CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 giugno 1957
Cassazione n. 26229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 15 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto uno smartphone, una memory card, vari documenti e la complessiva somma di denaro contante dell'importo di euro 54.660,00 a seguito di perquisizione di locali nella disponibilità dell'indagato. Il sequestro è stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, 314 e 319-quater cod. pen. per una indagine che riguarda alcuni dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui figura anche il [OSCURATO:PERSONA] - coinvolti nella illecita gestione degli ormeggi presso il porto di Capri attraverso favoritismi a titolari di ditte private che svolgono attività di noleggio di imbarcazioni a fini turistici, diretti a consentire l'elusione del pagamento delle tasse di sbarco con grave danno per il Comune di Capri che si avvale di detta società cd. in house, con capitale sociale interamente detenuto dal predetto ente territoriale per gestire il servizio di ormeggio e sbarco sull'isola. Le indagini, partite da una denuncia anonima, risultano imperniate sulle operazioni di intercettazioni telefoniche che ne avrebbero confermato la fondatezza. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo del difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla legittimità del sequestro probatorio della somma di denaro pari ad euro 54.660,00. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il sequestro probatorio riemesso, dopo la perdita di efficacia del primo, non avesse ad oggetto le somme di denaro perché sequestrate con un separato e successivo sequestro preventivo emesso in data 21 ottobre 2022. 2.2. Violazione di legge per motivazione apparente per la ritenuta validità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, nonostante la denunciata carenza di motivazione, per la conseguente insussistenza dei sufficienti indizi di reità in riferimento al reato di peculato, posti a base del sequestro, e desunti da intercettazioni inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. Effettivamente risulta dagli atti allegati che il Tribunale per il riesame ha erroneamente ritenuto che il sequestro probatorio riemesso dopo la perdita di efficacia del primo non avesse ad oggetto le somme di denaro perché sequestrate con un separato e successivo sequestro preventivo emesso in data 21 ottobre 2022. Al contrario, anche il nuovo sequestro probatorio/ come emerge dall'esame del provvedimento di sequestro allegato al ricorso/ aveva ad oggetto anche la già menzionata somma di denaro. Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (vedi, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veiz, Rv. 270487). La riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso con riguardo al disposto sequestro probatorio del denaro per carenza radicale di motivazione in relazione alle esigenze probatorie che ne hanno giustificato l'adozione giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2. Risulta, invece, inammissibile nel resto il ricorso con riferimento agli altri beni in sequestro, considerato che,in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso / per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veiz, Rv. 270487). Nel caso in esame, un tale vizio radicale della motivazione non è certamente ravvisabile poiché il Tribunale del riesame ha verificato con argomenti logici e conducenti la legittimità del sequestro, attraverso una analisi puntuale dei presupposti del fumus del reato e della pertinenzialità dei beni sequestrati con le indagini in corso sui reati per cui si procede. Prescindendo dal presupposto delle esigenze probatorie perché non oggetto di censure, si deve rilevare in riferimento al presupposto del fumus, come il / Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione coerente alle risultanze istruttorie, sulla base della valutazione di un consistente compendio probatorio, incentrato non solo sugli esiti delle intercettazioni ma più in generale/sulle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza.che hanno fatto emergere una serie di frodi poste in essere dagli indagati per eludere il pagamento della tassa di sbarco. Al riguardo si deve ricordare che ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo non è necessario valutare la lu'ssistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico délla persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. bensì con riferimento alla idoneità degli elementif<su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto. Ciò considerato, ai fini della ricorrenza di detto requisito, la motivazione del Tribunale risulta come detto ampiamente e sufficientemente motivata perché / coerente alle risultanze probatorie acquisite ed apprezzate nell'ordinanza impugnata. Quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, la sussumibilità nei reati di truffa aggravata ed induzione indebita, anche a prescindere da quella nel reato di peculato, è già sufficiente per giustificare il disposto sequestro probatorio dei beni diversi dal denaro, essendo irrilevante ai fini della valutazione della legittimità del sequestro probatorio il preciso e definitivo inquadramento in ciascuna delle ipotesi di reato considerate. Appare, inoltre, del tutto priva di pertinenza rispetto alla legittimità del sequestro( la questione dedotta in modo del tutto generico rispetto all'utilizzabilità delle intercettazioni sul rilievo che non sarebbero sussistenti i presupposti indiziari del più grave delitto di peculato, essendo il sequestro un provvedimento che richiede presupposti diversi da quelli necessari per l'autorizzazione delle intercettazioni, e soprattutto non è soggetto ai ristretti limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. per le intercettazioni che ne consentono l'espletamento soltanto per i reati ivi indicati. La ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. che dovrà / rivalutare la sussistenza dei presupposti del sequestro probatorio in riferimento anche alle somme di denaro, essendo irrilevante che rispetto ad esse sia stato disposto un concomitante sequestro preventivo, trattandosi di provvedimenti autonomi che hanno differenti presupposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.