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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 20941/2026

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so la sentenza 19/05/2026 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludechiedendo che la Corte voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condannadell'imputato alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delleammendeudito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi diricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] risulta destinatario di un mandato d’arresto europeo emessodal Tribunale giudiziario di Grasse, Francia, per l’esecuzione di un provvedimentodi custodia cautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’àmbito di unprocedimento che lo vede indagato per i delitti di tentato furto con violenzacommesso in banda organizzata e di partecipazione ad associazione per delinquerefinalizzata alla preparazione di un delitto, previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e131 del codice penale francese, e corrispondenti a quelli di tentata rapina edassociazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt. 56, 628 e 416,cod. pen.).Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era parte di un gruppo di cinqueitaliani giunti a Cannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadinorusso, hanno tentato di rapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circaduecentomila euro.

Nell’occasione, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], è sceso dallo scooterguidato da un complice e ha tentato di strappare al cittadino russo l'orologio cheaveva al polso; non essendo riuscito nell'intento è risalito a bordo dello scooter edopo la fuga, unitamente al conducente, ha raggiunto gli altri loro complici, che liLa Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, hadichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna.2.

Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.2.1.

Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 17 L. n. 69 del2005, in relazione all'art. 696 ter cod. proc. pen., agli articoli 24 e 111 Cost.,all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UnioneEuropea, per mancata verifica della compatibilità del sistema processualefrancese, di tipo misto, con i diritti fondamentali della difesa sotto il profilo dellaradicale impossibilità per l'indagato di conoscere gli atti del procedimento a suocarico; l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può in alcun casocomportare una violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionaledello Stato, tra i quali rientra il diritto di difesa, mentre, nel sistema processualefrancese la fase istruttoria condotta dal giudice istruttore è coperta dal segretoistruttorio, il che preclude all'indagato e al suo difensore l'accesso pieno agli attidel fascicolo, che verranno posti a conoscenza dell'indagato solo in occasionedell'interrogatorio.La Corte territoriale si è limitata ad affermare che non le compete alcunadelibazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo diconsiderare che tale preclusione determina un vuoto integrale di tutela.La Corte costituzionale con la sentenza n.177 del 2023 ha chiarito che leclausole generali di salvaguardia di cui all'art. 2 della L. n. 69 del 2005 impongonoall'autorità giudiziaria italiana, quando vi siano motivi seri e comprovati di ritenereche la consegna esponga alla persona o un rischio reale di violazione dei dirittifondamentali, di svolgere una verifica in concreta e se del caso rifiutare laconsegna: nel caso in esame si assume violato il diritto di difesa.Ne consegue che l'omissione di tale verifica integra violazione di legge edetermina la nullità della sentenza.2.2.

Violazione dell’art. 6 L. 69/2005, dedotta con il secondo motivo, perinsufficienza descrittiva del mandato d'arresto europeo quanto al grado dipartecipazione del ricorrente ai fatti contestati, nonché per omessa attivazionedella procedura di richiesta di informazione integrative ex art. 16 della medesimalegge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto si esaurisce nel raccontodel singolo episodio senza alcun elemento sul vincolo associativo; la condottadescritta ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] è compatibile con un concorso occasionale non conuna partecipazione associativa strutturata; i ruoli dei partecipanti descritti sonofattualmente diversi, ma il mandato li accomuna sotto il medesimo titolo senzadistinguere il grado di partecipazione di ciascuno; tale verifica non è possibile ela Corte di appello aderisce passivamente al contenuto del mandato mentreavrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioni integrative aisensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria hadeterminato una motivazione apparente.2.3.

Con il terzo motivo si propone questione di legittimità costituzionaledell'art 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 deldecreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandatidi arresto europei di natura processuale il controllo della Corte d'appello sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per violazione degli articoli 2,3 13, 24,111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDUe agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unione Europea;ritiene il ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17,comma 4, della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola iparametri costituzionali citati in quanto la motivazione non può ridursi alla merapresa d'atto dell'esistenza di un mandato estero ma deve implicare un controllosulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura (art. 13 Cost.); il diritto didifesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere gli atti e dicontestare il fumus dell'accusa posta fondamento del Mae (art. 24 Cost.); ilprincipio del giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolgain condizioni di parità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparitàstrutturale incompatibile con la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); lagiurisprudenza della corte EDU ha costantemente affermato che il diritto al giustoprocesso include il diritto dell'accusato di essere informato nel più breve tempopossibile della natura e dei motivi dell'accusa per predisporre la propria difesa (art.117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Carta deidiritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Corte diCassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4,della L. 22 Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corted'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arrestoeuropei di natura processuale.2.4.

Il quarto motivo contiene istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea; in caso di mancato accoglimento dei motivi, si formulaistanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, proponendo quesitointerpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimodell'accusa.2.5 Si chiede pertanto, in via principale, di annullare senza rinvio lasentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19 maggio 2026,dichiarando che non sussistono le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alleautorità giudiziarie francesi; in via subordinata di annullare la sentenza impugnatacon rinvio affinché diversa sezione della Corte d'appello di Napoli procedaall'acquisizione di informazioni integrative presso l'autorità giudiziaria francese inordine alle modalità di accesso agli atti del procedimento da parte dell'indagato edel difensore nel sistema processuale francese; agli elementi fattuali posti afondamento contestazione associativa; al grado di partecipazione concretamenteconsegna nel rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali; in ulterioresubordine si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69; ovvero di disporre rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del [OSCURATO:PERSONA],sospendendo il procedimento fino alla decisione della Corte di Lussemburgo sullaquestione interpretativa formulata nel quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.2.

Già sin dall’ Opinion 2/13, la Corte di Giustizia ha presentato il mutual trustcome un principio basato sulla presunzione che «ciascuno Stato membro condividecon tutti gli altri Stati membri, e riconosce che essi condividono con esso, uninsieme di valori comuni su cui si fonda l'UE»; tale principio richiede che ogni Statomembro «consideri che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'UE e inparticolare i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'UE».Nell'interpretazione della Corte, dal requisito del mutual trust derivano altridue requisiti: gli Stati membri non possono, in primo luogo, "esigere da un altroStato membro un livello di protezione nazionale dei diritti fondamentali superiorea quello previsto dal diritto dell'UE", né possono verificare in casi concreti se unoStato membro "abbia rispettato i diritti fondamentali garantiti dall'UE".

In breve,la fiducia reciproca richiede che gli Stati membri, anche in presenza di carenzesistemiche in uno Stato membro, considerino ammissibili ed equivalenti gli attigiuridici emessi dalle loro autorità giudiziarie, a meno che non siano soddisfattientrambi i passaggi del c.d. test Aranyosi – da C-404/15 Aranyosi and Căldăraru-secondo il quale, nonostante la mancanza di un esplicito motivo di violazione deidiritti fondamentali per rifiutare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei nelladecisione quadro, le autorità nazionali sono autorizzate in circostanze eccezionalia rinviare e infine rifiutare un mandato d'arresto europeo per motivi legati ai dirittifondamentali.Possono farlo seguendo un test in due fasi che richiede loro di valutare inprimo luogo l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membroemittente e quindi di verificare se, nel singolo caso, la persona interessata saràesposta a un «rischio reale» di violazione dei propri diritti fondamentali a causa ditali carenze; nel giungere a queste conclusioni, la Corte si è basata sulla clausolagenerale dei diritti fondamentali dell'art. 1 della EAW [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in esame, nessuna carenza sistemica o generalizzata è statasottolineata rispetto allo Stato richiedente -Francia- , se non un generico richiamoalla segretezza della fase di indagini, che impedirebbe il diritto di difesa – che perdefinizione insorge ad indagini effettuate- né è chiaro a quale rischio reale sarebbesottoposto il [OSCURATO:PERSONA], considerata la fase processuale del procedimento (cfr. Sez.2, n. 6633 del 17/02/2021 Rv. 280657 – 01: il motivo di rifiuto della consegnanon può basarsi sull'"evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevatonello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d'arresto europeonon sia sospeso, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Statomembro – la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "incircostanze eccezionali", in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esitodi una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri ecomprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna,un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali).L’allineamento delle Stato italiano a tali principi, si è compiutamente realizzatocon la riforma introdotta dal decreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, che reca,appunto, ‘Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arrestoeuropeo e alle procedure di consegna tra stati membri’.Inoltre, in sentenza non si rinviene alcun riferimento alla relativa questione,né il ricorrente denuncia un'omissione di motivazione in relazione ad una specificadeduzione formulata sul punto alla Corte d'appello.Ne consegue che, non essendo stata proposta al giudice di merito, laquestione comunque non può essere rassegnata per la prima volta in sede diricorso per cassazione, implicando per la sua risoluzione un'attività istruttoria, cheè incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione.La previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito", infatti,fatto operati dal giudice della consegna, ma non gli conferisce poteri di tiposostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentalied informative su aspetti determinanti ai fini della consegna.Dev'essere, perciò, ribadito il principio per cui, a mente dell'art. 606, comma3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni dilegge soltanto se le stesse siano state dedotte nel grado precedente, non essendopossibile, invece, devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni maidedotte davanti al giudice del grado precedente (Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012,Casini, Rv. 253433).Infine, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, in tema dimandato di arresto europeo, la Corte di appello non può richiedere allo Stato diemissione, ai sensi dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, la trasmissione delprovvedimento cautelare al fine di valutare la gravità indiziaria, in quantoelemento irrilevante ai fini della decisione di consegna, sicché, qualora la richiestadi informazioni integrative al riguardo sia stata nondimeno inviata, la mancatarisposta non può costituire legittimo motivo di rifiuto della consegna stessa ( Sez.6 - , n. 23030 del 16/06/2025 Rv. 288183 – 01), né la richiesta può avere carattereesplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve esserespecificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne lanecessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17,comma 1, all'esito della procedura passiva di consegna (Sez. 6 -, n. 11983 del30/03/2022 Rv. 283053 – 01)3.

Quanto al secondo motivo, le indicazioni che il mandato d’arresto devecontenere (secondo la previsione dell’art. 8 della decisione quadro del ConsiglioU.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel dirittointerno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali – per quanto d’interesse nellospecifico – vi è il “grado di partecipazione del ricercato”, sono volte a fornire leinformazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziariedell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo,adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini,CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato,compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere soltanto tale dapermettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatiglidalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005): tra iquali, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sullasussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittenteseriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede laconsegna (secondo il principio comunque elaborato nella vigenza della precedentedisciplina da Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).Nel caso in rassegna, dunque, l’assenza di più precise indicazioni sullemodalità di coinvolgimento del ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandatonon incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l’autoritàgiudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposti per la consegna(provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bisin idem, extraterritorialità e così via).In particolare, non deve trarre in inganno il riferimento normativo al “gradodi partecipazione del ricercato”.

Tale locuzione, infatti, non si riferisce allamaggiore o minore intensità del coinvolgimento del soggetto nella vicendadelittuosa, ma si giustifica per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reatoassociativo ed il concorso di persone nel reato presentano una disciplina diversada quella italiana: in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle variefigure di correi, perciò considerando l’autore del reato ed i partecipanti come duediverse categorie; in altri, come nei paesi di common law, calibrata sulla diversatipologia di condotta: reati preparatori (preliminary or inchoate offences),istigazione (incitement), tentativo (attempt), accordo (conspiracy).

Aspetti,questi, che invece non rilevano nel sistema italiano, fondato sul principio della pariresponsabilità dei concorrenti nel reato (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023,Chernenkaia, Rv. 285356).Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha reputato sufficienti leinformazioni indicate nel mandato, anche con riferimento alla specifica posizionedel ricorrente.4.

Quanto sopra riportato sulla funzione e sull’esecuzione del mandatod’arresto europeo, nonché sull’assetto normativo ex d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10,relativo al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra statimembri, determina la manifesta infondatezza della richiesta di sollevare eccezionedi legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69( terzo motivo); ovvero di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo ) in relazionealla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di m.a.e.processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimo dell'accusa; da unlato, la legislazione italiana è infatti chiara ed esaustiva nello stabilire i parametridi riferimento per la corretta esecuzione del m.a.e.; dall’altro, la Corte di Giustiziaha fornito altrettanto chiare indicazioni sia sui limiti che sugli aspetti proceduralidi esecuzione in relazione agli Stati dell’Unione.Ed infatti, con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi"è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essinon costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di caratterefacoltativo; in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e)della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione dellecircostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il gradodi partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto ilriferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi dicolpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6).Nel caso, i requisiti descrittivi ora richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 dellalegge in disamina sono puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione cosìcome altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato.Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate insentenza, si presentano infatti sufficientemente dettagliate e significativamentesuggestive nel senso del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle fattispecie inconsiderazione dal mandato processuale; aspetti che il ricorso contraddice,sollecitando una verifica da rendere secondo parametri, quelli della cognizionecautelare interna, che sarebbe stata comunque estranea alle competenze delgiudice della consegna anche alla luce del previgente dato normativo.5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leggen. 69/2005.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza 19/05/2026 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludechiedendo che la Corte voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condannadell'imputato alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delleammendeudito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi diricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] risulta destinatario di un mandato d’arresto europeo emessodal Tribunale giudiziario di Grasse, Francia, per l’esecuzione di un provvedimentodi custodia cautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’àmbito di unprocedimento che lo vede indagato per i delitti di tentato furto con violenzacommesso in banda organizzata e di partecipazione ad associazione per delinquerefinalizzata alla preparazione di un delitto, previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e131 del codice penale francese, e corrispondenti a quelli di tentata rapina edassociazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt. 56, 628 e 416,cod. pen.).Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era parte di un gruppo di cinqueitaliani giunti a Cannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadinorusso, hanno tentato di rapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circaduecentomila euro. Nell’occasione, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], è sceso dallo scooterguidato da un complice e ha tentato di strappare al cittadino russo l'orologio cheaveva al polso; non essendo riuscito nell'intento è risalito a bordo dello scooter edopo la fuga, unitamente al conducente, ha raggiunto gli altri loro complici, che liLa Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, hadichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna.2. Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 17 L. n. 69 del2005, in relazione all'art. 696 ter cod. proc. pen., agli articoli 24 e 111 Cost.,all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UnioneEuropea, per mancata verifica della compatibilità del sistema processualefrancese, di tipo misto, con i diritti fondamentali della difesa sotto il profilo dellaradicale impossibilità per l'indagato di conoscere gli atti del procedimento a suocarico; l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può in alcun casocomportare una violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionaledello Stato, tra i quali rientra il diritto di difesa, mentre, nel sistema processualefrancese la fase istruttoria condotta dal giudice istruttore è coperta dal segretoistruttorio, il che preclude all'indagato e al suo difensore l'accesso pieno agli attidel fascicolo, che verranno posti a conoscenza dell'indagato solo in occasionedell'interrogatorio.La Corte territoriale si è limitata ad affermare che non le compete alcunadelibazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo diconsiderare che tale preclusione determina un vuoto integrale di tutela.La Corte costituzionale con la sentenza n.177 del 2023 ha chiarito che leclausole generali di salvaguardia di cui all'art. 2 della L. n. 69 del 2005 impongonoall'autorità giudiziaria italiana, quando vi siano motivi seri e comprovati di ritenereche la consegna esponga alla persona o un rischio reale di violazione dei dirittifondamentali, di svolgere una verifica in concreta e se del caso rifiutare laconsegna: nel caso in esame si assume violato il diritto di difesa.Ne consegue che l'omissione di tale verifica integra violazione di legge edetermina la nullità della sentenza.2.2. Violazione dell’art. 6 L. 69/2005, dedotta con il secondo motivo, perinsufficienza descrittiva del mandato d'arresto europeo quanto al grado dipartecipazione del ricorrente ai fatti contestati, nonché per omessa attivazionedella procedura di richiesta di informazione integrative ex art. 16 della medesimalegge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto si esaurisce nel raccontodel singolo episodio senza alcun elemento sul vincolo associativo; la condottadescritta ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] è compatibile con un concorso occasionale non conuna partecipazione associativa strutturata; i ruoli dei partecipanti descritti sonofattualmente diversi, ma il mandato li accomuna sotto il medesimo titolo senzadistinguere il grado di partecipazione di ciascuno; tale verifica non è possibile ela Corte di appello aderisce passivamente al contenuto del mandato mentreavrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioni integrative aisensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria hadeterminato una motivazione apparente.2.3. Con il terzo motivo si propone