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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18354/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1592/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaleNumero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 per la Lombardia di Milano, sez. 11, n. 2630/2015, depositata in data 12 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionali per l’anno 2008 scaturito da indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale.

In particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente.

L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate.

2. Con sentenza 1 luglio 2014 la CTP accoglieva il ricorso.

La stessa veniva appellata dall’Agenzia davanti alla CTR.

Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, accoglieva l’appello.

La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto appunto sarebbero utilizzabili anche le prove di provenienza illecita, ritenendo peraltro le stesse legittimamente acquisite dall’Agenzia in base alla direttiva n.77/779/CEE.

La CTR poi riteneva applicabile alla specie, pur riferita all’anno 2008, il disposto dell’art.12, comma 2, d. l. n. 78/2009 - che individua come prova presuntiva di reddito sottratto a tassazione degli investimenti e attività finanziarie detenute in stati a regime fiscale privilegiato, con conseguente inversione dell’onere della prova - trattandosi di disposizione non sostanziale ma processuale.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016

3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 gravame a dieci motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso Data pubblicazione 07/06/2022 per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.53 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 112, cod. proc. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia della sentenza d’appello in ordine alla carenza di specificità dei motivi d’appello. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ.

Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi.

Con tali affermazioni i giudici d’appello avevano acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. 3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, 1° comma n.3, cod. proc. civ.

Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle proprie puntuali contestazioni, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016

4. Con il quarto motivo il contribuente assume violazione degliNumero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp.

Data pubblicazione 07/06/2022 att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita;

5. Con il quinto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ.

Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri.

6. Con il sesto motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia circa la mancata allegazione all’avviso di informazione e documentazioni ulteriori, oltre che ultrapetizione rispetto alla (non sostenuta) mancata allegazione del pvc all’avviso;

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratterebbe di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione.

Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ., per aver F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 omesso i giudici d’appello la pronuncia circa la preclusione Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dell’attività di accertamento derivante dallo scudo fiscale opposto dal contribuente, benché l’attività di accertamento sia consistita in una complessa elaborazione contabile per trasformare i saldi mensili in altrettanti apporti di capitale

9. Con il nono motivo si assume la violazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350.

Infatti il contribuente aveva esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività.

In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente.

Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali.

10. Col decimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata ha abbracciato l’orientamento per cui l’art.12, comma 2, cit., avrebbe effetto retroattivo in quanto norma procedimentale.

Tuttavia la questione verterebbe su un tema non dedotto dal contribuente. 11.Il primo motivo è infondato.

Pur premesso che effettivamente parte ricorrente dimostra di aver denunciato la carenza di specificità dei motivi, e non contenendo la sentenza della CTR alcuna pronuncia sul punto, va infatti rimarcato come il ricorrente riporta il passaggio con cui a suo tempo aveva denunciato il difetto di specificità dei motivi d’appello proposti dall’Agenzia, ma non riporta se non per minimi stralci, a sua volta riportati nella propria memoria 25/05/2015, l’atto d’appello ritenuto carente.

Ne deriva F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 che alla Corte è sottratta la stessa possibilità di verificare la Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 sussistenza o meno del vizio denunciato.

Data pubblicazione 07/06/2022 12.I motivi dal secondo al quinto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione.

Essi sono infondati.

Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa).

Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779).

Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd.

Pessina).

I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v.

Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509).

In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894).

Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi.

Va poi ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Circa poi i limiti temporali di applicazione della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d.

“fiscalità privilegiata”, la giurisprudenza li ha da tempo chiariti.

In proposito, va considerato che il ricorso all’esame trae origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2008), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009.

Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state per lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale, dal momento che l’art. 3 della l. n. 212/2000 prevede espressamente che, salvo quanto disposto in materia di riserva di legge per l’adozione di norme interpretative in materia tributaria ammesse in casi eccezionali, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Pertanto, soltanto le norme aventi natura processuale sono in taluni casi suscettibili di applicazione retroattiva.

La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così Cass. 14/11/2019, n. 29632; id. 29/11/2019, n. 31243).

Traendo le fila da tutto quanto precede, deve affermarsi il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d.

“black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento idoneo a fondare una presunzione semplice, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Gli elementi di prova in tema di presunzioni Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 semplici non devono, infatti, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632-29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

Va dunque ritenuta legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). 12.1.Alla luce di quanto precede i motivi secondo e terzo sono infondati.

Intanto non si tratta (motivo secondo) di omessa pronuncia, poiché , “ Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione” (Cass. 06/11/2020, n.24953).

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 Pur volendo considerare allora la denuncia contenuta nel motivo Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 terzo come vizio motivazionale di cui all’art.360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione a quanto osservato in ragione della fidefacenza del processo verbale tale motivo risulta del tutto infondato; 12.2 I motivi quarto e quinto sono del pari infondati.

Intanto nessuna omessa pronuncia può essere riscontrata, avendo la CTR ritenuto l’applicabilità della presunzione legale di cui all’art.12 del d.l. n.78/2009 risultava logicamente superfluo l’esame di qualsiasi elemento indiziario.

E’ vero che poco prima la pronuncia aveva espressamente aderito all’orientamento di legittimità secondo il quale la lista Falciani era utilizzabile anche se elemento probatorio di provenienza illecita, e che la medesima sentenza qualificava la scheda stessa “con valore indiziario”, ma aldilà del fatto che l’adesione della commissione aveva di mira piuttosto la provenienza dell’elemento, va comunque richiamato quanto sopra osservato in ordine alla sufficienza dell’unico elemento indiziario a fondare la praesumptio hominis.

Proprio tale considerazione determina che, seppure il ragionamento della CTR non possa essere condiviso in riferimento all’applicabilità retroattiva della presunzione legale di cui all’art.12, comma 2, del d.l. n.78/2009 (si ricordi che nella specie si tratta di annualità d’imposta anteriori), e sul punto quindi la motivazione andrà corretta a norma dell’art.384, 4° comma, cod. proc. civ., egualmente il dispositivo appare corretto in quanto l’unico elemento indiziario “forte”, costituito dalla scheda, risulta da sé sufficiente a sorreggere la presunzione semplice che ricollega la presenza di investimenti finanziari alla sottrazione di redditi all’imposta.

E con ciò risulta quindi l’infondatezza anche del quinto motivo.

13. Del pari infondati risultano i motivi sesto e settimo.

Quest’ultimo va esaminato per primo nell’ordine logico.

Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma del Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 riferimento da parte del verbale a tali supposti elementi non v’è traccia in atti.

In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che il riferimento sia appunto senz’altro alla scheda.

Da ciò si ricava appunto anche l’infondatezza del precedente sesto motivo, non essendo logicamente configurabile la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia allorché l’eccezione trascurata alluda ad un elemento palesemente insussistente.

14. Pure i motivi ottavo e nono possono essere trattati congiuntamente.

In proposito se è vero che la CTR non si è pronunciata sull’eccepita preclusione all’accertamento ai sensi dell’art.14, comma 1, d.l. n. 350/2001, deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla

I. 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984).

Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui.

In questo caso quindi la denuncia di omessa pronuncia avrebbe comunque dovuto essere basata sulla deduzione dell’esistenza di F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 elementi a contrasto della verificata disponibilità, dal ché emerge Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 l’infondatezza del nono e l’inammissibilità dell’ottavo motivo.

Data pubblicazione 07/06/2022

15. Infine quanto osservato sub

12.2. determina l’infondatezza anche del decimo motivo, dal momento che la CTR ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’art.12 del d.l. n.78/2009 con ciò (nella propria prospettiva) superando le censure di inutilizzabilità della scheda.

16. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese del giudizio in capo al ricorrente integralmente soccombente.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo giudizio in capo al ricorrente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1592/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaleNumero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 per la Lombardia di Milano, sez. 11, n. 2630/2015, depositata in data 12 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionali per l’anno 2008 scaturito da indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale. In particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente. L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate. 2. Con sentenza 1 luglio 2014 la CTP accoglieva il ricorso. La stessa veniva appellata dall’Agenzia davanti alla CTR. Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, accoglieva l’appello. La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto appunto sarebbero utilizzabili anche le prove di provenienza illecita, ritenendo peraltro le stesse legittimamente acquisite dall’Agenzia in base alla direttiva n.77/779/CEE. La CTR poi riteneva applicabile alla specie, pur riferita all’anno 2008, il disposto dell’art.12, comma 2, d. l. n. 78/2009 - che individua come prova presuntiva di reddito sottratto a tassazione degli investimenti e attività finanziarie detenute in stati a regime fiscale privilegiato, con conseguente inversione dell’onere della prova - trattandosi di disposizione non sostanziale ma processuale. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 gravame a dieci motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso Data pubblicazione 07/06/2022 per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.53 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 112, cod. proc. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia della sentenza d’appello in ordine alla carenza di specificità dei motivi d’appello. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi. Con tali affermazioni i giudici d’appello avevano acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. 3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, 1° comma n.3, cod. proc. civ. Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle proprie puntuali contestazioni, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 4. Con il quarto motivo il contribuente assume violazione degliNumero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. Data pubblicazione 07/06/2022 att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita; 5. Con il quinto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ. Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri. 6. Con il sesto motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia circa la mancata allegazione all’avviso di informazione e documentazioni ulteriori, oltre che ultrapetizione rispetto alla (non sostenuta) mancata allegazione del pvc all’avviso; 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratterebbe di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione. Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ., per aver F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 omesso i giudici d’appello la pronuncia circa la preclusione Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dell’attività di accertamento derivante dallo scudo fiscale opposto dal contribuente, benché l’attività di accertamento sia consistita in una complessa elaborazione contabile per trasformare i saldi mensili in altrettanti apporti di capitale 9. Con il nono motivo si assume la violazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350. Infatti il contribuente aveva esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività. In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente. Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali. 10. Col decimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata ha abbracciato l’orientamento per cui l’art.12, comma 2, cit., avrebbe effetto retroattivo in quanto norma procedimentale. Tuttavia la questione verterebbe su un tema non dedotto dal contribuente. 11.Il primo motivo è infondato. Pur premesso che effettivamente parte ricorrente dimostra di aver denunciato la carenza di specificità dei motivi, e non contenendo la sentenza della CTR alcuna pronuncia sul punto, va infatti rimarcato come il ricorrente riporta il passaggio con cui a suo tempo aveva denunciato il difetto di specificità dei motivi d’appello proposti dall’Agenzia, ma non riporta se non per minimi stralci, a sua volta riportati nella propria memoria 25/05/2015, l’atto d’appello ritenuto carente. Ne deriva F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 che alla Corte è sottratta la stessa possibilità di verificare la Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 sussistenza o meno del vizio denunciato. Data pubblicazione 07/06/2022 12.I motivi dal secondo al quinto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione. Essi sono infondati. Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa). Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779). Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd. Pessina). I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v. Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894). Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. Va poi ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria Data pubblicazione 07/06/2022 francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani). Circa poi i limiti temporali di applicazione della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d. “fiscalità privilegiata”, la giurisprudenza li ha da tempo chiariti. In proposito, va considerato che il ricorso all’esame trae origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2008), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009. Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state per lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale, dal momento che l’art. 3 della l. n. 212/2000 prevede espressamente che, salvo quanto disposto in materia di riserva di legge per l’adozione di norme interpretative in materia tributaria ammesse in casi eccezionali, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Pertanto, soltanto le norme aventi natura processuale sono in taluni casi suscettibili di applicazione retroattiva. La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° Data pubblicazione 07/06/2022 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così Cass. 14/11/2019, n. 29632; id. 29/11/2019, n. 31243). Traendo le fila da tutto quanto precede, deve affermarsi il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. “black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento idoneo a fondare una presunzione semplice, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 purché grave e precisa. Gli elementi di prova in tema di presunzioni Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 semplici non devono, infatti, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632-29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834). Va dunque ritenuta legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). 12.1.Alla luce di quanto precede i motivi secondo e terzo sono infondati. Intanto non si tratta (motivo secondo) di omessa pronuncia, poiché , “ Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione” (Cass. 06/11/2020, n.24953). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 Pur volendo considerare allora la denuncia contenuta nel motivo Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 terzo come vizio motivazionale di cui all’art.360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione a quanto osservato in ragione della fidefacenza del processo verbale tale motivo risulta del tutto infondato; 12.2 I motivi quarto e quinto sono del pari infondati. Intanto nessuna omessa pronuncia può essere riscontrata, avendo la CTR ritenuto l’applicabilità della presunzione legale di cui all’art.12 del d.l. n.78/2009 risultava logicamente superfluo l’esame di qualsiasi elemento indiziario. E’ vero che poco prima la pronuncia aveva espressamente aderito all’orientamento di legittimità secondo il quale la lista Falciani era utilizzabile anche se elemento probatorio di provenienza illecita, e che la medesima sentenza qualificava la scheda stessa “con valore indiziario”, ma aldilà del fatto che l’adesione della commissione aveva di mira piuttosto la provenienza dell’elemento, va comunque richiamato quanto sopra osservato in ordine alla sufficienza dell’unico elemento indiziario a fondare la praesumptio hominis. Proprio tale considerazione determina che, seppure il ragionamento della CTR non possa essere condiviso in riferimento all’applicabilità retroattiva della presunzione legale di cui all’art.12, comma 2, del d.l. n.78/2009 (si ricordi che nella specie si tratta di annualità d’imposta anteriori), e sul punto quindi la motivazione andrà corretta a norma dell’art.384, 4° comma, cod. proc. civ., egualmente il dispositivo appare corretto in quanto l’unico elemento indiziario “forte”, costituito dalla scheda, risulta da sé sufficiente a sorreggere la presunzione semplice che ricollega la presenza di investimenti finanziari alla sottrazione di redditi all’imposta. E con ciò risulta quindi l’infondatezza anche del quinto motivo. 13. Del pari infondati risultano i motivi sesto e settimo. Quest’ultimo va esaminato per primo nell’ordine logico. Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 Numero sezionale 1623/2022 documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma del Numero di raccolta generale 18354/2022Data pubblicazione 07/06/2022 riferimento da parte del verbale a tali supposti elementi non v’è traccia in atti. In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che il riferimento sia appunto senz’altro alla scheda. Da ciò si ricava appunto anche l’infondatezza del precedente sesto motivo, non essendo logicamente configurabile la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia allorché l’eccezione trascurata alluda ad un elemento palesemente insussistente. 14. Pure i motivi ottavo e nono possono essere trattati congiuntamente. In proposito se è vero che la CTR non si è pronunciata sull’eccepita preclusione all’accertamento ai sensi dell’art.14, comma 1, d.l. n. 350/2001, deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla I. 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984). Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui. In questo caso quindi la denuncia di omessa pronuncia avrebbe comunque dovuto essere basata sulla deduzione dell’esistenza di F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1592/2016 elementi a contrasto della verificata disponibilità, dal ché emerge Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 18354/2022 l’infondatezza del nono e l’inammissibilità dell’ottavo motivo. Data pubblicazione 07/06/2022 15. Infine quanto osservato sub 12.2. determina l’infondatezza anche del decimo motivo, dal momento che la CTR ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’art.12 del d.l. n.78/2009 con ciò (nella propria prospettiva) superando le censure di inutilizzabilità della scheda. 16. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese del giudizio in capo al ricorrente integralmente soccombente. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo giudizio in capo al ricorrente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O
Sentenza Cassazione n. 18354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris