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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14946/2022

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NZA sul ricorso 17502/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (in breve [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore, elettivamente domiciliata in Roma L.go [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7985/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2009 la Procura Generale della Suore della Carità di Namur (di seguito indicata, per brevità, anche Procura Generale) convenne in giudizio l'Azienda ASL Roma C, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della prima al pagamento di euro 832.201,72 Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -9- a titolo di interessi moratori, o, in via alternativa, la condanna, in solido o per quanto di ragione, della seconda e della terza al pagamento del medesimo importo a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana.

La Procura Generale dedusse di essere titolare in Roma di un poliambulatorio e, avendo effettuato prestazioni sanitarie di natura specialistica in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA], di aver maturato, nei confronti della Azienda [OSCURATO:PERSONA] C, un credito di euro 2.287.045,42, oltre interessi maturati e maturandi sulla base di 14 fatture indicate in atti.

Al fine di smobilizzare i crediti, la Procura Generale si era rivolta alla [OSCURATO:SOCIETA]., specializzata in factoring e in prodotti finanziari rivolti alle aziende creditrici del S.S.N..

In particolare l'attrice espose quanto segue.

Aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti rappresentati dall'importo capitale di cui alle predette fatture; ai fini di consentire "la operatività commerciale" dell'operazione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la sottoscrizione della scrittura privata di cessione trilaterale tra l'attrice e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]), banca finanziatrice dell'operazione, scrittura che, munita dell'autentica notarile avrebbe dovuto essere notificata ai debitori per rendere opponibile ai terzi la cessione ed agevolare "l'esecuzione commerciale dell'operazione".

L'attrice aveva quindi sottoscritto due successive scritture private di cessione trilaterale in data 22 febbraio 2004 e 18 maggio 2005, in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva "costituita" procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] per atto di fusione del 5 febbraio 2019), con l'incarico di esigere i crediti predetti.

Con due contestuali appendici integrative delle predette scritture trilatere la [OSCURATO:PERSONA] e l'attrice avevano stabilito le condizioni e i termini delle Rie. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -3- cessioni, tra cui la percentuale delle commissioni per la gestione e il recupero dei crediti ed il tasso degli interessi passivi dovuti dalla Procura Generale delle Suore di Carità di Namur a fronte dell'anticipazione del credito ceduto.

Con la pattuizione di cui all'art. g) delle predette appendici integrative, le parti avevano previsto «il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di ritenere le somme maturate a titolo di interessi di mora successivamente alla cessione in compensazione in caso di mancato pagamento da parte della Procura Generale delle commissioni ed interessi pattuiti a favore di [OSCURATO:SOCIETA].».

In esecuzione del richiamato programma negoziale, l'attrice aveva ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l'anticipo del corrispettivo della cessione dei crediti, con corresponsione alla [OSCURATO:PERSONA] degli interessi passivi pattuiti nelle già richiamate appendici integrative, maturando nell'intero corso del rapporto, sino al 13 agosto 2008, un debito per interessi passivi pari a euro 531.245,29. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, aveva proceduto al recupero dei crediti ceduti ottenendo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l'emissione di due decreti ingiuntivi, non opposti, per la sorte dei crediti ceduti, oltre gli interessi di mora, e all'accredito alla Procura Generale degli interessi legali di mora successivi alla cessione, rinvenienti nei pignoramenti eseguiti in forza dei detti decreti ingiuntivi.

Nel frattempo, avendo la Regione Lazio proposto ai fornitori una transazione con la quale essa si assumeva il pagamento dei debiti delle Aziende U.U.

S.S.

L.L., dietro la rinuncia degli interessi di mora da parte dei fornitori delle prestazioni sanitarie, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sollecitato l'attrice ad accettare la proposta e a rinunciare agli interessi di mora maturati sino ad allora, offrendo di liberarla in tal caso dal pagamento degli interessi dovuti alla stessa [OSCURATO:PERSONA].

La Procura Generale non aveva aderito a tale proposta, dal momento Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -4- che dal 2003 erano nel frattempo maturate sui predetti crediti somme cospicue a titolo di interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 20002.

Nonostante ciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato all'attrice che, a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] stessa, [OSCURATO:PERSONA], l'Azienda [OSCURATO:PERSONA] C e la Regione Lazio, in base alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 359 del 16 maggio 2008, le predette fatture, recanti i crediti ceduti, erano state "chiuse" con valuta 13 agosto 2008 e che, a fronte della rinuncia agli interessi di mora maturati sino alla transazione, era stato liquidato un indennizzo totale di euro 152.249,60, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accreditato alla Procura Generale.

Quest'ultima - ritenuta l'inefficacia della transazione predetta, non potendo né [OSCURATO:SOCIETA]. né altri disporre del credito costituito dagli interessi di mora successivi alla cessione, visto che essi erano stati sempre previsti e trattati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] come di esclusiva competenza dell'attrice e considerato che, ove mai tale transazione avesse potuto essere ritenuta opponibile alla Procura Generale e produttiva degli effetti estintivi dei crediti per interessi moratori a quest'ultima spettanti, sarebbe stata evidente la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I e della [OSCURATO:PERSONA] per il pregiudizio patrimoniale così arrecato alla Procura Generale in conseguenza dell'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo di recuperare gli interessi di mora maturati sino alla corresponsione del capitale e di accreditare gli stessi alla Procura Generale e per l'effetto della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alla transazione con cui tali interessi, pur spettando alla Procura Generale, erano stati indebitamente rinunziati - aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma C formulando le conclusioni sopra riportate.

Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -5- Si costituirono in giudizio la ASL Roma C, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ancorché già costituita), per essere da queste ultime manlevata e tenuta indenne rispetto alla domanda subordinata risarcitoria della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA], per quanto rileva in questa sede, dedusse la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere parte dei contratti di cessione di credito, oltre che la infondatezza della domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] e di quella attorea, oltre che la declaratoria di improcedibilità di quest'ultima per il giudicato esterno formatosi con i due menzionati provvedimenti monitori.

Con sentenza n. 22484 del 21 novembre 2012 il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell'attrice, sia ai sensi dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è di regola ceduto insieme agli accessori e tali devono ritenersi gli interessi, salvo che non sia diversamente pattuito, sia in ragione del carattere contrattualmente non vincolante delle due appendici integrative, in mancanza di accettazione di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale decisione propose appello la Procura Generale Si costituirono in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda USL Roma 2 (già Azienda USL Roma 2).

La prima chiese il rigetto dell'appello principale e formulò appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Queste ultime due si costituirono chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale; formularono, a loro volta, appello incidentale condizionato, chiedendo di essere manlevate e tenute indenni da Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -6- [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza pregiudizievole che avessero dovuto subire.

L'Azienda USL Roma 2 chiese il rigetto dell'appello.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 7985/2018, pubblicata il 13 dicembre 2018, rigettò integralmente il gravame principale; rigettò la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò l'appellante principale al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Procura Generale delle Suore della Carità di Samur ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] 2 e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato «Sulla regola ex art. 1263 c.c. del trasferimento degli interessi assieme al credito ceduto.

Art. 360 c. 1 n. 4 cpc.

In relazione all'art. 112 cpc.

Violazione del principio di corrispondenza tra pronuncia e domanda».

La ricorrente, con riferimento «all'affermazione della Corte d'Appello che con il primo punto ha osservato che la Procura Generale non ha neppure accennato all'assunto fondamentale posto dal Tribunale a fondamento della motivazione del rigetto della domanda, secondo la quale è regola che il credito è normalmente ceduto insieme agli accessori e tali devono ritenersi gli interessi, salvo patto contrario.», ha dedotto che tale punto non sarebbe oggetto di controversia, atteso che quest'ultima verterebbe sull'esistenza del patto contrario a tale regola, ritenuto non sussistente dalla Corte di merito, e ha lamentato Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -7- la nullità della statuizione per ultrapetizione, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata al riguardo in assenza di domanda o di motivo di gravame dell'appellante principale.

1.1. Il motivo, ove lo si voglia qualificare tale, va disatteso in quanto intrinsecamente contraddittorio, posto che è la stessa ricorrente a sostenere, in sostanza, che era, da parte sua, incontestata la pertinenza dell'art. 1263, primo comma, cod. civ. alla vicenda e ad evidenziare che tale è stata ritenuta dalla Corte territoriale; peraltro, va osservato che la Corte di appello si è limitata a richiamare il principio, appunto neppure contestato dalla parte ricorrente nei giudizi di merito, di cui al primo comma dell'art. 1263 c.c. quale premessa argomentativa dell'affermazione ulteriore della mancanza di deroga a tale principio generale.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Art. 360, n. 3, c.p.c. - Violazione di norme di diritto in relazione all'art. 1362 e ss. c.c. - Omessa applicazione dei canoni di interpretazione del contratto.», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, «nell'interpretare il contenuto negoziale della lettera g) delle appendici integrative alle cessioni, ha affermato l'obbligo della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] di accreditare alla Procura Generale gli interessi di mora successivi alla cessione, ma limitatamente a quelli effettivamente recuperati, e non tutti gli interessi di mora potenzialmente dovuti, sulla base di apodittiche affermazioni di ordine finanziario inerenti all'equilibrio delle rispettive prestazioni contrattuali, trascurando di indagare l'intento delle parti alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1362 c.c.».

Il motivo è infondato.

La ricorrente non aintIMID una esplicita attività dimostrativa, con opportuna indicazione della pretesa violazione di legge o della falsa applicazione, delle norme sull'esegesi dei contratti, genericamente Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -8- indicate nella rubrica come artt. 1362 e ss. c.c..

Con riferimento in particolare all'art. 1362 c.c., la medesima non indica puntualmente quali specifici elementi letterali sarebbero stati dalla Corte territoriale pretermessi e che avrebbero giustificato l'esegesi complessiva proposta da detta parte, limitandosi al riguardo, in sostanza, a riportare il testo della clausola g) delle appendici integrative e a contrapporre a quella fatta dalla Corte di merito una complessiva diversa interpretazione del testo di tale clausola; inoltre, dovendosi, per le ragioni dette, disattendere le censure proposte nella prima parte del mezzo, il comportamento successivo delle parti, cui nella seconda parte della censura si fa riferimento, non risulta indicativo nei sensi prospettati assertivamente dalla ricorrente né è incompatibile con l'esegesi operata dalla Corte di merito.

3. Con il terzo motivo, lamentando ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'«omesso esame di un documento e del relativo fatto rappresentato e decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti», la Procura Generale deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la nota di [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005, con cui, successivamente all'emissione dei già richiamati d.i., [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato l'attuale ricorrente ad accettare la transazione proposta dalla Regione Lazio, quale assuntrice del debito della ASL, transazione che prevedeva il pagamento dilazionato da parte della Regione di tutti i crediti ceduti a fronte della rinuncia a tutti gli interessi di mora maturati nel frattempo; tale richiesta attesterebbe - ad avviso della ricorrente - che l'intento negoziale delle parti era nel senso di attribuire alla Procura Generale tutti gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione dei crediti, il che costituirebbe una circostanza decisiva.

3.1. Il motivo va disatteso.

Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -9- A prescindere dai profili di inammissibilità del mezzo in scrutinio, avendo la ricorrente omesso di indicare se e in quali termini avesse argomentato a tale riguardo in sede di appello, limitandosi la sentenza impugnata, nel riportare il primo motivo di appello, a p. 8, a far solo riferimento ad una sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] ad accettare una proposta transattiva, si osserva che, comunque, pur a voler considerare sussistente la lamentata omessa considerazione, la stessa sarebbe stata relativa ad un fatto (la richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente di rinunciare agli interessi in vista della prospettata transazione) del tutto privo di decisività, ben potendo la richiesta del consenso della Procura Generale spiegarsi con l'intento di evitare liti future.

4. Con il quarto e il quinto motivo, veicolati ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione alli art. 116 c.p.c., si deduce, con il primo mezzo, l'omessa considerazione del contegno processuale della [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo mezzo, l'omessa considerazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio.

4.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, alla luce del principio più volte affermato da questa Corte (v.

Cass. 10/06/2016, n. 11892) e ribadito da Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi - diversamente da quanto avvenuto nel caso all'esame - che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -10- valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Da ultimo in tema è stato precisato da questa Corte che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., ord., 12/10/2021, n. 27847) e che la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092).

5. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'«Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

Errore di sussunzione.

Erronea determinazione degli effetti giuridici scaturenti dai rapporti negoziali tra le parti.

Erronea individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie negoziale».

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale concreta e nella determinazione delle conseguenze giuridiche derivanti dai patti Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -11- negoziali laddove ha affermato che la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] non aveva l'obbligo di recuperare tutti gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione dei crediti, bensì aveva l'obbligo di "restituire" alla Procura Generale gli interessi di mora effettivamente recuperati.

Ad avviso della ricorrente sarebbe «illegittimo il riferimento della Corte di merito alle pretese giustificazioni di ordine finanziario addotte a motivazione della limitazione dell'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di recuperare ed accreditare alla Procura Generale solo gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione, effettivamente recuperati, in mancanza di qualificazione giuridica per l'individuazione dei relativi effetti giuridici tra le parti».

Secondo la Procura Generale, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un palese errore di sussunzione della concreta fattispecie negoziale e degli effetti giuridici scaturenti dagli accordi.

A parere della ricorrente, in base alla regolamentazione contrattuale di cui si discute, risulterebbe nella specie ravvisabile un contratto di factoring, nel quale coesisterebbero sia la causa di finanziamento mediante anticipazione del prezzo della cessione che la causa di mandato/ che si esplicherebbe nell'incarico di riscuotere il credito ceduto e gli interessi di mora maturati dopo la cessione e sino alla riscossione dei crediti ceduti.

5.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito riportato l'operazione contrattuale di cui si discute nell'ambito di un contratto di factoring con cessione del credito, caratterizzato, per le esigenze di equilibrio nelle rispettive obbligazioni contrattuali tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] chiaramente espresse a p. 13 della sentenza impugnata, dalla restituzione a quest'ultima degli interessi successivi alla cessione recuperati dal debitore ceduto.

Pertanto, non corrisponde al vero che l'operazione in parola non sia stata sussunta in alcuna fattispecie Rie. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -12- astratta come sostenuto dalla ricorrente; peraltro, basta evidenziare che solo se nelle appendici in parola la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata considerata, con riferimento al credito degli interessi moratori, non già come cessionaria ma come mandataria al loro incasso - il che avrebbe implicato la deroga alla previsione di cui al primo comma dell'art.1263 c.c., o expressis verbis o attraverso espressioni che evidenziassero indirettamente una siffatta deroga - la pretesa della ricorrente al riguardo sarebbe stata fondata, ma tanto non è avvenuto nella specie.

Ritiene pertanto il Collegio che la sentenza impugnata resiste alle censure sollevate con il mezzo all'esame.

6. Con il settimo motivo, rubricato «Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c. 1 c.p.c. - Nullità della sentenza per motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria», la ricorrente sostiene che «dalla lettura delle argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata emerge la manifesta illogicità della stessa, oltre alla contraddittorietà insanabile tra le diverse proposizioni attraverso le quali si articola la motivazione della decisione in ordine alla ritenuta non spettanza alla Procura Generale degli interessi di mora successivi alla cessione e non recuperati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la non plausibilità e verità delle proposizioni pose a base delle argomentazioni della sentenza».

6.1. Il motivo è infondato.

Alla luce del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -13- rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art.360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257).

E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Orbene, nella specie la sentenza risulta motivata e la sua motivazione non è affetta da "manifesta illogicità" né da "contraddittorietà insanabile tra le diverse proposizioni" in cui si articola né da "non plausibilità e verità delle proposizioni poste a base delle argomentazioni della sentenza" denunciate dalla ricorrente.

Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -14-

7. Con l'ottavo motivo, rubricato «Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

Violazione delle norme di diritto in ordine alla inefficacia del negozio in mancanza di titolarità dei diritti disposti.

Inefficacia della transazione e sussistenza del credito della Procura Generale nei confronti della ASL Roma C», la ricorrente sostiene l'erroneità dell'affermazione della Corte di merito secondo cui le appendici integrative delle cessioni dei crediti in questione sarebbero comunque inopponibili alla debitrice ASL Roma 2 perché non notificate a quest'ultima, unitamente alle cessioni, e ciò sul rilievo che non sarebbe in gioco l'inopponibilità di tali pattuizioni bensì la nullità e l'inefficacia della transazione perché né la [OSCURATO:PERSONA] né altri soggetti avrebbero potuto disporre del credito costituito dagli interessi successivi alla cessione, essendo essi «sempre stati considerati e trattati, sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dalla [OSCURATO:PERSONA], come di esclusiva spettanza della Procura Generale».

7.1. Il motivo è infondato, essendo le doglianze proposte con lo stesso basate sul presupposto che il rapporto di cessione di cui anche alle note integrative più volte menzionate sia da intendere nei sensi prospettati dalla Procura Generale ma, come evidenziato con le argomentazioni già esposte, in particolare a confutazione del sesto motivo, la tesi della ricorrente al riguardo non scalfisce l'impianto della sentenza impugnata.

8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2019 n. 17502 sez.

S3 - ud. 10-11-2021 -15- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ciascuna, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, e, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 17502/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (in breve [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore, elettivamente domiciliata in Roma L.go [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7985/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2009 la Procura Generale della Suore della Carità di Namur (di seguito indicata, per brevità, anche Procura Generale) convenne in giudizio l'Azienda ASL Roma C, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della prima al pagamento di euro 832.201,72 Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -9- a titolo di interessi moratori, o, in via alternativa, la condanna, in solido o per quanto di ragione, della seconda e della terza al pagamento del medesimo importo a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana. La Procura Generale dedusse di essere titolare in Roma di un poliambulatorio e, avendo effettuato prestazioni sanitarie di natura specialistica in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA], di aver maturato, nei confronti della Azienda [OSCURATO:PERSONA] C, un credito di euro 2.287.045,42, oltre interessi maturati e maturandi sulla base di 14 fatture indicate in atti. Al fine di smobilizzare i crediti, la Procura Generale si era rivolta alla [OSCURATO:SOCIETA]., specializzata in factoring e in prodotti finanziari rivolti alle aziende creditrici del S.S.N.. In particolare l'attrice espose quanto segue. Aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti rappresentati dall'importo capitale di cui alle predette fatture; ai fini di consentire "la operatività commerciale" dell'operazione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la sottoscrizione della scrittura privata di cessione trilaterale tra l'attrice e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]), banca finanziatrice dell'operazione, scrittura che, munita dell'autentica notarile avrebbe dovuto essere notificata ai debitori per rendere opponibile ai terzi la cessione ed agevolare "l'esecuzione commerciale dell'operazione". L'attrice aveva quindi sottoscritto due successive scritture private di cessione trilaterale in data 22 febbraio 2004 e 18 maggio 2005, in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva "costituita" procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] per atto di fusione del 5 febbraio 2019), con l'incarico di esigere i crediti predetti. Con due contestuali appendici integrative delle predette scritture trilatere la [OSCURATO:PERSONA] e l'attrice avevano stabilito le condizioni e i termini delle Rie. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -3- cessioni, tra cui la percentuale delle commissioni per la gestione e il recupero dei crediti ed il tasso degli interessi passivi dovuti dalla Procura Generale delle Suore di Carità di Namur a fronte dell'anticipazione del credito ceduto. Con la pattuizione di cui all'art. g) delle predette appendici integrative, le parti avevano previsto «il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di ritenere le somme maturate a titolo di interessi di mora successivamente alla cessione in compensazione in caso di mancato pagamento da parte della Procura Generale delle commissioni ed interessi pattuiti a favore di [OSCURATO:SOCIETA].». In esecuzione del richiamato programma negoziale, l'attrice aveva ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l'anticipo del corrispettivo della cessione dei crediti, con corresponsione alla [OSCURATO:PERSONA] degli interessi passivi pattuiti nelle già richiamate appendici integrative, maturando nell'intero corso del rapporto, sino al 13 agosto 2008, un debito per interessi passivi pari a euro 531.245,29. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, aveva proceduto al recupero dei crediti ceduti ottenendo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l'emissione di due decreti ingiuntivi, non opposti, per la sorte dei crediti ceduti, oltre gli interessi di mora, e all'accredito alla Procura Generale degli interessi legali di mora successivi alla cessione, rinvenienti nei pignoramenti eseguiti in forza dei detti decreti ingiuntivi. Nel frattempo, avendo la Regione Lazio proposto ai fornitori una transazione con la quale essa si assumeva il pagamento dei debiti delle Aziende U.U. S.S. L.L., dietro la rinuncia degli interessi di mora da parte dei fornitori delle prestazioni sanitarie, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sollecitato l'attrice ad accettare la proposta e a rinunciare agli interessi di mora maturati sino ad allora, offrendo di liberarla in tal caso dal pagamento degli interessi dovuti alla stessa [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale non aveva aderito a tale proposta, dal momento Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -4- che dal 2003 erano nel frattempo maturate sui predetti crediti somme cospicue a titolo di interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 20002. Nonostante ciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato all'attrice che, a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] stessa, [OSCURATO:PERSONA], l'Azienda [OSCURATO:PERSONA] C e la Regione Lazio, in base alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 359 del 16 maggio 2008, le predette fatture, recanti i crediti ceduti, erano state "chiuse" con valuta 13 agosto 2008 e che, a fronte della rinuncia agli interessi di mora maturati sino alla transazione, era stato liquidato un indennizzo totale di euro 152.249,60, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accreditato alla Procura Generale. Quest'ultima - ritenuta l'inefficacia della transazione predetta, non potendo né [OSCURATO:SOCIETA]. né altri disporre del credito costituito dagli interessi di mora successivi alla cessione, visto che essi erano stati sempre previsti e trattati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] come di esclusiva competenza dell'attrice e considerato che, ove mai tale transazione avesse potuto essere ritenuta opponibile alla Procura Generale e produttiva degli effetti estintivi dei crediti per interessi moratori a quest'ultima spettanti, sarebbe stata evidente la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I e della [OSCURATO:PERSONA] per il pregiudizio patrimoniale così arrecato alla Procura Generale in conseguenza dell'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo di recuperare gli interessi di mora maturati sino alla corresponsione del capitale e di accreditare gli stessi alla Procura Generale e per l'effetto della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alla transazione con cui tali interessi, pur spettando alla Procura Generale, erano stati indebitamente rinunziati - aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma C formulando le conclusioni sopra riportate. Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -5- Si costituirono in giudizio la ASL Roma C, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ancorché già costituita), per essere da queste ultime manlevata e tenuta indenne rispetto alla domanda subordinata risarcitoria della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA], per quanto rileva in questa sede, dedusse la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere parte dei contratti di cessione di credito, oltre che la infondatezza della domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] e di quella attorea, oltre che la declaratoria di improcedibilità di quest'ultima per il giudicato esterno formatosi con i due menzionati provvedimenti monitori. Con sentenza n. 22484 del 21 novembre 2012 il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell'attrice, sia ai sensi dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è di regola ceduto insieme agli accessori e tali devono ritenersi gli interessi, salvo che non sia diversamente pattuito, sia in ragione del carattere contrattualmente non vincolante delle due appendici integrative, in mancanza di accettazione di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione propose appello la Procura Generale Si costituirono in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda USL Roma 2 (già Azienda USL Roma 2). La prima chiese il rigetto dell'appello principale e formulò appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime due si costituirono chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale; formularono, a loro volta, appello incidentale condizionato, chiedendo di essere manlevate e tenute indenni da Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -6- [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza pregiudizievole che avessero dovuto subire. L'Azienda USL Roma 2 chiese il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 7985/2018, pubblicata il 13 dicembre 2018, rigettò integralmente il gravame principale; rigettò la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò l'appellante principale al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza della Corte di merito la Procura Generale delle Suore della Carità di Samur ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] 2 e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «Sulla regola ex art. 1263 c.c. del trasferimento degli interessi assieme al credito ceduto. Art. 360 c. 1 n. 4 cpc. In relazione all'art. 112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra pronuncia e domanda». La ricorrente, con riferimento «all'affermazione della Corte d'Appello che con il primo punto ha osservato che la Procura Generale non ha neppure accennato all'assunto fondamentale posto dal Tribunale a fondamento della motivazione del rigetto della domanda, secondo la quale è regola che il credito è normalmente ceduto insieme agli accessori e tali devono ritenersi gli interessi, salvo patto contrario.», ha dedotto che tale punto non sarebbe oggetto di controversia, atteso che quest'ultima verterebbe sull'esistenza del patto contrario a tale regola, ritenuto non sussistente dalla Corte di merito, e ha lamentato Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -7- la nullità della statuizione per ultrapetizione, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata al riguardo in assenza di domanda o di motivo di gravame dell'appellante principale. 1.1. Il motivo, ove lo si voglia qualificare tale, va disatteso in quanto intrinsecamente contraddittorio, posto che è la stessa ricorrente a sostenere, in sostanza, che era, da parte sua, incontestata la pertinenza dell'art. 1263, primo comma, cod. civ. alla vicenda e ad evidenziare che tale è stata ritenuta dalla Corte territoriale; peraltro, va osservato che la Corte di appello si è limitata a richiamare il principio, appunto neppure contestato dalla parte ricorrente nei giudizi di merito, di cui al primo comma dell'art. 1263 c.c. quale premessa argomentativa dell'affermazione ulteriore della mancanza di deroga a tale principio generale. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Art. 360, n. 3, c.p.c. - Violazione di norme di diritto in relazione all'art. 1362 e ss. c.c. - Omessa applicazione dei canoni di interpretazione del contratto.», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, «nell'interpretare il contenuto negoziale della lettera g) delle appendici integrative alle cessioni, ha affermato l'obbligo della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] di accreditare alla Procura Generale gli interessi di mora successivi alla cessione, ma limitatamente a quelli effettivamente recuperati, e non tutti gli interessi di mora potenzialmente dovuti, sulla base di apodittiche affermazioni di ordine finanziario inerenti all'equilibrio delle rispettive prestazioni contrattuali, trascurando di indagare l'intento delle parti alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1362 c.c.». Il motivo è infondato. La ricorrente non aintIMID una esplicita attività dimostrativa, con opportuna indicazione della pretesa violazione di legge o della falsa applicazione, delle norme sull'esegesi dei contratti, genericamente Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -8- indicate nella rubrica come artt. 1362 e ss. c.c.. Con riferimento in particolare all'art. 1362 c.c., la medesima non indica puntualmente quali specifici elementi letterali sarebbero stati dalla Corte territoriale pretermessi e che avrebbero giustificato l'esegesi complessiva proposta da detta parte, limitandosi al riguardo, in sostanza, a riportare il testo della clausola g) delle appendici integrative e a contrapporre a quella fatta dalla Corte di merito una complessiva diversa interpretazione del testo di tale clausola; inoltre, dovendosi, per le ragioni dette, disattendere le censure proposte nella prima parte del mezzo, il comportamento successivo delle parti, cui nella seconda parte della censura si fa riferimento, non risulta indicativo nei sensi prospettati assertivamente dalla ricorrente né è incompatibile con l'esegesi operata dalla Corte di merito. 3. Con il terzo motivo, lamentando ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'«omesso esame di un documento e del relativo fatto rappresentato e decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti», la Procura Generale deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la nota di [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005, con cui, successivamente all'emissione dei già richiamati d.i., [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato l'attuale ricorrente ad accettare la transazione proposta dalla Regione Lazio, quale assuntrice del debito della ASL, transazione che prevedeva il pagamento dilazionato da parte della Regione di tutti i crediti ceduti a fronte della rinuncia a tutti gli interessi di mora maturati nel frattempo; tale richiesta attesterebbe - ad avviso della ricorrente - che l'intento negoziale delle parti era nel senso di attribuire alla Procura Generale tutti gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione dei crediti, il che costituirebbe una circostanza decisiva. 3.1. Il motivo va disatteso. Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -9- A prescindere dai profili di inammissibilità del mezzo in scrutinio, avendo la ricorrente omesso di indicare se e in quali termini avesse argomentato a tale riguardo in sede di appello, limitandosi la sentenza impugnata, nel riportare il primo motivo di appello, a p. 8, a far solo riferimento ad una sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] ad accettare una proposta transattiva, si osserva che, comunque, pur a voler considerare sussistente la lamentata omessa considerazione, la stessa sarebbe stata relativa ad un fatto (la richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente di rinunciare agli interessi in vista della prospettata transazione) del tutto privo di decisività, ben potendo la richiesta del consenso della Procura Generale spiegarsi con l'intento di evitare liti future. 4. Con il quarto e il quinto motivo, veicolati ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione alli art. 116 c.p.c., si deduce, con il primo mezzo, l'omessa considerazione del contegno processuale della [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo mezzo, l'omessa considerazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio. 4.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, alla luce del principio più volte affermato da questa Corte (v. Cass. 10/06/2016, n. 11892) e ribadito da Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi - diversamente da quanto avvenuto nel caso all'esame - che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -10- valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Da ultimo in tema è stato precisato da questa Corte che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., ord., 12/10/2021, n. 27847) e che la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092). 5. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'«Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Errore di sussunzione. Erronea determinazione degli effetti giuridici scaturenti dai rapporti negoziali tra le parti. Erronea individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie negoziale». Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale concreta e nella determinazione delle conseguenze giuridiche derivanti dai patti Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -11- negoziali laddove ha affermato che la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] non aveva l'obbligo di recuperare tutti gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione dei crediti, bensì aveva l'obbligo di "restituire" alla Procura Generale gli interessi di mora effettivamente recuperati. Ad avviso della ricorrente sarebbe «illegittimo il riferimento della Corte di merito alle pretese giustificazioni di ordine finanziario addotte a motivazione della limitazione dell'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di recuperare ed accreditare alla Procura Generale solo gli interessi di mora maturati successivamente alla cessione, effettivamente recuperati, in mancanza di qualificazione giuridica per l'individuazione dei relativi effetti giuridici tra le parti». Secondo la Procura Generale, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un palese errore di sussunzione della concreta fattispecie negoziale e degli effetti giuridici scaturenti dagli accordi. A parere della ricorrente, in base alla regolamentazione contrattuale di cui si discute, risulterebbe nella specie ravvisabile un contratto di factoring, nel quale coesisterebbero sia la causa di finanziamento mediante anticipazione del prezzo della cessione che la causa di mandato/ che si esplicherebbe nell'incarico di riscuotere il credito ceduto e gli interessi di mora maturati dopo la cessione e sino alla riscossione dei crediti ceduti. 5.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito riportato l'operazione contrattuale di cui si discute nell'ambito di un contratto di factoring con cessione del credito, caratterizzato, per le esigenze di equilibrio nelle rispettive obbligazioni contrattuali tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] chiaramente espresse a p. 13 della sentenza impugnata, dalla restituzione a quest'ultima degli interessi successivi alla cessione recuperati dal debitore ceduto. Pertanto, non corrisponde al vero che l'operazione in parola non sia stata sussunta in alcuna fattispecie Rie. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -12- astratta come sostenuto dalla ricorrente; peraltro, basta evidenziare che solo se nelle appendici in parola la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata considerata, con riferimento al credito degli interessi moratori, non già come cessionaria ma come mandataria al loro incasso - il che avrebbe implicato la deroga alla previsione di cui al primo comma dell'art.1263 c.c., o expressis verbis o attraverso espressioni che evidenziassero indirettamente una siffatta deroga - la pretesa della ricorrente al riguardo sarebbe stata fondata, ma tanto non è avvenuto nella specie. Ritiene pertanto il Collegio che la sentenza impugnata resiste alle censure sollevate con il mezzo all'esame. 6. Con il settimo motivo, rubricato «Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c. 1 c.p.c. - Nullità della sentenza per motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria», la ricorrente sostiene che «dalla lettura delle argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata emerge la manifesta illogicità della stessa, oltre alla contraddittorietà insanabile tra le diverse proposizioni attraverso le quali si articola la motivazione della decisione in ordine alla ritenuta non spettanza alla Procura Generale degli interessi di mora successivi alla cessione e non recuperati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la non plausibilità e verità delle proposizioni pose a base delle argomentazioni della sentenza». 6.1. Il motivo è infondato. Alla luce del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -13- rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art.360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Orbene, nella specie la sentenza risulta motivata e la sua motivazione non è affetta da "manifesta illogicità" né da "contraddittorietà insanabile tra le diverse proposizioni" in cui si articola né da "non plausibilità e verità delle proposizioni poste a base delle argomentazioni della sentenza" denunciate dalla ricorrente. Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -14- 7. Con l'ottavo motivo, rubricato «Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Violazione delle norme di diritto in ordine alla inefficacia del negozio in mancanza di titolarità dei diritti disposti. Inefficacia della transazione e sussistenza del credito della Procura Generale nei confronti della ASL Roma C», la ricorrente sostiene l'erroneità dell'affermazione della Corte di merito secondo cui le appendici integrative delle cessioni dei crediti in questione sarebbero comunque inopponibili alla debitrice ASL Roma 2 perché non notificate a quest'ultima, unitamente alle cessioni, e ciò sul rilievo che non sarebbe in gioco l'inopponibilità di tali pattuizioni bensì la nullità e l'inefficacia della transazione perché né la [OSCURATO:PERSONA] né altri soggetti avrebbero potuto disporre del credito costituito dagli interessi successivi alla cessione, essendo essi «sempre stati considerati e trattati, sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dalla [OSCURATO:PERSONA], come di esclusiva spettanza della Procura Generale». 7.1. Il motivo è infondato, essendo le doglianze proposte con lo stesso basate sul presupposto che il rapporto di cessione di cui anche alle note integrative più volte menzionate sia da intendere nei sensi prospettati dalla Procura Generale ma, come evidenziato con le argomentazioni già esposte, in particolare a confutazione del sesto motivo, la tesi della ricorrente al riguardo non scalfisce l'impianto della sentenza impugnata. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2019 n. 17502 sez. S3 - ud. 10-11-2021 -15- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ciascuna, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, e, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Sentenza Cassazione n. 14946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris