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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10964/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

L. Birritteri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato il decreto con il quale il Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di presentazione quotidiana all'autorità di pubblica sicurezza per la durata di anni tre nonché della misura di prevenzione del sequestro finalizzato alla confisca del veicolo autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato FS655, fittiziamente intestato alla madre, e della somma di euro 56.770,00, rinvenuta occultata sotto uno strato di terreno di circa 15 centimetri nel giardino dell'abitazione della convivente del proposto.

2. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale.

Ciò ha fatto in ragione della pendenza di numerosi procedimenti penali in uno con i complessivi elementi ricavabili dagli allegati alla proposta del Questore.

Le recenti gravi condotte evidenziano che il proposto, lungi dal cambiare vita, ha dato manifestazione di un significativo incremento della pericolosità sociale.

Emerge il suo pieno inserimento nel modo del narcotraffico e la pervicacia nella reiterazione delle condotte illecite costituisce sintomo inequivoco di una precisa scelta di vita, improntata alla violazione sistematica della legge penale.

Ha quindi affermato che la pericolosità è attuale, perché rilevano tutti gli elementi di fatto idonei a dimostrare la persistenza di un comportamento illecito o antisociale di gravità tale da incidere sulla valutazione della personalità del proposto, non dovendo l'indagine limitarsi alle sole condanne definitive.

Risulta allora che nel marzo 2019 il percorso criminale del proposto si è dispiegato nell'organizzazione e gestione del traffico di stupefacenti, con l'instaurazione di significativi contatti con importanti canali di rifornimento.

3. In ordine poi al rinvenimento della somma di denaro di euro 56.770,00, oggetto di confisca, non è dubbio e non è contestato che appartenesse al proposto.

L'allegazione difensiva della lecita provenienza non ha trovato alcuna conferma; di significativo rilievo sono, invece, le modalità di conservazione della cospicua somma - all'interno di buste in sottovuoto, occultate a 15 centimetri di profondità nel giardino della villa di proprietà della compagna del proposto -, all'evidenza incompatibili con una provenienza lecita.

Detto incremento patrimoniale è temporalmente correlato al periodo di manifestazione della pericolosità sociale, compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2019, in cui il proposto ha svolto attività di narcotraffico.4.

Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di giudizio di pericolosità.

La Corte di appello si è limitata a rilevare il dato delle pendenze giudiziarie, alcune pure estranee al periodo temporale di riferimento.

Non ha fatto alcun riferimento agli atti dei procedimenti, arrestandosi a registrare la violazione della normativa sugli stupefacenti.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di giudizio di attualità della pericolosità.

Né il giudice di primo grado né la Corte di appello hanno indicato gli elementi di fatto ulteriori su cui fondare il giudizio di attualità e persistenza della pericolosità al momento della decisione.

Una volta individuato nel 2019 il termine finale della pericolosità, il giudizio di attualità al momento della decisione, assunta un anno dopo, non può essere ancorato ai soli comportamenti tenuti all'interno dell'arco temporale della pericolosità

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità sociale e la data dell'arricchimento patrimoniale oggetto della confisca.

La derivazione causale tra il denaro e i reati in materia di stupefacenti è solo affermata ma non dimostrata, atteso che non sono individuati i singoli atti dai quali possa ritenersi accertato che il denaro confiscato costituisca provento della vendita della droga.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha compiutamente argomentato in punto di pericolosità sociale, richiamando non solo il contenuto dell'accertamento conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile, ma anche i procedimenti pendenti, sintomatici della persistenza della pericolosità.

Ha correttamente osservato che gli elementi di fatto meritevoli di considerazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale sono desumibili anche dai procedimenti penali pendenti ed ha aggiunto, con logica coerenza, che la pluralità di pendenze è un dato sicuramente significativo.

Unitamente ad altri elementi, infatti, ben può giustificare la presunzione che il soggetto viva dei proventi dell'attività illecita.

Peraltro, i procedimenti pendenti, ha proseguito la Corte di appello, attengono a recenti gravi condotte relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, potendo logicamente desumersi "il suo pieno inserimento nel modo del narcotraffico" (fl. 19 dei decreto impugnato).

2.1. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

La Corte di appello si è soffermata sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale ed ha a tal fine richiamato fatti recenti, in particolare gli esiti delle perquisizioni, che attestano un ruolo attuale nell'organizzazione e nella gestione del traffico di stupefacenti.

L'attività criminosa oggetto di accertamento risale al 2019 e - ha correttamente rilevato la Corte di appello - non è una forzatura logica ritenere che si rifletta nel successivo periodo - l'applicazione della misura è del novembre 2020 - in ragione della pervicacia e della scaltrezza dimostrata dal soggetto nelle attività inerenti al narcotraffico.

La Corte di appello ha quindi coerentemente concluso che, in assenza di una misura di contenimento della pericolosità sociale sì come concretizzatasi nella progressione criminale che ha connotato gli ultimi anni, [OSCURATO:PERSONA] ben potrebbe servirsi dei contatti con importanti canali di riferimento delle sostanze stupefacenti (fl. 21 del decreto impugnato).

2.2. Il terzo motivo non merita, al pari dei precedenti, considerazione.

La liceità della provenienza della provvista di denaro è logicamente da escludersi, oltre che per non essersi il ricorrente confrontato utilmente con le compiute argomentazioni del Tribunale che hanno smentito l'assunto difensivo della riconducibilità alle munifiche elargizioni della nonna materna, anche e soprattutto per le modalità di composizione e conservazione di quella provvista.

In ordine alla correlazione temporale dell'acquisto con il periodo di emersione della pericolosità sociale la Corte di appello ha osservato in modo logico e coerente alle risultanze procedimentali che alla luce del complessivo contesto, sì come delineato dall'esito delle perquisizioni del 2019, delle condotte oggetto di imputazione e poi di condanna per fatti concernenti il traffico di stupefacenti, la riconducibilità della provvista alle attività criminose è tutt'altro che una congettura.

Si tratta, infatti, di dati oggettivi, costituiti appunto dal rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di sostanze stupefacenti, di documenti attestanti i futuri investimenti nel settore del narcotraffico e dall'assenza, nel periodo di riferimento, di capacità reddituali lecite, potenzialmente giustificatrici di quell'incremento patrimoniale.