questione di legittimità costituzionaledell'art 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 deldecreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandatidi arresto europei di natura processuale il controllo della Corte d'appello sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per violazione degli articoli 2,3 13, 24,111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDUe agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unione Europea;ritiene il ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17,comma 4, della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola iparametri costituzionali citati in quanto la motivazione non può ridursi alla merapresa d'atto dell'esistenza di un mandato estero ma deve implicare un controllosulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura (art. 13 Cost.); il diritto didifesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere gli atti e dicontestare il fumus dell'accusa posta fondamento del Mae (art. 24 Cost.); ilprincipio del giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolgain condizioni di parità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparitàstrutturale incompatibile con la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); lagiurisprudenza della corte EDU ha costantemente affermato che il diritto al giustoprocesso include il diritto dell'accusato di essere informato nel più breve tempopossibile della natura e dei motivi dell'accusa per predisporre la propria difesa (art.117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Carta deidiritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Corte diCassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4,della L. 22 Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corted'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arrestoeuropei di natura processuale.2.4. Il quarto motivo contiene istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea; in caso di mancato accoglimento dei motivi, si formulaistanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, proponendo quesitointerpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimodell'accusa.2.5 Si chiede pertanto, in via principale, di annullare senza rinvio lasentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19 maggio 2026,dichiarando che non sussistono le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alleautorità giudiziarie francesi; in via subordinata di annullare la sentenza impugnatacon rinvio affinché diversa sezione della Corte d'appello di Napoli procedaall'acquisizione di informazioni integrative presso l'autorità giudiziaria francese inordine alle modalità di accesso agli atti del procedimento da parte dell'indagato edel difensore nel sistema processuale francese; agli elementi fattuali posti afondamento contestazione associativa; al grado di partecipazione concretamenteconsegna nel rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali; in ulterioresubordine si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69; ovvero di disporre rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del [OSCURATO:PERSONA],sospendendo il procedimento fino alla decisione della Corte di Lussemburgo sullaquestione interpretativa formulata nel quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.2. Già sin dall’ Opinion 2/13, la Corte di Giustizia ha presentato il mutual trustcome un principio basato sulla presunzione che «ciascuno Stato membro condividecon tutti gli altri Stati membri, e riconosce che essi condividono con esso, uninsieme di valori comuni su cui si fonda l'UE»; tale principio richiede che ogni Statomembro «consideri che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'UE e inparticolare i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'UE».Nell'interpretazione della Corte, dal requisito del mutual trust derivano altridue requisiti: gli Stati membri non possono, in primo luogo, "esigere da un altroStato membro un livello di protezione nazionale dei diritti fondamentali superiorea quello previsto dal diritto dell'UE", né possono verificare in casi concreti se unoStato membro "abbia rispettato i diritti fondamentali garantiti dall'UE". In breve,la fiducia reciproca richiede che gli Stati membri, anche in presenza di carenzesistemiche in uno Stato membro, considerino ammissibili ed equivalenti gli attigiuridici emessi dalle loro autorità giudiziarie, a meno che non siano soddisfattientrambi i passaggi del c.d. test Aranyosi – da C-404/15 Aranyosi and Căldăraru-secondo il quale, nonostante la mancanza di un esplicito motivo di violazione deidiritti fondamentali per rifiutare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei nelladecisione quadro, le autorità nazionali sono autorizzate in circostanze eccezionalia rinviare e infine rifiutare un mandato d'arresto europeo per motivi legati ai dirittifondamentali.Possono farlo seguendo un test in due fasi che richiede loro di valutare inprimo luogo l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membroemittente e quindi di verificare se, nel singolo caso, la persona interessata saràesposta a un «rischio reale» di violazione dei propri diritti fondamentali a causa ditali carenze; nel giungere a queste conclusioni, la Corte si è basata sulla clausolagenerale dei diritti fondamentali dell'art. 1 della EAW [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in esame, nessuna carenza sistemica o generalizzata è statasottolineata rispetto allo Stato richiedente -Francia- , se non un generico richiamoalla segretezza della fase di indagini, che impedirebbe il diritto di difesa – che perdefinizione insorge ad indagini effettuate- né è chiaro a quale rischio reale sarebbesottoposto il [OSCURATO:PERSONA], considerata la fase processuale del procedimento (cfr. Sez.2, n. 6633 del 17/02/2021 Rv. 280657 – 01: il motivo di rifiuto della consegnanon può basarsi sull'"evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevatonello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d'arresto europeonon sia sospeso, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Statomembro – la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "incircostanze eccezionali", in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esitodi una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri ecomprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna,un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali).L’allineamento delle Stato italiano a tali principi, si è compiutamente realizzatocon la riforma introdotta dal decreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, che reca,appunto, ‘Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arrestoeuropeo e alle procedure di consegna tra stati membri’.Inoltre, in sentenza non si rinviene alcun riferimento alla relativa questione,né il ricorrente denuncia un'omissione di motivazione in relazione ad una specificadeduzione formulata sul punto alla Corte d'appello.Ne consegue che, non essendo stata proposta al giudice di merito, laquestione comunque non può essere rassegnata per la prima volta in sede diricorso per cassazione, implicando per la sua risoluzione un'attività istruttoria, cheè incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione.La previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito", infatti,fatto operati dal giudice della consegna, ma non gli conferisce poteri di tiposostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentalied informative su aspetti determinanti ai fini della consegna.Dev'essere, perciò, ribadito il principio per cui, a mente dell'art. 606, comma3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni dilegge soltanto se le stesse siano state dedotte nel grado precedente, non essendopossibile, invece, devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni maidedotte davanti al giudice del grado precedente (Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012,Casini, Rv. 253433).Infine, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, in tema dimandato di arresto europeo, la Corte di appello non può richiedere allo Stato diemissione, ai sensi dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, la trasmissione delprovvedimento cautelare al fine di valutare la gravità indiziaria, in quantoelemento irrilevante ai fini della decisione di consegna, sicché, qualora la richiestadi informazioni integrative al riguardo sia stata nondimeno inviata, la mancatarisposta non può costituire legittimo motivo di rifiuto della consegna stessa ( Sez.6 - , n. 23030 del 16/06/2025 Rv. 288183 – 01), né la richiesta può avere carattereesplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve esserespecificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne lanecessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17,comma 1, all'esito della procedura passiva di consegna (Sez. 6 -, n. 11983 del30/03/2022 Rv. 283053 – 01)3. Quanto al secondo motivo, le indicazioni che il mandato d’arresto devecontenere (secondo la previsione dell’art. 8 della decisione quadro del ConsiglioU.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel dirittointerno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali – per quanto d’interesse nellospecifico – vi è il “grado di partecipazione del ricercato”, sono volte a fornire leinformazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziariedell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo,adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini,CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato,compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere soltanto tale dapermettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatiglidalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005): tra iquali, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sullasussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittenteseriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede laconsegna (secondo il principio comunque elaborato nella vigenza della precedentedisciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).Nel caso in rassegna, dunque, l’assenza di più precise indicazioni sullemodalità di coinvolgimento del ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandatonon incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l’autoritàgiudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposti per la consegna(provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bisin idem, extraterritorialità e così via).In particolare, non deve trarre in inganno il riferimento normativo al “gradodi partecipazione del ricercato”. Tale locuzione, infatti, non si riferisce allamaggiore o minore intensità del coinvolgimento del soggetto nella vicendadelittuosa, ma si giustifica per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reatoassociativo ed il concorso di persone nel reato presentano una disciplina diversada quella italiana: in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle variefigure di correi, perciò considerando l’autore del reato ed i partecipanti come duediverse categorie; in altri, come nei paesi di common law, calibrata sulla diversatipologia di condotta: reati preparatori (preliminary or inchoate offences),istigazione (incitement), tentativo (attempt), accordo (conspiracy). Aspetti,questi, che invece non rilevano nel sistema italiano, fondato sul principio della pariresponsabilità dei concorrenti nel reato (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023,Chernenkaia, Rv. 285356).Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha reputato sufficienti leinformazioni indicate nel mandato, anche con riferimento alla specifica posizionedel ricorrente.4. Quanto sopra riportato sulla funzione e sull’esecuzione del mandatod’arresto europeo, nonché sull’assetto normativo ex d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10,relativo al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra statimembri, determina la manifesta infondatezza della richiesta di sollevare eccezionedi legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69( terzo motivo); ovvero di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo ) in relazionealla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di m.a.e.processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimo dell'accusa; da unlato, la legislazione italiana è infatti chiara ed esaustiva nello stabilire i parametridi riferimento per la corretta esecuzione del m.a.e.; dall’altro, la Corte di Giustiziaha fornito altrettanto chiare indicazioni sia sui limiti che sugli aspetti proceduralidi esecuzione in relazione agli Stati dell’Unione.Ed infatti, con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi"è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essinon costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di caratterefacoltativo; in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e)della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione dellecircostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il gradodi partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto ilriferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi dicolpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6).Nel caso, i requisiti descrittivi ora richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 dellalegge in disamina sono puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione cosìcome altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato.Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate insentenza, si presentano infatti sufficientemente dettagliate e significativamentesuggestive nel senso del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle fattispecie inconsiderazione dal mandato processuale; aspetti che il ricorso contraddice,sollecitando una verifica da rendere secondo parametri, quelli della cognizionecautelare interna, che sarebbe stata comunque estranea alle competenze delgiudice della consegna anche alla luce del previgente dato normativo.5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leggen. 69/2005.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris