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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43507/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1982 avverso la sentenza emessa il 2 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 22 maggio 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati di tentata estorsione aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello con cui si era chiesto di mitigare la pena, partendo dal minimo edittale previsto per il tentativo di estorsione.

In particolare, la Corte d'appello non avrebbe operato la riduzione di due terzi per la tentata estorsione e, mentre per la pena detentiva sarebbe partita dal minimo edittale, previsto per l'estorsione consumata, ridotto di un terzo (vale a dire anni tre e mesi 4 di reclusione), ciò non sarebbe avvenuto per la pena pecuniaria.

La pena base pecuniaria è stata fissata in euro 1.500,00, sicché il giudice non sarebbe partito dal minimo previsto per l'ipotesi consumata (che è pari ad euro 1.000,00).

E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le argomentazioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 E' manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si era chiesto di mitigare la pena, partendo dal minimo edittale previsto per il tentativo di estorsione.

La Corte d'appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha disatteso la richiesta della Parte pubblica di non concedere le attenuanti generiche (che ha quindi ritenuto equivalenti alle aggravanti contestate) e ha fissato la pena base per la tentata estorsione, su cui ha operato gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528) ha affermato che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta comnnisurativa.

Tali principi sono stati osservati dal Collegio territoriale, il quale ha utilizzato il metodo sintetico e, nel rispetto dei limiti di legge, previsti per il delitto tentato dall'art. 56 c.p., ha fatto riferimento, al fine di giustificare la sua scelta commisurativa, "all'evidente propensione dell'imputato nel delinquere" e al disvalore sociale del fatto, "che non appare ridotto".

Deve precisarsi, in linea con quanto già osservato da questa Corte (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949, in motiv.), che l'irrogazione di una pena in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione; per altro verso, se il parametro valutativo è desumibile, come nella specie, dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena, la sentenza non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale in proposito quando il buon uso del potere discrezione del giudice si desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, dal contesto della sentenza impugnata (v. f. 4) si desume che il Collegio territoriale ha fatto riferimento alla personalità dell'imputato, connotata da un'evidente propensione a delinquere, e alla gravità del fatto, così che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, incombente sul medesimo.

Nessun profilo di illegittimità si ravvisa, quindi, nella decisione impugnata, laddove ha disatteso la richiesta di applicazione della pena nel minimo previsto per il tentativo di estorsione. 1.2 L'ulteriore doglianza, formulata dal ricorrente, relativa alla diversità dei criteri utilizzati per la determinazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, non è consentita, essendo stata sollevata per la prima volta in questa sede.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1982 avverso la sentenza emessa il 2 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 22 maggio 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati di tentata estorsione aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello con cui si era chiesto di mitigare la pena, partendo dal minimo edittale previsto per il tentativo di estorsione. In particolare, la Corte d'appello non avrebbe operato la riduzione di due terzi per la tentata estorsione e, mentre per la pena detentiva sarebbe partita dal minimo edittale, previsto per l'estorsione consumata, ridotto di un terzo (vale a dire anni tre e mesi 4 di reclusione), ciò non sarebbe avvenuto per la pena pecuniaria. La pena base pecuniaria è stata fissata in euro 1.500,00, sicché il giudice non sarebbe partito dal minimo previsto per l'ipotesi consumata (che è pari ad euro 1.000,00). E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le argomentazioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 E' manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si era chiesto di mitigare la pena, partendo dal minimo edittale previsto per il tentativo di estorsione. La Corte d'appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha disatteso la richiesta della Parte pubblica di non concedere le attenuanti generiche (che ha quindi ritenuto equivalenti alle aggravanti contestate) e ha fissato la pena base per la tentata estorsione, su cui ha operato gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528) ha affermato che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta comnnisurativa. Tali principi sono stati osservati dal Collegio territoriale, il quale ha utilizzato il metodo sintetico e, nel rispetto dei limiti di legge, previsti per il delitto tentato dall'art. 56 c.p., ha fatto riferimento, al fine di giustificare la sua scelta commisurativa, "all'evidente propensione dell'imputato nel delinquere" e al disvalore sociale del fatto, "che non appare ridotto". Deve precisarsi, in linea con quanto già osservato da questa Corte (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949, in motiv.), che l'irrogazione di una pena in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione; per altro verso, se il parametro valutativo è desumibile, come nella specie, dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena, la sentenza non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale in proposito quando il buon uso del potere discrezione del giudice si desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata. Nel caso di specie, dal contesto della sentenza impugnata (v. f. 4) si desume che il Collegio territoriale ha fatto riferimento alla personalità dell'imputato, connotata da un'evidente propensione a delinquere, e alla gravità del fatto, così che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, incombente sul medesimo. Nessun profilo di illegittimità si ravvisa, quindi, nella decisione impugnata, laddove ha disatteso la richiesta di applicazione della pena nel minimo previsto per il tentativo di estorsione. 1.2 L'ulteriore doglianza, formulata dal ricorrente, relativa alla diversità dei criteri utilizzati per la determinazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, non è consentita, essendo stata sollevata per la prima volta in questa sede. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]