna laparte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.450,00 ex art.96 quarto comma c.p.c. in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA]. Est. Roberto Succio8 di 9Numero registro generale 11148/2023Numero sezionale 5594/2025Numero di raccolta generale 26206/2025Data pubblicazione 26/09/2025Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei contribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. Roberto Succio9 di 9Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Oggetto: correzione dierrore materialeLucio Luciotti - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere relatore -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso per errore materiale d’ufficio n. 21366/2025MARCO VALENTI rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la correzione delle ordinanze di questa Corte di cassazione n. 26206 del26 settembre 2025 e n. 33568 del 20 dicembre 2024;Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Dopo la pubblicazione dell’ordinanza n. 33568 depositata il 20dicembre 2024, la Cancelleria, in data 21 febbraio 2025, segnalava allaPresidente Titolare la presenza di un errore materiale nel provvedimento inquestione, posto che, nell’intestazione, l’autorità che aveva emesso ilprovvedimento impugnato era individuata nella “Commissione TributariaRegionale della Sardegna” anziché nella “[OSCURATO:PERSONA]Abruzzo”, con parimenti errata specificazione degli estremi dellasentenza impugnata.2. Pertanto, disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’aperturadi un procedimento di correzione di errore materiale, veniva fissatal’adunanza del 26 giugno 2025, in esito alla quale veniva depositatal’ordinanza n. 26206 del 28 settembre 2025.3. Con la suddetta ordinanza, peraltro, il collegio non si limitava allarettifica dell’errore materiale relativo all’indicazione della commissionetributaria e degli estremi della sentenza impugnata, contenutonell’ordinanza n. 33568/2024, ma rinnovava la redazione dell’interoprovvedimento affetto dal citato errore, in tal modo travalicando l’ambitodella procedura di correzione di errore materiale.4. Anche con riguardo al provvedimento n. 26206/2025, pertanto,veniva aperto d’ufficio, in data 24 ottobre 2025, un nuovo procedimento dicorrezione di errore materiale, che veniva fissato per l’adunanza del 16gennaio 2026.Considerato che:1. Occorre considerare, in primo luogo, che la procedura di correzionedi errore materiale di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. si applica ad erroriCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026materiali, sviste, o errori di calcolo che non incidono sul contenutosostanziale della decisione.Tale è, indubbiamente, l’erronea indicazione degli estremi delprovvedimento impugnato (e dell’autorità emittente) che ha afflittol’ordinanza n. 33568/2024, sicché, correttamente, è stato aperto unprocedimento d’ufficio per rimediare alla inesatta indicazione.2. Una volta aperto un procedimento per la correzione di un erroremateriale – che sia qualificabile come tale – il percorso procedurale el’attività del collegio sono strettamente delimitati alla sola attivitànecessaria a porre rimedio alla svista o inesattezza.La procedura di correzione di errore materiale, peraltro, non ha naturagiurisdizionale, bensì amministrativa, e ciò anche quando il procedimentovenga instaurato ad iniziativa di parte, poiché non implica l'affermazione diun diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti.Inoltre, neppure deve essere trascurato che, come affermato ancherecentemente dalle Sezioni Unite, “l'ordinanza di correzione non ha naturadecisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimentooggetto della correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva diquella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto adessa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima lasua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivorispetto al regolamento degli interessi in contestazione” (Sez. U, n. 29432del 14/11/2024).Ne deriva, pertanto, che qualunque intervento ulteriore sul testo osulla formulazione del provvedimento da emendare – come pure l’integrale“riscrittura” del provvedimento - rispetto a quello per cui la procedura èstata attivata si traduce, necessariamente, in un errore materiale poichéconcretizza un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto, di paleseevidenza rispetto alla procedura attivata.3. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026«In tema di procedura di correzione di errore materiale, l’ordinanzache non si limiti ad emendare l’errore, la svista o l’errore di calcolo cui èaffetto il provvedimento da correggere ma intervenga ulteriormente sultesto o sulla formulazione del provvedimento medesimo integra, a suavolta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura exartt. 287 e 391 bis c.p.c.»4. Tale situazione è quella che viene in rilievo nella vicenda in esame.L’ordinanza (di correzione di errore materiale) n. 26206/2025 non siè limitata a rettificare l’identificazione degli estremi del provvedimento edell’autorità che ha emesso la sentenza impugnata, ma ha riscritto l’interaordinanza n. 33568/2024 della Corte, e ciò ha fatto in termini ampiamentesovrapponibili ma non identici, sicché integra un errore materiale.5. In conclusione, l’ordinanza n. 33568/2024, come rettificata conl’ordinanza n. 26206/2025, va corretta nel senso che quest’ultimoprovvedimento integra un errore materiale e, nel testo originario, vaapposta, quale unica correzione, quella per cui nell’intestazione, ove scritto“sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna n.618/05/2019 depositata in data 07/10/2019, non notificata” deve scriversi“sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.661/02/2022 depositata in data 09/11/2022, non notificata”.P.Q.M.dispone la correzione dell’ordinanza n. 33568/2024 nei termini cheseguono:- l’ordinanza n. 33568/2024, come corretta con l’ordinanza n.26206/2025, va corretta nel senso che l’ordinanza n. 26206/2025costituisce errore materiale, dovendosi, nel testo originario dell’ordinanzan. 33568/2024, apporre, quale unica correzione, quella per cuinell’intestazione (pag. 2, primo periodo in alto) ove scritto “sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 618/05/2019depositata in data 07/10/2019, non notificata” deve scriversi “sentenzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 661/02/2022depositata in data 09/11/2022, non notificata”.Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.