3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle• ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. L. Birritteri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato il decreto con il quale il Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di presentazione quotidiana all'autorità di pubblica sicurezza per la durata di anni tre nonché della misura di prevenzione del sequestro finalizzato alla confisca del veicolo autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato FS655, fittiziamente intestato alla madre, e della somma di euro 56.770,00, rinvenuta occultata sotto uno strato di terreno di circa 15 centimetri nel giardino dell'abitazione della convivente del proposto. 2. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale. Ciò ha fatto in ragione della pendenza di numerosi procedimenti penali in uno con i complessivi elementi ricavabili dagli allegati alla proposta del Questore. Le recenti gravi condotte evidenziano che il proposto, lungi dal cambiare vita, ha dato manifestazione di un significativo incremento della pericolosità sociale. Emerge il suo pieno inserimento nel modo del narcotraffico e la pervicacia nella reiterazione delle condotte illecite costituisce sintomo inequivoco di una precisa scelta di vita, improntata alla violazione sistematica della legge penale. Ha quindi affermato che la pericolosità è attuale, perché rilevano tutti gli elementi di fatto idonei a dimostrare la persistenza di un comportamento illecito o antisociale di gravità tale da incidere sulla valutazione della personalità del proposto, non dovendo l'indagine limitarsi alle sole condanne definitive. Risulta allora che nel marzo 2019 il percorso criminale del proposto si è dispiegato nell'organizzazione e gestione del traffico di stupefacenti, con l'instaurazione di significativi contatti con importanti canali di rifornimento. 3. In ordine poi al rinvenimento della somma di denaro di euro 56.770,00, oggetto di confisca, non è dubbio e non è contestato che appartenesse al proposto. L'allegazione difensiva della lecita provenienza non ha trovato alcuna conferma; di significativo rilievo sono, invece, le modalità di conservazione della cospicua somma - all'interno di buste in sottovuoto, occultate a 15 centimetri di profondità nel giardino della villa di proprietà della compagna del proposto -, all'evidenza incompatibili con una provenienza lecita. Detto incremento patrimoniale è temporalmente correlato al periodo di manifestazione della pericolosità sociale, compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2019, in cui il proposto ha svolto attività di narcotraffico.4. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di giudizio di pericolosità. La Corte di appello si è limitata a rilevare il dato delle pendenze giudiziarie, alcune pure estranee al periodo temporale di riferimento. Non ha fatto alcun riferimento agli atti dei procedimenti, arrestandosi a registrare la violazione della normativa sugli stupefacenti. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di giudizio di attualità della pericolosità. Né il giudice di primo grado né la Corte di appello hanno indicato gli elementi di fatto ulteriori su cui fondare il giudizio di attualità e persistenza della pericolosità al momento della decisione. Una volta individuato nel 2019 il termine finale della pericolosità, il giudizio di attualità al momento della decisione, assunta un anno dopo, non può essere ancorato ai soli comportamenti tenuti all'interno dell'arco temporale della pericolosità 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità sociale e la data dell'arricchimento patrimoniale oggetto della confisca. La derivazione causale tra il denaro e i reati in materia di stupefacenti è solo affermata ma non dimostrata, atteso che non sono individuati i singoli atti dai quali possa ritenersi accertato che il denaro confiscato costituisca provento della vendita della droga. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha compiutamente argomentato in punto di pericolosità sociale, richiamando non solo il contenuto dell'accertamento conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile, ma anche i procedimenti pendenti, sintomatici della persistenza della pericolosità. Ha correttamente osservato che gli elementi di fatto meritevoli di considerazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale sono desumibili anche dai procedimenti penali pendenti ed ha aggiunto, con logica coerenza, che la pluralità di pendenze è un dato sicuramente significativo. Unitamente ad altri elementi, infatti, ben può giustificare la presunzione che il soggetto viva dei proventi dell'attività illecita. Peraltro, i procedimenti pendenti, ha proseguito la Corte di appello, attengono a recenti gravi condotte relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, potendo logicamente desumersi "il suo pieno inserimento nel modo del narcotraffico" (fl. 19 dei decreto impugnato). 2.1. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La Corte di appello si è soffermata sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale ed ha a tal fine richiamato fatti recenti, in particolare gli esiti delle perquisizioni, che attestano un ruolo attuale nell'organizzazione e nella gestione del traffico di stupefacenti. L'attività criminosa oggetto di accertamento risale al 2019 e - ha correttamente rilevato la Corte di appello - non è una forzatura logica ritenere che si rifletta nel successivo periodo - l'applicazione della misura è del novembre 2020 - in ragione della pervicacia e della scaltrezza dimostrata dal soggetto nelle attività inerenti al narcotraffico. La Corte di appello ha quindi coerentemente concluso che, in assenza di una misura di contenimento della pericolosità sociale sì come concretizzatasi nella progressione criminale che ha connotato gli ultimi anni, [OSCURATO:PERSONA] ben potrebbe servirsi dei contatti con importanti canali di riferimento delle sostanze stupefacenti (fl. 21 del decreto impugnato). 2.2. Il terzo motivo non merita, al pari dei precedenti, considerazione. La liceità della provenienza della provvista di denaro è logicamente da escludersi, oltre che per non essersi il ricorrente confrontato utilmente con le compiute argomentazioni del Tribunale che hanno smentito l'assunto difensivo della riconducibilità alle munifiche elargizioni della nonna materna, anche e soprattutto per le modalità di composizione e conservazione di quella provvista. In ordine alla correlazione temporale dell'acquisto con il periodo di emersione della pericolosità sociale la Corte di appello ha osservato in modo logico e coerente alle risultanze procedimentali che alla luce del complessivo contesto, sì come delineato dall'esito delle perquisizioni del 2019, delle condotte oggetto di imputazione e poi di condanna per fatti concernenti il traffico di stupefacenti, la riconducibilità della provvista alle attività criminose è tutt'altro che una congettura. Si tratta, infatti, di dati oggettivi, costituiti appunto dal rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di sostanze stupefacenti, di documenti attestanti i futuri investimenti nel settore del narcotraffico e dall'assenza, nel periodo di riferimento, di capacità reddituali lecite, potenzialmente giustificatrici di quell'incremento patrimoniale. 3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle• ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022 Il c
Decreto Cassazione n. 10964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris