CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 9 marzo 2021, confermava la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II ricorso è infatti del tutto aspecifico, non confrontandosi assolutamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma limitandosi a generiche considerazioni e senza tener conto della già avvenuta rideterminazione della pena con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere considerato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga